Si ampliano gli spazi per la compatibilità paesaggistica – Nuovo orientamento del Tar Catania

Si ampliano gli spazi per la compatibilità paesaggistica – Nuovo orientamento del Tar Catania

Una recente sentenza del Tar Catania (n. 1769 del 21 maggio 2021) ha aderito ad un orientamento (diverso da quello tradizionale) che amplia la platea degli interventi realizzati in assenza di parere paesaggistico che possono essere oggetto di compatibilità paesaggistica.

Ciò è avvenuto mediante il recepimento dei principi esposti nella sentenza n. 3352 del 2021 emessa dal Consiglio di Stato.

Il problema è quello di definire la nozione di superficie utile da prendere in esame al fine di perimetrare la portata applicativa dell’art. 167 D. Lgs. n. 42/04, nella parte in cui preclude il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica postuma in caso di incremento delle superfici utili legittimamente edificate.

La giurisprudenza sino ad oggi maggioritaria ha affermato che la nozione di superficie utile, di cui all’art. 167, comma 4, D.lgs. n. 42 del 2004, deve essere intesa in senso ampio e finalistico, ossia non limitata agli spazi chiusi o agli interventi capaci di provocare un aggravio del carico urbanistico, quanto piuttosto considerando l’impatto dell’intervento sull’originario assetto del territorio e, quindi, l’idoneità della nuova superficie, qualunque sia la sua destinazione, a modificare stabilmente la vincolata conformazione originaria del territorio e in tal senso il divieto di realizzare “superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati” si estende anche agli interventi edilizi che quelli che non sono considerati rilevanti secondo le norme che regolano l’attività edilizia

Più di recente è, tuttavia, emerso altro orientamento giurisprudenziale (al quale ha aderito appunto il Tar Catania), secondo il quale il rinvio al concetto di superficie utile, contenuto nell’art. 167, comma 4, D.lgs. n. 42/2004, non può che interpretarsi nel senso di un rinvio al significato tecnico-giuridico che tale concetto assume in materia urbanistico-edilizia, trattandosi di una definizione tecnica non specificata dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, ma solo dalla normativa urbanistico-edilizia

Con specifico riferimento alla nozione di “superfici utili”, è stato così precisato che “le nozioni tecniche in questione non sono specificate dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, ma solo dalle normative sulle costruzioni (in via esemplificativa e non esaustiva, circolare del Ministero dei lavori pubblici 23 luglio 1960, n. 1820; artt. 5 e 6 d.m. 2 agosto 1969; art. 3 d.m. 10 maggio 1977; art. 1 d.m. 26 aprile 1991; art. 6 d.m. 5 agosto 1994), dove la superficie utile (SU) coincide -in estrema sintesi- con l’area abitabile (superficie di pavimento degli alloggi misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre, di eventuali scale interne, di logge e balconi) mentre per superficie accessoria (SA) si intendono le parti dell’edificio destinate ad accessori e servizi (cantine, locali tecnologici, vano ascensore e scale, terrazze, balconi, logge e quant’altro)”.

La necessità di distinguere le nozioni di superficie utile e di superficie accessoria trova attuale conferma nel Regolamento edilizio-tipo approvato in sede di Intesa Stato-Regioni, in attuazione dell’art. 4, comma 1-sexies del d. P.R. 6 giugno 2001, n. 380, pubblicato sulla G.U. n. 268 del 16 novembre 2016, comunque invocabile quale parametro esegetico nell’interpretazione della pertinente disciplina edilizia.

Il riferimento a tali definizioni uniformi risulta, quindi, utile al fine di individuare il paradigma cui ricondurre, almeno astrattamente, l’intervento realizzato.

Ora, in virtù di quanto emergente dal Regolamento edilizio-tipo:

– la superficie utile è rappresentata dalla sola superficie di pavimento degli spazi di un edificio misurata al netto della superficie accessoria e di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre;

– la superficie accessoria è, invece, rappresentata dalla superficie di pavimento degli spazi di un edificio aventi caratteri di servizio rispetto alla destinazione d’uso della costruzione medesima, misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre, comprendente, a titolo esemplificativo, anche i ballatoi, le logge, i balconi e le terrazze.

Posto che l’art. 167 D. Lgs. n. 42 del 2004 ha riguardo, quale causa generale ostativa alla sanatoria alle sole superfici utili, considerato che tali superfici escludono quelle accessorie, deve ritenersi che l’ampliamento di superfici accessorie esterne (qualificabili come balconi o ballatoi o terrazze), sebbene sussumibili sotto la nozione di superfici utili lorde ai sensi di quanto previsto dalla normativa urbanistica comunale citata, non integra gli estremi della superficie utile ai sensi dell’art. 167 D. Lgs. n. 42 del 2004, non potendo, dunque, ritenersi di per sé come ostativo all’avvio del procedimento di autorizzazione postuma paesaggistica, comunque necessario facendosi questione di opere comportanti un mutamento dello stato dei luoghi esterni, in relazione alle quali occorre, dunque, verificare la sua compatibilità con i valori paesaggistici espressi dall’area in cui l’intervento edilizio è stato realizzato.

In questi casi la Soprintendenza non può più decidere a priori l’inammissibilità della richiesta di compatibilità paesaggistica ma deve valutare, alla luce dei criteri sopra formulati, se e come l’opera accessoria realizzata sia effettivamente idonea, per consistenza e rilevanza, ad alterare lo stato dei luoghi.

Avv. Vittorio Fiasconaro

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Vittorio Fiasconaro

Di Vittorio Fiasconaro

Laureato nel 1991, consegue il dottorato di ricerca in Filosofia del Diritto nel 1997. Nel 1994 si iscrive all’Albo. Dal 1996 al 2007 dirige, dopo aver vinto il concorso, l’Ufficio Legale del Comune di Pantelleria (TP) e poi quello del Comune di Bagheria (PA). Dal 2004 al 2011 insegna Diritto Amministrativo e Diritto Processuale Amministrativo alla Scuola Sant’Alfonso di Palermo. Nel 2009 si iscrive all’Albo degli avvocati esercenti innanzi alla Corte di Cassazione. Oggi fa parte del Foro di Termini Imerese. Ha al suo attivo centinaia di giudizi in cui si e’ costituito dinanzi alla Giurisdizione Amministrativa.