Chiusura di una tettoia esistente: quale regime applicare ?

Foto di Emilia Machì

Secondo il Tar Catania (sentenza n. 2643 del 2023) la chiusura di una tettoria, in quanto comportante creazione di nuovo volume, non può che soggiacere al regime del permesso di costruire.

La recente pronuncia ha richiamato in proposito una decisione del Tar Lombardia, Milano: “Le opere di ampliamento e modifica di una tettoia non possono essere disgiunte da quelle di realizzazione della tettoia medesima, la cui mera esistenza finale – per dimensioni, tipologia costruttiva – chiusura su tutti i lati e idoneità all’ampliamento della volumetria esistente – avrebbe comunque imposto l’acquisizione di un titolo abilitativo edilizio. Si tratta infatti di un manufatto che, a prescindere dalla realizzazione negli anni ’80 del 1900 o nel 2018, comporta una perdurante alterazione dello stato dei luoghi e incide per sagoma, prospetto, volumetria e materiali impiegati in modo stabile e duraturo sull’assetto urbanistico-edilizio del territorio, determinando un aumento della superficie commerciale esistente, di talché necessita del preventivo rilascio del permesso di costruire” (Sez. II, 03/01/2023, n. 55).

Ha anche fatto presente che consolidata giurisprudenza postula la necessità del permesso di costruire anche per la realizzazione di tettoie aperte, qualora presentino caratteristiche impattanti: “Gli interventi consistenti nell’installazione di tettoie o di altre strutture analoghe, comunque apposte a parti di preesistenti edifici come strutture accessorie di protezione o di riparo di spazi liberi, cioè non compresi entro coperture volumetriche previste in un progetto assentito, possono ritenersi sottratti al regime del permesso di costruire soltanto ove la loro conformazione e le loro ridotte dimensioni rendano evidente e riconoscibile la loro finalità di arredo o di riparo e protezione (anche da agenti atmosferici) dell’immobile cui accedono; tali strutture non possono viceversa ritenersi installabili senza permesso di costruire allorquando le loro dimensioni siano di entità tale da arrecare una visibile alterazione all’edificio o alle parti dello stesso su cui vengono inserite” (C.d.S., Sez. VII, 09/01/2023, n.237; in termini, T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. II, 15/03/2023, n.416 e T.A.R. Lazio Roma, Sez. II, 18/10/2021, n.10621).

In definitiva, la chiusura delle tettoie realizzata in assenza di permesso di costruire è illegittima e sanzionabile con la demolizione.

Avv. Vittorio Fiasconaro


Vittorio Fiasconaro
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Categorie: Tettoie

Di Vittorio Fiasconaro

Laureato nel 1991, consegue il dottorato di ricerca in Filosofia del Diritto nel 1997. Nel 1994 si iscrive all’Albo. Dal 1996 al 2007 dirige, dopo aver vinto il concorso, l’Ufficio Legale del Comune di Pantelleria (TP) e poi quello del Comune di Bagheria (PA). Dal 2004 al 2011 insegna Diritto Amministrativo e Diritto Processuale Amministrativo alla Scuola Sant’Alfonso di Palermo. Nel 2009 si iscrive all’Albo degli avvocati esercenti innanzi alla Corte di Cassazione. Oggi fa parte del Foro di Termini Imerese. Ha al suo attivo centinaia di giudizi in cui si e’ costituito dinanzi alla Giurisdizione Amministrativa.