Chi ha usucapito un immobile, può subentrare nel procedimento di condono ?

Foto di Emilia Machì

Secondo il C.g.a., sì (sentenza n. 744 del 2022).

L’art. 31, comma 3 della L. 47/85, prevede che “Alla richiesta di sanatoria ed agli adempimenti relativi possono altresì provvedere coloro che hanno titolo, ai sensi della L. 28 gennaio 1977, n. 10, a richiedere la concessione edilizia o l’autorizzazione nonché, salvo rivalsa nei confronti del proprietario, ogni altro soggetto interessato al conseguimento della sanatoria medesima”.

Detto articolo delinea unicamente la legittimazione originaria a presentare l’istanza di condono, ma non disciplina le vicende successorie del procedimento. In particolare il citato articolo non contiene alcuna previsione che imponga ai beneficiari del condono di essere acquirenti dall’originario istante. Al riguardo rileva il citato comma 3, il quale individua, infatti, esplicitamente nel proprietario dell’opera abusiva il soggetto che in primo luogo può provvedere sia alla richiesta di sanatoria, sia agli adempimenti relativi; poi legittima ogni altro interessato, salvo rivalsa nei confronti del proprietario.

La lettera della norma è chiara, nell’individuare il fondamentale interesse del proprietario ad ottenere la sanatoria. In questo senso specifica la possibilità per lo stesso sia di presentare la richiesta, sia di fare ogni ulteriore adempimento. Ne consegue che sulla base dei principi generali sulla proprietà e sull’interesse sostanziale, nel duplice aspetto della pienezza ed esclusività del godimento e della facoltà di disposizione della res, che sia il proprietario del bene ad avere titolo alla sanatoria, o a beneficiare comunque della richiesta effettuata dal soggetto non proprietario (al quale proprio per tale motivo la legge attribuisce la facoltà di rivalersi nei confronti del proprietario degli oneri sostenuti), trattandosi di un fatto volto a tutto beneficio del bene medesimo e dunque finalizzato al soddisfacimento del potere di godimento e disposizione sancito dall’art. 832 del codice civile.

Dirimente al riguardo la Circolare esplicativa del Min. LL. PP. n. 2241 del 17.6.1995 (all. 19), “Applicazione della normativa in materia di definizione agevolata delle violazioni edilizie”, che al Capitolo 3, art. 3.1, evidenziando l’inscindibile correlazione tra legittimazione alla richiesta di sanatoria ed interesse all’ottenimento della concessione o autorizzazione edilizia, ribadisce per l’appunto che:

“E’ innanzitutto legittimato il proprietario dell’opera abusiva e .. . del pari legittimato il proprietario del suolo sul quale è stato realizzato l’abuso oppure il titolare di una posizione di diritto reale che comporta la facoltà della trasformazione edilizia del suolo stesso (usufrutto, uso, enfiteusi, superficie, abitazione, concessione di un bene pubblico).

La titolarità del diritto deve essere posseduta al momento della domanda.

….. La richiesta di sanatoria può essere proposta da ogni altro interessato al conseguimento della sanatoria medesima ….. (inquilino, creditore, il congiunto o il rappresentate del soggetto impedito) …..

….. deve trattarsi di un interesse diretto e patrimoniale alla sanatoria dell’immobile abusivo ….. .

La tesi per cui il subentro nel procedimento di condono può aversi solo in caso di successione a titolo universale o particolare e non nel caso di acquisto a titolo originario come l’usucapione, è in contrasto con la ratio delle disposizioni ricordate le quali individuano la legittimazione piena nei soggetti che possono beneficiare del provvedimento di condono, e dunque in primo luogo nel proprietario del bene, che non importa se sia tale perché già lo era al momento della domanda o se lo sia divenuto per un acquisto successivo dall’originario istante, atteso che in entrambi in casi non muterebbe la situazione di sostanziale interessato e beneficiario, sia ab origine che per un fatto sopravvenuto (l’acquisto a titolo derivativo), coerentemente alla natura ed alla ratio delle norme sopra illustrate. Ciò che rileva, in altri termini, è la sostanza e, dunque, il fatto che gli odierni appellanti siano i proprietari dell’immobile in oggetto.

Su questa stessa linea si muove la giurisprudenza amministrativa, dalla quale emerge la centralità della figura del proprietario o titolare di altro diritto reale quale “che possa legittimare l’edificazione, in quanto titolare dell’interesse primario a beneficiare della concessione in sanatoria” (CGARS, sentenza n. 3/2012; Cons St., sentenza n.3049/20118). Principio confermato dalla VI Sez. Sez. del Consiglio di Stato (sentenza n. 7061/2020), in forza del quale “l’effetto finale conseguente all’instaurazione di un procedimento amministrativo diretto al rilascio del titolo in sanatoria non può legittimamente prodursi a prescindere dalla posizione che assume il legittimo proprietario rispetto all’istanza stessa”.

Avv. Vittorio Fiasconaro

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Vittorio Fiasconaro

Di Vittorio Fiasconaro

Laureato nel 1991, consegue il dottorato di ricerca in Filosofia del Diritto nel 1997. Nel 1994 si iscrive all’Albo. Dal 1996 al 2007 dirige, dopo aver vinto il concorso, l’Ufficio Legale del Comune di Pantelleria (TP) e poi quello del Comune di Bagheria (PA). Dal 2004 al 2011 insegna Diritto Amministrativo e Diritto Processuale Amministrativo alla Scuola Sant’Alfonso di Palermo. Nel 2009 si iscrive all’Albo degli avvocati esercenti innanzi alla Corte di Cassazione. Oggi fa parte del Foro di Termini Imerese. Ha al suo attivo centinaia di giudizi in cui si e’ costituito dinanzi alla Giurisdizione Amministrativa.