Condono edilizio e perizia giurata. Analisi dell’art. 28 della l.r. 16/2016 alla luce delle ultime modifiche introdotte dalla l.r. 2/2022.

L’art. 28, comma terzo, della l.r 16/2016 disciplina le modalità di definizione delle istanze di condono edilizio. In particolare, la norma prevede il deposito, da parte del tecnico incaricato, di una perizia giurata sulla quale, decorsi 90 giorni, si forma il silenzio assenso.

Nella sua vecchia formulazione, il comma 3 dell’art. 28 disponeva, invece, che la perizia giurata, decorsi 90 giorni, “acquistava efficacia di titolo abilitativo”.

La differenza appena evidenziata si basa, essenzialmente, sulle conseguenze legate al decorso del tempo.

Per tale ragione è di centrale importanza analizzare l’articolo 28 nel suo complesso soffermandosi, sostanzialmente, sul rapporto sussistente tra il comma 1, che non è stato oggetto di modifica, e il comma 3 nella sua attuale formulazione.

Nello specifico:

– comma 1, “I titolari degli immobili, che hanno presentato istanza di condono edilizio, possono depositare dalla data di entrata in vigore della presente legge una perizia giurata di un tecnico abilitato all’esercizio della professione, iscritto in un albo professionale, attestante il pagamento delle somme versate per l’oblazione e per gli oneri di urbanizzazione nonché il rispetto di tutti i requisiti necessari per ottenere la concessione in sanatoria, oltre la copia dell’istanza di condono presentata nei termini previsti dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47, dalla legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Gli interessati, inoltre, per il periodo 2008-2013, allegano, ove previste, le ricevute di versamento delle imposte comunali sugli immobili e quelle per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani”;

– comma 3, attuale formulazione, “Trascorso il termine di 90 giorni dalla data di deposito della perizia che asseveri la contestuale presenza di tutte le condizioni, i requisiti e i presupposti richiesti dalla legge, senza che sia stato emesso provvedimento con il quale viene assentito o negato il condono, si applica quanto previsto dall’articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. La presente disposizione non si applica agli abusi su immobili vincolati”.

Il comma 1 conferisce al soggetto che ha presentato l’istanza di condono la possibilità, e non certamente l’obbligo, di definire la stessa mediante il deposito di una perizia giurata.

Tale norma non esclude, invero, la possibilità per il cittadino di richiedere al Comune di definire la pratica di condono mediante il rilascio di un titolo concessorio espresso e, conseguentemente, di non avvalersi della perizia giurata.

Infatti, se da una parte è incontestabile che la presentazione di quest’ultima consente di “diminuire” i tempi di attesa con l’attivazione di un procedimento acceleratorio, dall’altra “addossa” sul tecnico l’onere di verificare la sussistenza di tutti i requisiti richiesti dalla legge e la completezza della documentazione.

In ordine alle recenti modifiche, che riguardano il comma 3, si osserva quanto segue.

La principale questione problematica concerne gli effetti connessi al decorso di 90 giorni dal deposito della perizia; infatti, come già affermato, l’attuale formulazione del comma 3 prevede che il decorso di 90 giorni comporta l’applicazione dell’art. 20 della l. 241/1990, ossia la formazione del silenzio assenso sulla perizia la quale, a differenza di quanto previsto prima della modifica, non acquista efficacia di titolo abilitativo.

In altre parole, la configurazione del silenzio assenso prevista dal richiamato art. 20 della l. 241/1990 “equivale a provvedimento di accoglimento della domanda” ma non è certamente equiparabile alla formazione “per silentium” del titolo abilitativo in sanatoria come avveniva in precedenza.

Dunque, il legislatore ha “abbassato” le aspettative dei soggetti che si avvalgono della perizia giurata e ridotto gli effetti connessi al decorso del tempo.

L’ultimo periodo del comma 3 prevede che “La presente disposizione non si applica agli abusi su immobili vincolati”.

La formulazione di tale periodo non appare del tutto nitida in quanto, in prima battuta, sembrerebbe escludere la possibilità di definire il condono mediante deposito di una perizia giurata, se l’immobile è vincolato o, come sostenuto da alcuni, se l’immobile ricade in area vincolata, a prescindere dalla tipologia di vincolo e, soprattutto, dall’eventuale rilascio espresso del nulla osta/parere da parte dell’Ente di tutela.

Tale interpretazione non appare convincente ma, in prima battuta, sembra l’unica possibile.

Infatti, la formulazione del periodo in commento sembra non lasciare “spazio” ad interpretazioni estensive e/o “diverse” rispetto a quella letterale.

In conclusione, le modifiche introdotte dal legislatore siciliano al comma 3 dell’art. 28 non sono orientate a chiarire la portata della norma in commento ma, al contrario, si prestano sin da subito, ad alimentare il già vivace dibattito circa l’utilizzo della perizia giurata in caso di immobile vincolato e/o che ricade in area vincolata.

Avv. Antonino Cannizzo

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Antonio Cannizzo

Di Antonio Cannizzo

Nasce a Palermo nel 1987 e dopo la maturità Classica si laurea nel 2014 presso l’università degli studi di Palermo, presentando una tesi dal titolo “Le misure precautelari minorili”. Abilitato all’esercizio della professione di Avvocato è regolarmente iscritto all’Albo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Termini Imerese ed è Titolare di uno Studio Legale in Bagheria. Nel 2020, insieme all'Avv. Fiasconaro, fonda il blog "Urbanistica in Sicilia". Nel 2021 consegue un master di 1° livello in diritto urbanistico discutendo una tesi dal titolo "Danno da affidamento procedimentale e i profili di giurisdizione".