Accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. 380/2001 e silenzio diniego. Cosa potrebbe cambiare dall’11.01.2023

In data 11.01.2023 è prevista la camera di consiglio, da parte della Corte Costituzionale, avente ad oggetto la questione di legittimità costituzionale dell’art. 36, comma 3 del d.P.R. 380/2001, nella parte in cui si configura il silenzio rigetto sull’istanza di sanatoria, decorsi 60 dalla presentazione della stessa.

Per completezza espositiva, si riporta il testo della norma impugnata:

3. Sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con adeguata motivazione entro sessanta giorni, decorsi i quali la richiesta si intende rifiutata.

La questione di legittimità costituzionale è stata sollevata dal Tar Lazio con ordinanza del 22 luglio 2021.

Secondo il Tar Lazio il “meccanismo” del silenzio rigetto previsto dall’art. 36 sarebbe in contrasto con alcuni principi costituzionali, ed in particolare:

art. 3 Cost. con riferimento ai  profili di  ragionevolezza.  Il riconnettere  all’inerzia  dell’amministrazione sull’istanza di sanatoria un effetto di diniego, introduce un  sicuro elemento  di  incertezza  nel  rapporto  tra  cittadino  e   soggetto pubblico, impedendo al primo di poter comprendere  le  ragioni  della reiezione, e costringendolo, ove non presti adesione, a ricorrere  ad una tutela giurisdizionale «al buio», con aggravamento della  propria posizione processuale.

Del pari per il medesimo aspetto non può  non  considerarsi  che l’evoluzione  normativa, sembra dirigersi  quantomeno verso una marginalizzazione dell’istituto del silenzio-diniego, sia  in  ambito sostanziale (cfr. articoli 19, 20 della legge n. 241 del 1990), che processuale (cfr. articoli 31, 117 c.p.a.), favorendo le  tipologie del silenzio-accoglimento o del silenzio-inadempimento, con più efficiente sistema di tutela processuale.

art. 24 Cost. laddove l’interessato  si  rivolga  al  giudice,  lo  stesso  è costretto a impugnare un silenzio qualificato  dal  legislatore  come provvedimento negativo, dunque del tutto sprovvisto  di  motivazione, dovendo,  senza  apprezzabili  punti  di  riferimento,  da  un   lato chiedere al Tribunale amministrativo regionale  di  individuare  i  possibili motivi di rigetto, dall’altro cercare  di  affermare  le  ragioni  di doppia conformità urbanistico-edilizia dell’abuso.

art. 97 Cost. Quanto  ai  parametri  di   buon   andamento,   imparzialità   e trasparenza, va detto che  gli stessi, per come declinati dal legislatore ordinario, in primo  luogo con la legge  n.  241  del  1990,  impongono  all’amministrazione  di rispondere alle istanze dei privati in tempi certi,  previo  adeguato contraddittorio  procedimentale,  e  con  provvedimenti  espressi e motivati.

–   art.  113 Cost. Occorre  rilevare   che   l’esercizio   del   diritto   alla   tutela giurisdizionale avverso gli atti della  pubblica  amministrazione  è reso più gravoso dall’assenza in sostanza di un vero e proprio  atto amministrativo  –  sussistente  solo  come  fictio  iuris  -,  a  cui rivolgere le proprie censure, oltre che, come  visto,  dalla  mancata evidenziazione delle ragioni a supporto.

Tutto ciò altererebbe anche la struttura dell’ordinamento, articolata secondo il principio della separazione dei poteri, richiedendosi al giudice di intervenire pressoché in veste di organo di amministrazione attiva.

Conclusioni.

Secondo il Tar Lazio, la configurazione del silenzio-diniego sull’istanza di accertamento di conformità comporta che “l’amministrazione risulta aver provveduto solo fittiziamente, risultando così in sostanza demandato al giudice l’esercizio per la prima volta del potere di riscontro dell’istanza  di  sanatoria edilizia, in sostituzione dell’amministrazione.

In sostanza il giudizio amministrativo in tal modo non mantiene la funzione di verifica della legittimità dell’esercizio del potere amministrativo, ma diventa il luogo in cui viene esercitata in prima battuta la funzione amministrativa, in sostituzione dell’amministrazione a ciò istituzionalmente deputata.

Le principali conseguenze connesse all’eventuale accoglimento della questione di legittimità costituzionale:

1. si configurerebbe il silenzio inadempimento sull’istanza, e non certamente il silenzio assenso;
2. in caso di inerzia della P.A. il cittadino dovrebbe adire il G.A. ai sensi dell’art. 117 c.p.a.;
3. la presentazione di una istanza di sanatoria, in pendenza di un ordine di demolizione, sospenderebbe sine die gli effetti dell’ordinanza fino all’emissione di un provvedimento negativo/positivo emesso dalla P.A.

Avv. Antonino Cannizzo


   

Antonio Cannizzo

Di Antonio Cannizzo

Nasce a Palermo nel 1987 e dopo la maturità Classica si laurea nel 2014 presso l’università degli studi di Palermo, presentando una tesi dal titolo “Le misure precautelari minorili”. Abilitato all’esercizio della professione di Avvocato è regolarmente iscritto all’Albo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Termini Imerese ed è Titolare di uno Studio Legale in Bagheria. Nel 2020, insieme all'Avv. Fiasconaro, fonda il blog "Urbanistica in Sicilia". Nel 2021 consegue un master di 1° livello in diritto urbanistico discutendo una tesi dal titolo "Danno da affidamento procedimentale e i profili di giurisdizione".