Campi di padel: criteri di realizzazione e questioni problematiche. I chiarimenti del Tar Palermo.

Il Tar Palermo, nella sentenza n. 3232 emessa il 23.11.2021, analizza le problematiche connesse ai criteri di realizzazione di un campo di padel, sia sotto il profilo urbanistico che edilizio.

La sentenza in commento trae origine dalla presentazione di una s.c.i.a. da parte di una società “per l’esecuzione dei lavori consistenti nella realizzazione di due campetti di “padel” in un lotto di terreno destinato a “Turismo rurale” e ricadente secondo il PRG nella z.t.o. E1”.

Dopo qualche giorno dalla presentazione della s.c.i.a., il comune ha stabilito di dover disporre il divieto di inizio e/o di prosecuzione dei lavori, ritenendo il progetto irrealizzabile sulla base delle seguenti ragioni:

– la realizzazione di impianti sportivi in ZTO “E1”-Turismo Rurale configura una trasformazione urbanistica del territorio, non riconducibile ad interventi subordinati a S.C.I.A. ai sensi dell’art. 22 del D.P.R. 380/2001, così come recepito con modifiche dall’art. 2 della L.R. 16/2016, in quanto soggetti a permesso di costruire ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 380/2001, così come recepito con modifiche dall’art. 2 della L.R. 16/2016, qualora ne ricorrano le condizioni;

– nelle zone E1 sono ammesse esclusivamente strutture connesse all’attività produttiva, limitatamente al fabbisogno agricolo.

Nel caso in commento, il campo di padel avrebbe dovuto avere le dimensioni di ml. 20×10, con basamento formato da un massetto in calcestruzzo di cm 10/12 di altezza, sovrastato da un tappeto in fibre sintetiche, con ai lati l’installazione di pannelli in vetro temperato di tre metri di altezza con sovrastante recinzione in ferro a maglia quadra alta 1 mt.

Secondo il Tar Palermo, “l’opera così descritta integra all’evidenza una trasformazione edilizia del terreno stante la realizzazione di un’opera di scavo e di un basamento in calcestruzzo in grado di incidere in modo definitivo sulla permeabilità del suolo in modo incompatibile con la destinazione a zona agricola” (sent. 3232/2021).

Ed ancora, “emerge all’evidenza la differenza con campi da tennis e di calcio in cui può predicarsi un mero movimento terra di cui all’art. 3 della l.r. n. 16/2016 giacché il suolo non muta le sue caratteristiche originarie di permeabilità per l’impiego di materiali artificiali e di costruzione. Tale intervento edilizio è chiaramente incompatibile con la destinazione agricola dell’area che non consente nessuna altra utilizzazione”.

In ordine alla compatibilità di tale impianto con le finalità della zona E1-Turismo Rurale, la sentenza in commento si esprime in questi termini:

– “anche il riferimento all’art. 30 della l.r. Sicilia n. 21/2001, rubricato “turismo rurale”, non è pertinente.È sufficiente richiamare il comma 2 del predetto art. 30 della l.r. Sicilia n. 21/2001 che consente di ricondurre al turismo rurale, ossia all’attività turistica che può essere svolta in immobili ricadenti in zona agricola, qualora finalizzata “alla corretta fruizione dei beni ambientali e/o culturali del territorio rurale”.

Il campo di padel è strutturalmente estraneo a tale funzione poiché costituisce una forma particolare di tennis urbano che necessita di opere murarie e materiali durevoli (come il vetro che deve delimitare il campo) del tutto indipendenti dall’effettivo godimento dei beni ambientali e/o culturali del territorio rurale.

Tale attività, che non si può svolgere senza procedere alle opere edilizie sopradescritte, si differenzia chiaramente da quelle citate nel richiamato D.A. del 6 giugno 2002, che si caratterizzano per la loro vocazione tipicamente campestre (es. agricampeggio, equitazione) o per l’assenza di opere di trasformazione del suolo (pingpong) o per la possibilità di condividere fasi all’aria aperta con fasi al chiuso (piscine, palestre e attrezzature ed impianti ginnico sportivi).

Non è sufficiente, pertanto, che l’attività da svolgere nell’ambito del turismo rurale sia classificabile genericamente come sport, ma è necessario che tale attività abbia un contatto quantomeno potenziale con il godimento di beni ambientali e/o culturali che non si riduca alla mera amenità dei luoghi di svolgimento.

Deve, inoltre, evidenziarsi come l’art. 30 della l.r. Sicilia n. 21/2001 non legittimi interventi di nuova costruzione prevedendo che i servizi connessi all’offerta di ospitalità e/o ristorazione debba essere esercitata in immobili già esistenti qualificati come rurali”.

(in alto il link per leggere il precedente contributo)

In conclusione, il ricorso presentato dalla società ricorrente è stato rigettato sul presupposto che la realizzazione di un campo di padel risulta incompatibile con la destinazione E1 e, inoltre, date le caratteristiche delle opere da realizzare, era necessario richiedere il rilascio di un permesso di costruire in luogo della presentazione di una s.c.i.a. edilizia.

Avv. Antonino Cannizzo

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Antonio Cannizzo

Di Antonio Cannizzo

Nasce a Palermo nel 1987 e dopo la maturità Classica si laurea nel 2014 presso l’università degli studi di Palermo, presentando una tesi dal titolo “Le misure precautelari minorili”. Abilitato all’esercizio della professione di Avvocato è regolarmente iscritto all’Albo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Termini Imerese ed è Titolare di uno Studio Legale in Bagheria. Nel 2020, insieme all'Avv. Fiasconaro, fonda il blog "Urbanistica in Sicilia". Nel 2021 consegue un master di 1° livello in diritto urbanistico discutendo una tesi dal titolo "Danno da affidamento procedimentale e i profili di giurisdizione".