Aree percorse dal fuoco: divergenza tra Tar Palermo e Cassazione Penale

Aspra (Bagheria)

Come è noto, l’art 10 della L. 353 del 2000 prevede che “ Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all’incendio per almeno quindici anni. […] E’ inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonche’ di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attivita’ produttive, fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata prevista in data precedente l’incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data”.

La questione che si pone è nella interpretazione della deroga prevista al divieto di edificazione per dieci anni: le opere che si intendono realizzare dovevano semplicemente essere compatibili con lo strumento urbanistico precedente o dovevano essere espressamente previste in modo puntuale ?

Il dubbio sorge in quanto la Corte di Cassazione Penale con sentenza Sez. III, 11 ottobre 2018, n. 46042 ha interpretato la disciplina inibitoria dell’art. 10 della legge n. 353/2000 e s.m.i., chiarendo che la realizzazione di edifici è consentita soltanto quando la possibilità edificatoria sia stata specificamente prevista dagli strumenti di pianificazione territoriale urbanistica prima dell’incendio, precisando ulteriormente che dev’essere una previsione specifica, “irrilevante essendo la generica compatibilità dell’intervento con la destinazione dell’area”.

Sulla base di tale orientamento un Comune ha rigettato l’istanza di permesso di costruire avente ad oggetto un birrificio artigianale, in quanto lo strumento urbanistico precedente non aveva previsto questa specifica attività nell’area percorsa dal fuoco.

Il Tar Palermo (sentenza n. 2240/2023) ha smentito la Corte di Cassazione.

Ha ritenuto (nella piena consapevolezza del diverso orientamento della giurisprudenza penale) di condividere la diversa posizione espressa dalla giurisprudenza amministrativa in forza della quale l’art. 10 della L. n. 353 del 2000, laddove vieta l’edificazione sui soprassuoli boschivi interessati da incendi ma fa salva l’eventualità che la realizzazione dell’opera sia stata “prevista” in data precedente l’incendio dagli strumenti urbanistici, si riferisce – non già necessariamente ad una ‘specifica localizzazione’ dell’opera da realizzare – bensì alla semplice assentibilità dell’intervento sulla base dei parametri urbanistici vigenti all’atto dell’incendio, rilevando a tal proposito come la relativa modifica legislativa operata dall’art. 4, comma 173, della L. n. 350 del 2003 ha sostituito la necessità, ai fini dell’edificazione, del rilascio, in data precedente l’incendio, della relativa autorizzazione o concessione, la quale è apparsa ai Giudici più aderente sia al dato normativo (soppressione del requisito del rilascio del titolo abilitativo in data precedente l’incendio) che alla ratio del divieto (impedire che l’area possa divenire edificabile per il solo fatto dell’evento incendiario), che dunque non può ritenersi esteso agli interventi che sarebbero stati consentiti prima di detto evento.

Conseguentemente il Tar ha disposto che l’amministrazione avrebbe dovuto innanzitutto accertare se l’intervento oggetto di causa fosse compatibile con la disciplina pianificatoria in vigore al momento della verificazione dell’incendio al fine di verificare la sussistenza dei presupposti di operatività della deroga al divieto decennale di realizzazione di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive di cui all’art. 10, comma 1, L. n. 353 del 2000, da interpretarsi nel senso indicato.

Avv. Vittorio Fiasconaro


Vittorio Fiasconaro

Di Vittorio Fiasconaro

Laureato nel 1991, consegue il dottorato di ricerca in Filosofia del Diritto nel 1997. Nel 1994 si iscrive all’Albo. Dal 1996 al 2007 dirige, dopo aver vinto il concorso, l’Ufficio Legale del Comune di Pantelleria (TP) e poi quello del Comune di Bagheria (PA). Dal 2004 al 2011 insegna Diritto Amministrativo e Diritto Processuale Amministrativo alla Scuola Sant’Alfonso di Palermo. Nel 2009 si iscrive all’Albo degli avvocati esercenti innanzi alla Corte di Cassazione. Oggi fa parte del Foro di Termini Imerese. Ha al suo attivo centinaia di giudizi in cui si e’ costituito dinanzi alla Giurisdizione Amministrativa.