Condono edilizio: il preavviso di diniego e le cosiddette “clausole di stile”

L’accoglimento di una istanza di condono è subordinato alla presenza di alcune “condizioni” che dovranno essere valutate, da parte della P.A., nella fase istruttoria. Può accadere che proprio in tale fase emergano degli elementi che non consentono la definizione positiva dell’iter con conseguente diniego ed emissione di un ordine di ripristino.

Il Tar Palermo, in una recente pronuncia, si è soffermato sull’istituto del preavviso di diniego e sul suo rapporto con le osservazioni formulate dal privato, in relazione al contenuto del provvedimento finale (sent. 902 del 21.03.2023).

Il preavviso di diniego emesso dalla P.A., sull’istanza di un privato, costituisce l’atto con il quale il responsabile del procedimento, prima di adottare il provvedimento negativo, informa tempestivamente l’interessato dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza.

La presentazione delle osservazioni, ex art. 10 – bis della L. 241/1990, trasmesse dal cittadino, configurano una parentesi (all’interno del procedimento) finalizzata a consentire un’efficace partecipazione del privato all’istruttoria procedimentale.

La presentazione delle cosiddette osservazioni comporta in capo alla P.A. l’obbligo di valutarle e di darne conto nel provvedimento finale, sia esso positivo che negativo.

Nella fattispecie in commento, il Tar Palermo ha accolto il ricorso presentato dal cittadino avente ad oggetto la violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990, non avendo provveduto la P.A. a dare conto nel provvedimento impugnato (diniego di condono) delle ragioni per cui non ha ritenuto meritevoli di condivisione le osservazioni formulate dal cittadino.

L’orientamento giurisprudenziale dominante

La giurisprudenza amministrativa (maggioritaria) ritiene che: “la presentazione di memorie ex art. 10 bis della legge n. 241/1990 non impone la puntuale, analitica, confutazione delle osservazioni presentate dalla parte privata a seguito della ricezione della comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza o della comunicazione di avvio del procedimento, essendo sufficiente, ai fini della giustificazione del provvedimento adottato, la motivazione complessivamente resa a sostegno dell’atto stesso” (T.A.R. Palermo, Sez. III, 25/02/2022, n. 647; Consiglio di Stato, Sez. II, 22.12.2020, n. 8230).

La posizione del Tar Palermo

Nella fattispecie in esame però tale confutazione, a giudizio del Tar Palermo, “si è risolta in una mera clausola di stile che, saldandosi alla motivazione per relationem a cui l’Amministrazione ha ancorato il provvedimento di diniego, di fatto impedisce di comprendere le ragioni del provvedimento e di ricostruire l’iter logico e giuridico che ha indotto l’Amministrazione a respingere la domanda di condono presentata dai ricorrenti.”

Inoltre, la P.A. non ha dimostrato che – nonostante le osservazioni formulate dal cittadino – il provvedimento impugnato non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.

In tal senso, giova rammentare che “…L’applicazione adeguata dell’art. 10-bis della legge sul procedimento amministrativo esige non solo l’enunciazione nel preavviso di provvedimento negativo delle ragioni che si intende assumere a fondamento del diniego, ma anche che le stesse siano integrate, nella determinazione conclusiva ancora negativa, con le argomentazioni finalizzate a confutare la fondatezza delle ragioni formulate dall’interessato nell’ambito del contraddittorio predecisorio attivato dall’adempimento procedurale in questione…” (Consiglio di Stato, Sez. V, 15.03.2019, n. 1705).

Conclusioni

In conclusione, nella vicenda all’esame, secondo il Tar Palermo appare evidente che: l’osservanza, solo formale, dell’istituto del preavviso di diniego ha fatto sì che lo stesso tradisse, in concreto, la sua precipua funzione, che è quella di consentire, all’interno del procedimento, un proficuo dialogo tra P.A. e privato, onde porre quest’ultimo in condizione di rappresentare, alla prima, le ragioni che, a suo avviso, dovrebbero orientare l’azione dell’Amministrazione in senso conforme ai propri interessi, in un’ottica democratica di partecipazione e di salvaguardia della trasparenza e del buon andamento dell’azione amministrativa, nonché, evidentemente, anche in ottica deflattiva del contenzioso giurisdizionale.

Avv. Antonino Cannizzo


Antonio Cannizzo

Di Antonio Cannizzo

Nasce a Palermo nel 1987 e dopo la maturità Classica si laurea nel 2014 presso l’università degli studi di Palermo, presentando una tesi dal titolo “Le misure precautelari minorili”. Abilitato all’esercizio della professione di Avvocato è regolarmente iscritto all’Albo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Termini Imerese ed è Titolare di uno Studio Legale in Bagheria. Nel 2020, insieme all'Avv. Fiasconaro, fonda il blog "Urbanistica in Sicilia". Nel 2021 consegue un master di 1° livello in diritto processuale amministrativo discutendo una tesi dal titolo "Danno da affidamento procedimentale e i profili di giurisdizione".