Condono edilizio e accertamento di conformità: quali effetti producono sull’ordinanza di demolizione?

Tra la disciplina dell’accertamento di conformità (ex art. 36 d.P.R. 380/2001) e quella del condono edilizio esistono delle profonde differenze. Tali differenze, in particolare, riguardano gli effetti che producono sull’ordine di demolizione già adottato.

Istanza ex art. 36 e ordine di demolizione

L’intervenuta presentazione della domanda di accertamento di conformità non paralizza i poteri sanzionatori comunali, non determina alcuna inefficacia sopravvenuta o invalidità di sorta dell’ingiunzione di demolizione.

In pendenza del termine di decisione della domanda di sanatoria, l’esecuzione della sanzione è solo temporaneamente sospesa, sicché, in mancanza di tempestiva impugnazione del diniego taciuto maturato per decorso del termine di 60 giorni dalla presentazione dell’istanza, l’ingiunzione di demolizione è eseguibile e non occorre l’emanazione di ulteriori atti sanzionatori (cfr. T.A.R. Catania, sez. I, n. 1754/2022 che richiama Cons. Stato, VI, 3417/2018; Cons. VI, 6 maggio 2014, n. 2307; Sez. VI, 9 aprile 2013, n. 1909; Sez. VI, ord. 19 giugno 2017, n. 2533).

Istanza di condono e ordine di demolizione

La presentazione di una domanda di condono edilizio rende improcedibile il ricorso proposto avverso il precedente ordine di demolizione poiché, in base al combinato disposto dell’art. 32 cit. e dell’art. 44 l. 28 febbraio 1985 n. 47, essa provoca la sospensione “ex lege” dei provvedimenti amministrativi sanzionatori in materia edilizia fino alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande del nuovo condono edilizio.

E invero, ove interviene l’accoglimento, anche se “per silentium“, dell’istanza di sanatoria, di essi si determina necessariamente la caducazione, mentre, ove si ha la reiezione della stessa istanza, sorge la necessità dell’irrogazione di nuove misure sanzionatorie, che si pongono in sostituzione di quelle già adottate, alla stregua della specifica normativa indicata negli art. 32 ultimo comma, 33 ultimo comma e 40 comma 1 l. n. 47 cit. (cfr. Tar Catania sent. 3399/2022).

Rigetto condono – emissione di una nuova ordinanza

A fronte di un’istanza di condono, si determina da un lato la preclusione in capo all’Amministrazione di portare a esecuzione la sanzione demolitoria prima inflitta, ormai improduttiva di effetti giuridici per espressa previsione di legge e, dall’altro, in caso di rigetto espresso dell’istanza stessa, l’emanazione di una nuova misura demolitoria (cfr. Tar Catania sent. 3399/2022 che richiama T.A.R. Lecce, sez. III, n. 1644/2019).

Avv. Antonino Cannizzo


Antonio Cannizzo

Di Antonio Cannizzo

Nasce a Palermo nel 1987 e dopo la maturità Classica si laurea nel 2014 presso l’università degli studi di Palermo, presentando una tesi dal titolo “Le misure precautelari minorili”. Abilitato all’esercizio della professione di Avvocato è regolarmente iscritto all’Albo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Termini Imerese ed è Titolare di uno Studio Legale in Bagheria. Nel 2020, insieme all'Avv. Fiasconaro, fonda il blog "Urbanistica in Sicilia". Nel 2021 consegue un master di 1° livello in diritto processuale amministrativo discutendo una tesi dal titolo "Danno da affidamento procedimentale e i profili di giurisdizione".