Battigia: definizione naturalistica, giuridica e ipotesi di cambio di destinazione d’uso

Foto di Emilia Machì

Il CGA nella sentenza n. 161, emessa il 07.02.2022, si sofferma sul concetto di battigia, in senso naturalistico e giuridico.

In particolare, nella sentenza in commento il ricorrente aveva sostenuto che il termine “battigia”, utilizzato dall’art. 15, lettera a), della legge regionale 12 giugno 1976 n. 78, si riferirebbe unicamente alla spiaggia e non alla costa rocciosa.

L’articolo 15 innanzi indicato prevede che “ai fini della formazione degli strumenti urbanistici generali comunali debbono osservarsi, in tutte le zone omogenee ad eccezione delle zone A e B, in aggiunta alle disposizioni vigenti, le seguenti prescrizioni:

a) le costruzioni debbono arretrarsi di metri 150 dalla battigia; entro detta fascia sono consentite opere ed impianti destinati alla diretta fruizione del mare, nonché la ristrutturazione degli edifici esistenti senza alterazione dei volumi già realizzati; (…)”.

Il CGA ha fornito una definizione di battigia, sia in senso naturalistico che in senso giuridico: “la battigia è la linea di confine tra il mare e la terraferma” e che “poco rileva la circostanza che le onde si infrangano sulla sabbia della spiaggia o impattano sulla roccia della costa. La linea di confine appena citata costituisce il limite da cui misurarsi i 150 metri che individuano la fascia di territorio che il legislatore, nazionale e regionale, ha voluto proteggere in modo assoluto”.

Dunque, la norma che protegge la battigia e il territorio limitrofo è dettata dall’esigenza di difendere il paesaggio e la libera fruizione del mare.

Peraltro, il CGA, in una precedente pronuncia, ha affermato che “la tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico è principio fondamentale della Costituzione (art. 9) ed ha carattere di preminenza rispetto agli altri beni giuridici che vengono in rilievo nella difesa del territorio” e che “alla funzione di tutela del paesaggio è estranea ogni forma di attenuazione determinata dal bilanciamento o dalla comparazione con altri interessi, ancorché pubblici, che di volta in volta possono venire in considerazione” (sent. n. 662/2021).

La protezione costituzionale di cui gode il bene giuridico “paesaggio” è tale da rendere incompatibile una lettura della norma che si traduca in una tutela attenuata dello stesso.

Per tale ragione, secondo il CGA, “se il termine “battigia” dovesse comprendere solo la spiaggia e non anche la roccia la legge regionale dovrebbe essere considerata non in linea con il dettato costituzionale, per l’irragionevole attenuata protezione riservata al bene costituzionalmente protetto” (sent. 161/2022).

E ancora, “opinando in tal modo si arriverebbe alla sconsiderata conclusione che si potrebbe edificare fino a pochi centimetri dalla linea ove il mare si infrange sulle rocce”.

Il CGA, nella sentenza n. 188, emessa in data 11.02.2022, si sofferma sul concetto di opere di diretta fruizione del mare, nel caso in cui venga chiesto il cambio di destinazione d’uso di un immobile per la realizzazione di un negozio di ricambi per motori/motoscafi e accessori marini.

Nel caso in commento, il CGA ha confermato la validità del provvedimento negativo adottato dal Comune sul presupposto “che l’attività economica prospettata dalla ricorrente non può ritenersi strettamente inerente alla “fruizione del mare”, in quanto non direttamente connesso agli usi del mare. L’esigenza, infatti, che si intende perseguire con la chiesta autorizzazione al cambio di destinazione d’uso è fornire taluni servizi economici di natura generale in quanto fruibili, indifferentemente, sia dai turisti che dai locali. Manca, dunque, quel nesso di causalità diretto che consenta di ritenere la prospettata nuova destinazione degli immobili strettamente funzionale ad assicurare la diretta fruizione del mare”.

In conclusione, la richiesta di cambio di destinazione d’uso non è stata accolta in quanto la realizzazione di una attività commerciale di vendita di accessori marini e ricambi per motori/motoscafi non rientra nella definizione di opere di diretta fruizione del mare mancando, in tal senso, il nesso di causalità che deve necessariamente sussistere tra la nuova destinazione degli immobili e la fruizione del mare.

Avv. Antonino Cannizzo

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Antonio Cannizzo

Di Antonio Cannizzo

Nasce a Palermo nel 1987 e dopo la maturità Classica si laurea nel 2014 presso l’università degli studi di Palermo, presentando una tesi dal titolo “Le misure precautelari minorili”. Abilitato all’esercizio della professione di Avvocato è regolarmente iscritto all’Albo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Termini Imerese ed è Titolare di uno Studio Legale in Bagheria. Nel 2020, insieme all'Avv. Fiasconaro, fonda il blog "Urbanistica in Sicilia". Nel 2021 consegue un master di 1° livello in diritto urbanistico discutendo una tesi dal titolo "Danno da affidamento procedimentale e i profili di giurisdizione".