Condono edilizio, silenzio assenso e opere realizzate entro i 150 metri dalla battigia.

Foto di Emilia Machì

Il Tar Palermo con la sentenza n. 1199, emessa in data 06.04.2022, si sofferma sulla questione della formazione del silenzio assenso sull’istanza di condono (presentata ai sensi della l. 47/1985) in merito ad alcune opere realizzate entro la fascia di 150 m. dalla linea di battigia dopo l’entrata in vigore della l.r. 78/1976.

Diniego condono per le opere entro i 150 m.

Su tali questioni, in tempi recenti, il Tar Palermo ha precisato che “in materia di diniego di condono per distanza inferiore ai 150 mt dalla battigia, è stato chiarito che posto che l’immobile abusivo in questione è escluso dalla possibilità di essere condonato, in quanto realizzato in zona di inedificabilità assoluta (cfr. art. 23, comma 11, legge reg. n. 37/1985) per esso non può logicamente – secondo pacifica giurisprudenza – formarsi alcun silenzio assenso a seguito del decorso di ventiquattro mesi dalla presentazione di un’inammissibile domanda di condono” (v. sent. 586/2021).

Mancata formazione del silenzio assenso sull’istanza di condono

Ed ancora, “stante la vigenza del vincolo di inedificabilità assoluta (art.15, lettera a), L.r. n.71/1978), nessun silenzio-accoglimento può essersi formato rispetto a tale vincolo: in siffatta materia, non si forma alcun provvedimento tacito di concessione edilizia, proprio nella considerazione che, attraverso lo specifico istituto del silenzio, il privato non potrebbe ottenere un risultato vantaggioso, che, in via ordinaria, gli sarebbe irrimediabilmente precluso” (Tar Palermo sentenza n. 1199/2022 che richiama ex plurimis: C.G.A., 28 gennaio 2002, n.39; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. III,26 marzo 2009, n. 580; 14 dicembre 2005, n.1593).

Chiarito tale aspetto, pare anzitutto opportuno rammentare la portata del vincolo di inedificabilità assoluta.

Il vincolo di inedificabilità entro i 150 metri dalla battigia rende insanabile qualsiasi abuso, ad eccezione delle opere iniziate prima dell’entrata in vigore della medesima legge (l.r. 78/1976) e le cui strutture essenziali siano state portate a compimento entro il 31 dicembre 1976, come precisato dall’art. 23, comma 1,della legge reg. n. 37/1985.

Conseguenze mancato accoglimento del condono

La mancata osservanza e ricorrenza di tali prescrizioni determina il rigetto dell’istanza di condono con conseguente e inevitabile emissione di una ordinanza di demolizione.

Parere della Soprintendenza emesso in violazione della l.r. 78/1976

Le questioni evidenziate attengono ai profili urbanistici ed edilizi delle opere realizzate entro i 150 metri dalla linea di battigia, ma non a quelli paesaggistici. Per tale ragione, occorre soffermarsi sugli effetti che potrebbe produrre l’eventuale parere favorevole reso dalla Soprintendenza in violazione dell’art. 15 della l.r. 78/1976.

Secondo il Tar Palermo “è parimenti irrilevante, ai fini della valutazione dell’istanza di condono, il parere favorevole reso dalla competente Soprintendenza, avuto presente che il visto vincolo d’inedificabilità assoluta, che non consente la realizzazione di alcun intervento, deriva direttamente dalla legge, e spetta a qualsiasi soggetto pubblico (e quindi anche al Comune) chiamato, a qualsiasi titolo, a pronunziarsi su una costruzione realizzata in sua violazione, tenerlo in debita considerazione”.

Ipotesi di non luogo a provvedere

A fronte del vincolo assoluto di edificazione, direttamente derivante dalla legge, risulta già poco congruente la richiesta di nulla osta alla Soprintendenza (necessaria invece a fronte di vincoli relativi d’inedificabilità), indipendentemente dal fatto che tale organo ha errato nel non rilevare l’esistenza dell’inedificabilità assoluta della zona in cui ricade l’immobile, circostanza che avrebbe dovuto indurlo a limitarsi ad esprimere un non luogo a provvedere sulla richiesta di nulla osta avanzata (T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. I, 18 ottobre 2021, n. 2845).

Sul punto è stato, infatti, autorevolmente chiarito che non rileva l’autorizzazione paesaggistica riferita all’immobile che è ubicato entro i 150mt dalla battigia, area soggetta ex lege (non a vincolo paesistico, bensì) a vincolo di inedificabilità assoluta ai sensi dell’art. 15 della l.r. n. 78/1976 (C.G.A., 21 settembre 2010, n. 1220).

In conclusione, la circostanza che vi siano altri immobili abusivi in zona non rende legittima la costruzione realizzata in assenza di titolo autorizzativo, e che l’esistenza di altre lesioni arrecate alla zona non rappresenta, da sola, un motivo sufficiente a dispensare dalla verifica riguardante la realizzabilità o la sanabilità di un’opera (TAR Sicilia, Palermo, sez. II, 30 luglio 2018, n. 1695).

Avv. Antonino Cannizzo

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Antonio Cannizzo

Di Antonio Cannizzo

Nasce a Palermo nel 1987 e dopo la maturità Classica si laurea nel 2014 presso l’università degli studi di Palermo, presentando una tesi dal titolo “Le misure precautelari minorili”. Abilitato all’esercizio della professione di Avvocato è regolarmente iscritto all’Albo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Termini Imerese ed è Titolare di uno Studio Legale in Bagheria. Nel 2020, insieme all'Avv. Fiasconaro, fonda il blog "Urbanistica in Sicilia". Nel 2021 consegue un master di 1° livello in diritto processuale amministrativo discutendo una tesi dal titolo "Danno da affidamento procedimentale e i profili di giurisdizione".