Che valore ha il certificato di agibilità, rispetto alla ipotesi di abusività dell’immobile ?

Mondello - Foto di Emilia Machì

La questione affrontata nella controversia decisa dal C.g.a. (con la sentenza n. 1211 del 2022) afferisce alla funzione svolta dal certificato di agibilità.

In sostanza, la domanda che si sono posti i Giudici è la seguente: può un Comune affermare che un determinato immobile è abusivo senza avere previamente revocato l’ultimo certificato di agibilità, rispetto al quale le opere sono oggi conformi?

La risposta data è: no.

Il Giudice di appello ha in tal senso ribaltato la sentenza del Tar che aveva ritenuto irrilevante il rilascio del certificato di abitabilità e la conformità delle opere al permesso di costruire.

Il principio affermato è il seguente: esiste un chiaro collegamento funzionale tra i due provvedimenti, atteso che il rilascio del certificato di agibilità presuppone la conformità delle opere al permesso di costruire e allo strumento urbanistico, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale che la certificazione di “agibilità – abitabilità costituisce una sorta di valvola di chiusura che attesta l’inscindibile conformità del manufatto alla normativa urbanistica e igienico –sanitaria. Quindi nel caso si accertasse la mancanza di un titolo edilizio idoneo a sostenere la legittimità delle opere ivi indicate è il certificato di agibilità edilizia che, anche parzialmente, andrebbe revocato, in via prioritaria.

In definitiva, fino a quando il certificato di agibilità non viene ritirato, non è possibile dichiarare abusivo l’immobile che allo stesso sia conforme.

Due ulteriori osservazioni a questo punto sono doverose:

a) un certificato di agibilità rilasciato in ordine ad un immobile in realtà privo di titolo edilizio non è da considerare nullo ma semplicemente illegittimo, e dunque finché non ritirato permane la sua efficacia (Consiglio di Stato n. 3631 del 2020)

b) al fine di procedere al ritiro in autotutela di un certificato di agibilità si applicano i principi generali che richiedono una motivazione più articolata in caso di superamento dei limiti temporali previsti per l’annullamento (oggi dodici mesi), potendosi però tenere conto di profili legati alla incolumità pubblica.

Avv. Vittorio Fiasconaro


Vittorio Fiasconaro

Di Vittorio Fiasconaro

Laureato nel 1991, consegue il dottorato di ricerca in Filosofia del Diritto nel 1997. Nel 1994 si iscrive all’Albo. Dal 1996 al 2007 dirige, dopo aver vinto il concorso, l’Ufficio Legale del Comune di Pantelleria (TP) e poi quello del Comune di Bagheria (PA). Dal 2004 al 2011 insegna Diritto Amministrativo e Diritto Processuale Amministrativo alla Scuola Sant’Alfonso di Palermo. Nel 2009 si iscrive all’Albo degli avvocati esercenti innanzi alla Corte di Cassazione. Oggi fa parte del Foro di Termini Imerese. Ha al suo attivo centinaia di giudizi in cui si e’ costituito dinanzi alla Giurisdizione Amministrativa.