Certificato di idoneità statica, ai sensi dell’art. 21 della l. n. 64/1974, e istanza di sanatoria in area con pericolosità geomorfologica (R4)

Bagheria (Pa) - Foto di Emilia Machì

Attestazione di sussistenza dell’idoneità statica ai sensi dell’art. 21 della l. n. 64/1974”, il Tar Palermo (sent. 1614 del 17 maggio 2022) fornisce rilevanti chiarimenti in ordine ai requisiti, e alle condizioni, che consentono al Genio Civile di rilasciare un provvedimento favorevole sulla richiesta avanzata dal tecnico.

La sentenza in commento trae origine da un provvedimento negativo emesso dal Genio Civile relativo ad un immobile sito nel Comune di Palermo a seguito della richiesta, avanzata da un cittadino, volta ad ottenere un provvedimento per il mantenimento delle seguenti opere (già realizzate), ossia:

– solaio con struttura lignea di interpiano per lo sfruttamento di una porzione di sottotetto;

– sostituzione delle coperture a falde inclinate in legno previa realizzazione dei cordoli di coronamento in c.a.

La posizione del Comune, della Soprintendenza e del Genio Civile

Il Comune di Palermo e la Soprintendenza si sono espressi favorevolmente sulla medesima richiesta; il Genio Civile, invece, ha risposto che “Per come evidenziato nella relazione geologica allegata, l’area in esame è interessata da condizioni di pericolosità geomorfologica con conseguente rischio molto elevato (R4)” rigettando e archiviando la richiesta.

La posizione del Tar Palermo

Quest’ultimo provvedimento è stato impugnato dinanzi al Tar Palermo il quale ha affermato che:

1. deve osservarsi che le norme, di cui il Genio Civile ha indicato la violazione, sono gli articoli 93 e 94 del d.P.R. n.380/2001, i quali si riferiscono, rispettivamente, alla denuncia dei lavori (e relativi progetti) in zone sismiche, e all’autorizzazione all’inizio dei lavori nelle località sismiche, nelle quali occorre la previa autorizzazione del competente ufficio tecnico della Regione;

– il solo richiamo a tali disposizioni rende percettibile il percorso logico seguito dall’amministrazione per archiviare l’istanza.

2. gli abusi sono stati realizzati in zona classificata dal P.A.I. Sicilia come a rischio molto elevato (R4).

Art. 9 del P.A.I. – interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria

Va richiamato l’art. 9 del P.A.I., il quale, per quanto qui di specifico interesse, prevede che:

Nelle aree a rischio molto elevato (R4), sono esclusivamente consentiti:

a) omissis;

b) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, gli interventi di restauro e risanamento conservativo e gli interventi di ristrutturazione edilizia parziale degli edifici che non comportino delle modifiche strutturali (con esclusione pertanto della loro demolizione totale e ricostruzione), così come definiti dall’articolo 20, comma 1, lettere a), b), c) e d) della legge regionale 27 dicembre 7978 n.71.

Opere realizzabili in tali aree

In dette aree sono previsti stringenti limiti agli interventi edilizi tra i quali non rientrano quelli oggetto della sentenza in commento (solaio con struttura lignea e copertura a falde) (v. in caso simile, CGA, Adunanza delle Sezioni riunite del 17 marzo 2015, parere n. 474/2015).

Detti lavori, come sostenuto dal Tar Palermo, hanno come obiettivo la creazione di un locale autonomo, utilizzabile ai fini abitativi (realizzazione di un soppalco per il recupero abitativo del sottotetto…”).

In ogni caso, per tutto quanto esposto e rilevato, le opere abusivamente realizzate non possono essere classificate quale “risanamento conservativo”, avendo comportato un aumento di superficie utile; circostanza che, tenuto conto della classificazione della zona in base al PAI, esclude la loro sanabilità per quanto previsto dall’art. 9 del Piano, relativo all’area in interesse (aree a rischio geomorfologico molto elevato (R4).

Avv. Antonino Cannizzo

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Antonio Cannizzo

Di Antonio Cannizzo

Nasce a Palermo nel 1987 e dopo la maturità Classica si laurea nel 2014 presso l’università degli studi di Palermo, presentando una tesi dal titolo “Le misure precautelari minorili”. Abilitato all’esercizio della professione di Avvocato è regolarmente iscritto all’Albo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Termini Imerese ed è Titolare di uno Studio Legale in Bagheria. Nel 2020, insieme all'Avv. Fiasconaro, fonda il blog "Urbanistica in Sicilia". Nel 2021 consegue un master di 1° livello in diritto processuale amministrativo discutendo una tesi dal titolo "Danno da affidamento procedimentale e i profili di giurisdizione".