150 metri dalla battigia – L’elenco delle attività consentite e di quelle vietate

Palermo - foto di Emilia Machì

Come è noto l’art. 15 della L.r. 78/1976 dispone che

“le costruzioni debbono arretrarsi di metri 150 dalla battigia; entro detta fascia sono consentite opere ed impianti destinati alla diretta fruizione del mare, nonché la ristrutturazione degli edifici esistenti senza alterazione dei volumi già realizzati”.

E’ interessante fare il punto sulla interpretazione consolidata della Giurisprudenza siciliana per comprendere quale sua il catalogo delle attività consentite e di quelle vietate.

Iniziamo con quelle autorizzabili:

a) la custodia di utensili ed attrezzi necessari alle operazioni di riparazione e manutenzione di attrezzature nautiche (Parere Cga Numero 00117/2022 e data 28/02/2022 Spedizione)

b) stabilimenti balneari, pontili, porti, darsene, ricoveri dei natanti. In generale, la realizzazione delle opere e dei manufatti che rendono più comodo, agevole, completo o confortevole l’utilizzo del mare per finalità varie (balneazione, pesca, nautica da diporto, ecc.). (cfr. CGA 133/2014)

c) Le opere realizzate in quanto legittimamente autorizzate con un titolo edilizio mai impugnato, rientrano certamente nel patrimonio del soggetto e viola il principio di affidabilità l’evenienza che possa essere ritenuto ora illegittimo, a seguito di un evento distruttivo come l’incendio, ciò che è stato effettivamente realizzato perché già ritenuto legittimo (C.g.a sentenza n. 468 del 2021)

d) Il rudere suscettibile di ricostruzione può divenire solo ciò che è stato in precedenza realizzato e purchè realizzato in conformità al titolo originario. (C.g.a sentenza n. 468 del 2021)

Queste sono invece quelle non consentite:

a) in generale, ogni opera che abbia solo una relazione indiretta con la fruizione del mare, nel senso che l’allocazione in prossimità del mare risulti meramente accidentale e occasionale, e non sia inerente all’attività esercitata; in quest’ottica, si è esclusa la possibilità di realizzare in zona di divieto: complessi alberghieri (cfr. CGA 308/2016); gazebi e tettoie a servizio di un ristorante (cfr. CGA 43/2018; Tar Catania 2394/2012); strutture di ristorazione e bar privi di accesso al mare ed alla balneazione (cfr. CGA 604/2014; Tar Catania 2586/2012); cavalcavia pedonale in direzione della spiaggia (cfr. CGA 133/2014).

b) la collocazione di roulottes. Tra gli “interventi di nuova costruzione” l’art. 3, comma 1, lett. e.5, del D.P.R. n. 380/2001 include “l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o siano ricompresi in strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore”; così qualificando come interventi di nuova costruzione, postulanti un permesso di costruire, non solo le attività che sotto il profilo strutturale si configurano come attività di edificazione muraria, ma anche tutte quelle strutture che sotto il profilo funzionale determinano una modificazione del territorio al fine di adattarlo ad un impiego diverso rispetto alla sua conformazione naturale e/o giuridica (C.g.a. Numero 00079/2019 e data 01/04/2019 Spedizione)

c) mutamento della destinazione per fini diversi da quelli consentiti dall’art. 15 in esame (Tar Catania n. 3539/2021). Dal tenore del richiamato art. 15, comma 1 lett. a), della l.r. 1976/78 appare evidente che è consentita una ristrutturazione degli edifici esistenti, ma non già una loro “trasformazione” funzionale.

d) opere in zone A o B individuate dal Prg dopo il 1976. Si ritiene infatti che le eccezioni al divieto di inedificabilità non possano risentire della “frontiera mobile” rappresentata dalla eventuale sopravvenuta classificazione delle aree quali zone A) o B), e ciò per evitare che il divieto tassativo di edificabilità nelle zone protette venga frustrato attraverso la “nuova” classificazione di un’area quale zona A) o B), e la conseguente ricomprensione della medesima nel regime delle eccezioni di cui al comma 1 dell’art. 15 della l.r. n. 78/1976 (Tar Catania n. 10/2021, CGARS n. 695/2006, CGARS 1220/2010).

e) Si è ritenuto infine che la data ultima di realizzazione delle opere per evitarsi l’intervento ripristinatorio, deve essere individuata in quella di entrata in vigore della legge che impone il vincolo. Le opere mai realizzate, quindi, non rientrano in alcuna delle ipotesi derogatoria del vincolo e la loro realizzazione non potrebbe essere considerata legittima (C.g.a sentenza n. 468 del 2021)

f) Stessa sorte viene riservata alle opere abusivamente realizzate e andate distrutte: le stesse non potrebbero acquisire legittimazione con la ricostruzione (C.g.a sentenza n. 468 del 2021)

Avv. Vittorio Fiasconaro


Vittorio Fiasconaro

Di Vittorio Fiasconaro

Laureato nel 1991, consegue il dottorato di ricerca in Filosofia del Diritto nel 1997. Nel 1994 si iscrive all’Albo. Dal 1996 al 2007 dirige, dopo aver vinto il concorso, l’Ufficio Legale del Comune di Pantelleria (TP) e poi quello del Comune di Bagheria (PA). Dal 2004 al 2011 insegna Diritto Amministrativo e Diritto Processuale Amministrativo alla Scuola Sant’Alfonso di Palermo. Nel 2009 si iscrive all’Albo degli avvocati esercenti innanzi alla Corte di Cassazione. Oggi fa parte del Foro di Termini Imerese. Ha al suo attivo centinaia di giudizi in cui si e’ costituito dinanzi alla Giurisdizione Amministrativa.