Annullamento della concessione edilizia: l’ipotesi della “falsa rappresentazione della realtà”

Foto di Emilia Machì

Premessa: annullamento della concessione e falsa rappresentazione della realtà

Quando una concessione edilizia sia stata ottenuta dall’interessato in base ad una falsa o comunque erronea rappresentazione della realtà, è consentito all’Amministrazione di esercitare il proprio potere di autotutela ritirando l’atto stesso (in tal senso, cfr. ex multis Cons. di Stato 7094/2019 che richiama A.P. n. 8/2017).

La non veritiera prospettazione, da parte del tecnico, delle circostanze in fatto e in diritto poste a fondamento dell’atto illegittimo (a lui favorevole) non consente di configurare una posizione di affidamento legittimo, con la conseguenza per cui l’onere motivazionale gravante sull’amministrazione potrà dirsi soddisfatto attraverso il documentato richiamo alla non veritiera prospettazione di parte.

La posizione del C.G.A.R.S.

In tempi recenti il C.G.A.R.S. (sent. n. 911 del 3 agosto 2022) si è soffermato su tale questione problematica, ed in particolare sulla rilevanza dell’errore e/o della falsa rappresentazione della realtà in termini giudici e tecnici.

Fatto

In punto di fatto, nella fattispecie in esame nell’anno 2010 era stata rilasciata una concessione edilizia e nell’anno 2016 era stata annullata in autotutela a causa del riscontro, da parte della P.A., di una non veritiera rappresentazione della situazione di fatto e di diritto prospettata dal tecnico di parte all’interno della relazione e dei grafici.

Profilo temporale

In ordine al profilo temporale entro cui la P.A. può esercitare il potere di annullamento, il C.G.A.R.S. ha affermato che “vi sia una imprescindibile correlazione tra il termine di 18 mesi (ratione temporis previsto) e il “falso” dichiarativo imputabile alla parte.

Solo in tale ipotesi (falso dichiarativo) i termini temporali per l’esercizio dell’autotutela possono essere superati.

La chiave di lettura rigorosa qui prospettata trova fondamento nella necessità, sempre più riconosciuta anche dalla giurisprudenza multilivello, di garantire la stabilità dei rapporti giuridici e la certezza del diritto.

Entrambi i principi ora richiamati costituiscono concretizzazione del principio di buona amministrazione di cui agli artt. 97 Cost. e 41 Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione europea.

Il tempo, nell’ambito della buona amministrazione, gioca un ruolo determinante in ragione del fatto che proprio nei procedimenti di secondo grado (autotutela decisoria) il legittimo affidamento si trasforma in una vera e propria situazione di vantaggio determinatasi in capo al privato (ex multis CGUE, 12 luglio 1957, Algera, cause riunite 7/56 e 3/57 a 7/57).

La stabilità dei provvedimenti amministrativi

In termini analoghi, la giurisprudenza amministrativa siciliana ha precisato quanto segue:

– “La stabilità dei provvedimenti amministrativi costituisce un valore che acquista una rilevanza sempre maggiore in un sistema che vuole l’agere della Pubblica Amministrazione ispirato al principio di correttezza e buon andamento di matrice costituzionale.

Il principio costituzionale dell’art. 97 Cost. fissa un limite al potere discrezionale autoritativo di ritiro. Tale limite trova fondamento anche nell’art. 3 Cost., su cui si fonda il principio di ragionevolezza e proporzionalità dell’agire pubblico.

Non si tratta di una preclusione del potere ma di un limite all’esercizio del medesimo, di tipo motivazionale e procedurale che si collega al principio di correttezza, ragionevolezza, proporzionalità, in quanto vieta l’uso scorretto, irragionevole, sproporzionato, del potere pubblico” (C.G.A.R.S. sent. 26 maggio 2020 n. 325).

Il provvedimento di autotutela decisioria deve, quindi, in motivazione dare compiutamente atto delle false rappresentazioni della realtà che hanno influito in modo determinante sui provvedimenti che ora vengono ritenuti illegittimi fin dall’origine.

La falsità rilevante

Nella fattispecie in commento, il C.G.A.R.S., richiamando un precedente del Consiglio di Stato, ha affermato che  “non è sufficiente che l’informazione sia falsa ma anche che la stessa sia diretta ed in grado di sviare l’amministrazione nell’adozione dei provvedimenti che ci si appresta ad annullare” (v. “ex multis” Cons. St., sez. VI, sent. 15 marzo 2021 n. 2207).

Conclusioni

In conclusione, la falsa rappresentazione della realtà, che giustifica l’annullamento, deve essere rilevante tanto che se la “P.A. ne fosse venuta a conoscenza non avrebbe rilasciato il titolo edilizio ab origine“.

Avv. Antonino Cannizzo

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Antonio Cannizzo

Di Antonio Cannizzo

Nasce a Palermo nel 1987 e dopo la maturità Classica si laurea nel 2014 presso l’università degli studi di Palermo, presentando una tesi dal titolo “Le misure precautelari minorili”. Abilitato all’esercizio della professione di Avvocato è regolarmente iscritto all’Albo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Termini Imerese ed è Titolare di uno Studio Legale in Bagheria. Nel 2020, insieme all'Avv. Fiasconaro, fonda il blog "Urbanistica in Sicilia". Nel 2021 consegue un master di 1° livello in diritto processuale amministrativo discutendo una tesi dal titolo "Danno da affidamento procedimentale e i profili di giurisdizione".