Contratto di comodato: il comodatario è legittimato a presentare un permesso di costruire?

Palermo - Foto di Emilia Machì

La concessione in uso di un bene legittima il soggetto che lo detiene ad apportarvi delle modifiche? Il comodatario potrà inoltrare un permesso di costruire, ed apportare delle modifiche sostanziale, pur non essendo il proprietario del bene?

Il Tar Catania, in una recente pronuncia, si sofferma su tale questione (sent. 1061 del 29.03.2023) precisando quanto segue.

Contratto di comodato

Secondo il Tar Catania “il contratto di comodato, intervenuto tra il proprietario dell’area ed il concessionario, instaura una relazione stabile (detenzione) con il bene oggetto del medesimo, sufficiente, come quella del locatario, per richiedere ed ottenere la concessione edilizia, salva l’opposizione del proprietario” (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 8 settembre 2015, n. 4176; Cons. Stato, sez. IV, 9 febbraio 2015, n. 648; T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 25 luglio 2017, n. 3941).

Dunque, l’opposizione del proprietario non consente al detentore del bene di apportarvi delle modifiche sostanziali e, conseguentemente, di presentare alcun titolo edilizio.

Quali obblighi di accertamento gravano sul Comune?

Occorre chiedersi se il Comune, in fase di rilascio di un titolo edilizio, debba verificare il rapporto sussistente tra l’immobile e il richiedente.

Secondo consolidata giurisprudenza, deve escludersi l’obbligo del Comune di effettuare complessi accertamenti diretti a ricostruire tutte le vicende riguardanti la titolarità dell’immobile, ovvero a ricercare le limitazioni negoziali al diritto di costruire, prima di rilasciare il titolo edilizio (cfr. Cons. Stato, sez. II, 20 novembre 2020, n. 7218); invero, il rilascio del titolo edilizio, inerendo al rapporto pubblicistico amministrativo tra Pubblica Amministrazione e privato costruttore, non incide sui rapporti tra privati ma lascia impregiudicati i diritti degli aventi diritto, titolari di posizioni giuridicamente rilevanti derivanti dalla (eventuale) violazione delle disposizioni del codice civile o dalle norme regolamentari integratrici, che dovranno però essere fatti valere nelle opportune sedi giudiziali ordinarie (cfr. T.A.R. Sardegna, sez. I, 25 febbraio 2022, n. 135).

Avv. Antonino Cannizzo


Antonio Cannizzo

Di Antonio Cannizzo

Nasce a Palermo nel 1987 e dopo la maturità Classica si laurea nel 2014 presso l’università degli studi di Palermo, presentando una tesi dal titolo “Le misure precautelari minorili”. Abilitato all’esercizio della professione di Avvocato è regolarmente iscritto all’Albo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Termini Imerese ed è Titolare di uno Studio Legale in Bagheria. Nel 2020, insieme all'Avv. Fiasconaro, fonda il blog "Urbanistica in Sicilia". Nel 2021 consegue un master di 1° livello in diritto processuale amministrativo discutendo una tesi dal titolo "Danno da affidamento procedimentale e i profili di giurisdizione".