Cambio di destinazione su immobili pre 1976 : in Sicilia occorre la variante urbanistica ?

Cambio di destinazione su immobili pre 1976 : in Sicilia occorre la variante urbanistica ?

L’art. 26 della L.R. 16/2016 ha disposto che “sono ammessi cambi di destinazione d’uso per tutte le costruzioni realizzate antecedentemente al 1976 compresi gli immobili già destinati a civile abitazione, ad attività turistico-ricettiva ovvero commerciale, e di servizi a condizione che ciò non determini alterazioni ai volumi già realizzati con titolo abilitativo ed assentiti

Secondo la giuriprudenza si tratta di una disposizione di generalissima applicazione e di natura derogatoria, chiaramente finalizzata a dare impulso ai settori turistico e commerciale (nonché a quello dei servizi, per effetto della modifica introdotta dall’articolo 55 della l.r. 13 agosto 2020, n. 19).

L’unico limite previsto dalla disposizione in esame è quello volumetrico, potendosi realizzare il mutamento di destinazione d’uso solo nel rispetto della volumetria regolarmente esistente.

Attesa la natura derogatoria della disposizione, non può dunque ritenersi che sia necessaria, ai fini del mutamento di destinazione d’uso, una variante urbanistica (Tar Palermo sentenza n. 755 del 2021); diversamente, risulterebbe pregiudicata la ratio della disposizione, che è, per l’appunto, quella di agevolare la realizzazione di strutture ricettive, commerciali e destinate ad ospitare servizi, in deroga alla disciplina ordinaria, ossia prescindendo dalla destinazione impressa dallo strumento urbanistico

E’ stato anche chiarito che la norma deve ritenersi prevalente sulla disciplina edilizia comunale che sia difforme (Tar Palermo sentenza n. 1728 del 2020)

Non prevale invece su eventuali norme regionali precedenti che abbiano natura speciale. Il caso affrontato dal Tar Catania con la sentenza n. 1984 del 2019 è stato quello di un immobile rientrante nell’ambito di applicazione dell’art. 23 della L.R. 8/2012 che disciplina specificamente le ex aree ASI di Messina, stabilendo che spetta al medesimo Comune il compito di adottare un “Piano integrato di recupero urbano” e che, nelle more di tale procedimento, sono consentiti sugli immobili ivi ricadenti solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, con invarianza della destinazione d’uso.

In tale caso i Giudici hanno stabilito che si applica il criterio ermeneutico per cui lex posterior generalis non derogat priori speciali. E va attribuita la natura di legge “speciale precedente” all’art. 23 della L.R. 8/2012, in quanto disciplinante lo specifico ambito delle aree localizzate nell’ex zona ASI di Messina; mentre, ha valore di legge “generale successiva” l’art. 26 della L.R. 16/2016, che si occupa più genericamente di tutte le costruzioni (ovunque realizzate) antecedenti al 1976. E così l’immobile essendo soggetto alla disposizione dell’art. 23 della L.R. 8/2012 non poteva essere oggetto – per espresso limite legale – di ristrutturazione con cambio di destinazione d’uso.

Avv. Vittorio Fiasconaro

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Vittorio Fiasconaro

Di Vittorio Fiasconaro

Laureato nel 1991, consegue il dottorato di ricerca in Filosofia del Diritto nel 1997. Nel 1994 si iscrive all’Albo. Dal 1996 al 2007 dirige, dopo aver vinto il concorso, l’Ufficio Legale del Comune di Pantelleria (TP) e poi quello del Comune di Bagheria (PA). Dal 2004 al 2011 insegna Diritto Amministrativo e Diritto Processuale Amministrativo alla Scuola Sant’Alfonso di Palermo. Nel 2009 si iscrive all’Albo degli avvocati esercenti innanzi alla Corte di Cassazione. Oggi fa parte del Foro di Termini Imerese. Ha al suo attivo centinaia di giudizi in cui si e’ costituito dinanzi alla Giurisdizione Amministrativa.