Abusi edilizi realizzati entro i 150 metri dalla battigia: condono edilizio e silenzio assenso.

Foto di Emilia Machì

L’art. 15 della l.r. n. 78 del 1976 ha introdotto in Sicilia il c.d. vincolo di inedificabilità assoluta per le opere realizzate entro i 150 metri dalla battigia. La regolarizzazione delle opere realizzate in violazione dell’art. 15 della legge regionale in commento incontra forti restrizioni dettate dalla natura del vincolo e dalla interpretazione estremamente “restrittiva” manifestata dalla giurisprudenza amministrativa siciliana, di primo e di secondo grado, circa i criteri di interpretazione e di applicazione della norma in questione.

Di recente si registra una chiara inversione di tendenza anche da parte del Tar Catania il quale, nel corso degli anni, aveva manifestato una posizione di minor rigore in ordine all’applicazione del vincolo in parola, identificando alcune deroghe alla sua applicazione generale, rispetto a quella del Tar Palermo e del C.G.A.R.S.

In tal senso, il Tar Catania, in una recentissima pronuncia (sent. n. 1806 del 07.07.2022) ha affermato che non intende aderire al (proprio) precedente orientamento secondo il quale è “possibile derogare dal limite dei 150 metri dalla battigia previsto dall’art. 15 lett. a) della L.R. n. 78/1976 … ove l’area in questione, già satura di costruzioni, impedisca il raggiungimento della finalità tipica della norma, vale a dire la fruizione del mare(Tar Catania sent. 695/2006), sostenendo che la “finalità tipica” dell’art. 15 della L.R. n. 78/1976 non è affatto quella di garantire “la fruizione del mare”; piuttosto, aderendo all’interpretazione del CGA (sent. del 19 giugno 2014, n. 379) ha affermato che “con l’art. 15 della L.R. n. 78 del 1976, entrata in vigore il 16 giugno 1976, sono state introdotte nell’ordinamento regionale – nell’esercizio di una competenza esclusiva in materia – specifiche disposizioni a tutela delle coste”.

Interventi edilizi entro la fascia di inedificabilità

In ordine alla possibilità di realizzare alcuni interventi edilizi all’interno dei 150 metri dalla battigia, è stato osservato che “Nell’economia della lettera a) dell’art. 15 della L.R. n. 78/1976 la presenza di “opere ed impianti destinati alla diretta fruizione del mare” è soltanto eventuale, come eccezione alla regola della tutela mediante un vincolo di inedificabilità assoluta di tutte le aree costiere – che non cadano all’interno delle zone A e B secondo i vigenti strumenti di pianificazione urbanistica – per la profondità di 150 m. dalla battigia” (Tar Catania sent. n. 1806 del 07.07.2022).

Condono edilizio e silenzio assenso, quali condizioni?

Il Tar Palermo, con la sentenza n. 2137 del 29.06.2022, richiamando alcuni precedenti, si è pronunciato in ordine alla condonabilità delle opere realizzate in violazione dell’art. 15 della l.r. 78/1976 precisando che:

Onere della prova

è onere del privato e non della P.A. dimostrare che l’immobile in questione sia stato realizzato prima delle preclusioni poste dall’art. 15 della legge reg. n. 78/1976, ovvero ricada nelle ipotesi in cui la norma consente di costruire in tale zona del territorio (cfr. TAR Sicilia, Palermo, sez. II, 21/09/2020 n. -OMISSIS-, nonché da C.G.A. n. 328/2018, n. 296/2018, n. 242/2014, nonché Consiglio di Stato n. 1837/2018, n. 4060/2017, n. 463/2017, n. 2626/2016, n. 3666/2015)” (T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, 2 settembre 2021, n. -OMISSIS-);

Sussistenza dei requisiti per ottenere la concessione in sanatoria

Ciò in quanto “è il richiedente che versa in una situazione di illecito e che, se intende riportare alla “liceità” quanto abusivamente realizzato per il tramite dell’adozione da parte della pubblica amministrazione di una concessione edilizia in sanatoria, ha l’onere di provare la sussistenza dei presupposti e requisiti normativamente previsti.” (Cons. Stato, Sez. IV, 24 agosto 2017 n. 4060);

per analizzare le condizioni per ottenere il condono, si richiama quanto espresso nell’articolo ⬆

quando (e se) si configura il silenzio assenso

per costante orientamento giurisprudenziale, nella disciplina del condono edilizio, il silenzio-assenso non si perfeziona per il solo fatto dell’inutile decorso del termine perentorio a far data dalla presentazione della domanda di sanatoria e del pagamento dell’oblazione, ma occorre l’acquisizione della prova, da parte del Comune, della ricorrenza dei requisiti soggettivi e oggettivi stabiliti dalle specifiche disposizioni di settore (T.A.R. Palermo, (Sicilia) sez. II, 21/09/2020, n.-OMISSIS-). Pertanto, non può ritenersi maturato il silenzio-assenso sull’istanza difettando il presupposto dell’avvenuta realizzazione dell’edificio entro il termine previsto dalla legislazione condonistica speciale.

Avv. Antonino Cannizzo

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Antonio Cannizzo

Di Antonio Cannizzo

Nasce a Palermo nel 1987 e dopo la maturità Classica si laurea nel 2014 presso l’università degli studi di Palermo, presentando una tesi dal titolo “Le misure precautelari minorili”. Abilitato all’esercizio della professione di Avvocato è regolarmente iscritto all’Albo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Termini Imerese ed è Titolare di uno Studio Legale in Bagheria. Nel 2020, insieme all'Avv. Fiasconaro, fonda il blog "Urbanistica in Sicilia". Nel 2021 consegue un master di 1° livello in diritto processuale amministrativo discutendo una tesi dal titolo "Danno da affidamento procedimentale e i profili di giurisdizione".