A quale condizione la richiesta di condono può prevalere sulla intervenuta acquisizione da parte del Comune dell’opera abusiva ?

Benchè in base ai principi generali la mancata titolarità di un bene impedisca di disporne e di chiedere all’Amministrazione di regolamentarne la facoltà edificatoria, l’art. 43 della legge n. 47/1985 (recepito dall’art. 24 della l.r. n. 15/2004) dispone che “l’esistenza di provvedimenti sanzionatori non ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti pende l’impugnazione, non impedisce il conseguimento della sanatoria”.

Secondo la giurisprudenza l’acquisizione gratuita al patrimonio del Comune di un manufatto abusivo determina una situazione inconciliabile con la sanatoria soltanto quando all’immissione nel possesso sia seguita una delle due ipotesi previste dall’art. 43, l. 28 febbraio 1985 n. 47, e cioè o la demolizione dell’immobile abusivo ovvero la sua utilizzazione a fini pubblici .

In altri termini il condono degli abusi edilizi ai sensi della legge 28 febbraio 1985 n. 47, non è precluso, stante l’art. 43, dal provvedimento di acquisizione dell’immobile abusivo al patrimonio del Comune, né dall’avvenuta trascrizione del provvedimento sanzionatorio e neppure dalla semplice presa di possesso del bene, senza modificazioni della sua consistenza e destinazione, da parte del Comune. L’acquisizione determina invece una situazione incompatibile con la sanatoria quando all’immissione in possesso siano seguite la demolizione dell’immobile abusivo ovvero la sua utilizzazione ai fini pubblici.

Deriva dalla giurisprudenza richiamata e dalla suddetta disposizione di legge che è legittimato a presentare la domanda di condono anche il soggetto che non è più proprietario avendo subito l’acquisizione da parte del Comune a seguito di inottemperanza dell’ordine di demolizione del manufatto abusivo.

Il legislatore, con l’art. 39 comma 4 della legge n. 724/1994 (richiamato dall’art. 32 del d.l. n. 269/2003), ha disposto che “per le opere abusive divenute sanabili in forza della presente legge, il proprietario che ha adempiuto agli oneri previsti per la sanatoria ha il diritto di ottenere l’annullamento delle acquisizioni al patrimonio comunale dell’area di sedime e delle opere sopra questa realizzate disposte in attuazione dell’articolo 7, terzo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e la cancellazione delle relative trascrizioni nel pubblico registro immobiliare dietro esibizione di certificazione comunale attestante l’avvenuta presentazione della domanda di sanatoria. Sono in ogni caso fatti salvi i diritti dei terzi e del comune nel caso in cui le opere stesse siano state destinate ad attività di pubblica utilità entro la data del 1° dicembre 1994”.

La previsione attribuisce al precedente proprietario il “diritto” di ottenere l’annullamento delle acquisizioni al patrimonio comunale dell’area e la cancellazione delle relative trascrizioni nel pubblico registro immobiliare dietro esibizione di certificazione comunale attestante l’avvenuta presentazione della domanda di sanatoria.

Orbebe, se l’interessato non si attiva ai predetti fini (cioè non si cura di esibire la certificazione comunale attestante l’avvenuta presentazione della domanda di sanatoria al fine di ottenere l’annullamento delle acquisizioni al patrimonio comunale dell’area di sedime e delle opere e la cancellazione delle relative trascrizioni nel pubblico registro immobiliare) il diritto di annullamento non opera. 

Ciò in quanto, pur essendo ammessa, dalla disciplina richiamata, la presentazione dell’istanza di condono nonostante l’intervenuta perdita della titolarità del bene a favore del Comune, è richiesto all’interessato di attivarsi al fine di sanare la distonia venutasi a creare.

Il legislatore richiede che quest’attivazione sia compiuta nella prossimità temporale della presentazione dell’istanza di sanatoria atteso che è prescritta, a tal fine, l’esibizione della documentazione attestante la presentazione della domanda, non il suo accoglimento.

La mancata attivazione nel senso indicato può essere considerata con effetti ostativi rispetto al rilascio della concessione in sanatoria.

Il punto è stato così chiarito dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana con la sentenza n. 344 del 2021.

Vittorio Fiasconaro

Di Vittorio Fiasconaro

Laureato nel 1991, consegue il dottorato di ricerca in Filosofia del Diritto nel 1997. Nel 1994 si iscrive all’Albo. Dal 1996 al 2007 dirige, dopo aver vinto il concorso, l’Ufficio Legale del Comune di Pantelleria (TP) e poi quello del Comune di Bagheria (PA). Dal 2004 al 2011 insegna Diritto Amministrativo e Diritto Processuale Amministrativo alla Scuola Sant’Alfonso di Palermo. Nel 2009 si iscrive all’Albo degli avvocati esercenti innanzi alla Corte di Cassazione. Oggi fa parte del Foro di Termini Imerese. Ha al suo attivo centinaia di giudizi in cui si e’ costituito dinanzi alla Giurisdizione Amministrativa.