Autovincolo e comunicazione di avvio del procedimento. Come (non) si emette l’ordine di demolizione

Palermo - Foto di Emilia Machì

E’ noto il principio giurisprudenziale per cui l’attività di repressione degli abusi costituisce attività di natura vincolata, e dunque la stessa non è assistita da particolari garanzie partecipative, a meno che non emergano elementi che avrebbero potuto indurre l’Amministrazione comunale a non adottare il provvedimento impugnato, in forza di decisivi dati di fatto o argomentazioni in diritto offerti dalla parte interessata.

Ora, quand’anche si opinasse che, in materia edilizia, il Comune non fosse mai tenuto a comunicare l’avvio del procedimento, se ciononostante l’Amministrazione decide di emettere l’avviso ex art. 7 della Legge n. 241/1990, la stessa viene ad autovincolarsi a tale modulo procedimentale (tenuta, o meno, che fosse stata ex ante al rispetto di tale modalità procedimentale), sicché ogni deviazione da esso risulta ormai comunque illegittima.

Nel caso affrontato dal C.g.a con la sentenza n. 259 del 2023, il Comune, in pari data, 21 ottobre 2010, aveva emesso l’avviso e ordinato la demolizione, notificando il primo dopo quattro giorni (25 ottobre 2010) e la seconda dopo ulteriori nove giorni (3 novembre 2010), ovvero a meno di 10 giorni dalla prima notifica e – soprattutto – allorché l’ordine demolitorio era stato già emanato.

I Giudici hanno ritenuto che il principio della natura vincolata dell’attività repressiva edilizia, diviene recessivo rispetto alla pacifica vigenza del principio per il quale, quando l’Amministrazione, nell’esercizio del proprio potere discrezionale decide di autovincolarsi, stabilendo le regole poste a presidio del futuro espletamento di una determinata potestà, la stessa è tenuta all’osservanza di quelle prescrizioni, con la duplice conseguenza che:

a) ne è impedita la successiva disapplicazione;

b) la violazione dell’autovincolo comporta ex se l’illegittimità delle successive determinazioni.

Altrimenti opinando, la comunicazione di avvio del procedimento assumerebbe le caratteristiche di un mero orpello formale per volontà della stessa Amministrazione che l’ha emanata.

La sentenza fa rilevare infine che l’Amministrazione eventualmente avrebbe dovuto indicare, nel secondo provvedimento, le sopraggiunte ed eccezionali esigenze di celerità, emerse dopo la notifica della comunicazione di avvio del procedimento, che avessero impedito di attenderne gli esiti. Non avendo ciò fatto, l’ordinanza di demolizione è stata dichiarata illegittima.

Avv. Vittorio Fiasconaro


Vittorio Fiasconaro

Di Vittorio Fiasconaro

Laureato nel 1991, consegue il dottorato di ricerca in Filosofia del Diritto nel 1997. Nel 1994 si iscrive all’Albo. Dal 1996 al 2007 dirige, dopo aver vinto il concorso, l’Ufficio Legale del Comune di Pantelleria (TP) e poi quello del Comune di Bagheria (PA). Dal 2004 al 2011 insegna Diritto Amministrativo e Diritto Processuale Amministrativo alla Scuola Sant’Alfonso di Palermo. Nel 2009 si iscrive all’Albo degli avvocati esercenti innanzi alla Corte di Cassazione. Oggi fa parte del Foro di Termini Imerese. Ha al suo attivo centinaia di giudizi in cui si e’ costituito dinanzi alla Giurisdizione Amministrativa.