Convenzione di lottizzazione: ipotesi di decadenza e di prescrizione. I chiarimenti del Tar Catania.

Gli obblighi nascenti dalla stipula di una convenzione di lottizzazione consistono, essenzialmente, nella realizzazione di opere di urbanizzazione, nella cessione delle relative aree e nella corresponsione degli oneri.

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Il mancato adempimento, entro determinati termini, degli obblighi previsti nella convenzione rappresenta certamente una questione problematica di ampio respiro che coinvolge le parti che hanno sottoscritto la convenzione.

In tempi recenti, il Tar Catania si è soffermato circa le ipotesi di decadenza della convenzione e di prescrizione dei relativi obblighi.

1. Decadenza. Tar Catania sent. 1029 del 12.04.2022.

– “La convenzione di lottizzazione è da considerare decaduta con la scadenza del termine decennale della lottizzazione. La decadenza (desunta analogicamente dall’art. 17 della l. 1150/1942) produce il limitato effetto per cui le rispettive parti non possono più pretendere l’adempimento delle obbligazioni assunte – e non onorate – con la convenzione”.

Ed ancora: “Le lottizzazioni convenzionate non possono avere l’efficacia di condizionare a tempo indeterminato la pianificazione urbanistica futura, quindi va individuato un termine di durata massima della convenzione di lottizzazione pari a 10 anni, mutuando il termine di cui all’art 16, l. u. concernente i piani particolareggiati; per cui in caso di parziale attuazione del piano di lottizzazione (fattispecie non espressamente disciplinata dall’art. 28, l. n. 1150 del 1942) deve trovare attuazione per analogia il richiamato art. 17, con la conseguenza che per la parte in cui il piano di lottizzazione non è stato attuato, lo stesso decade alla scadenza del termine”.

In merito alle conseguenze e al rilievo giuridico di una diffida, nella sentenza in commento è stato precisato che: “Né può tale termine ritenersi interrotto dalla citata diffida del 2005 atteso che tale ultimo atto può, sul piano civilistico sostanziale, interrompere il termine di prescrizione del diritto ad agire in giudizio ma non già interrompere o sospendere il termine convenzionale stabilito dalle parti: la diffida, sul piano negoziale, ha infatti valore unicamente nel senso di rendere grave l’inadempimento dell’altra parte e non già anche nel senso di spostare in avanti il termine dell’adempimento stesso”.

2. Prescrizione. Tar Catania sent. 742 del 14.03.2022.

La questione della applicabilità della prescrizione ex art. 2934 c.c., alla situazione giuridica soggettiva di cui è titolare il Comune nei confronti del privato in forza di una convenzione di lottizzazione o comunque in base ad una convenzione urbanistica ex art. 28 della L. 17 agosto 1942, n. 1150, non ha trovato soluzione unanime in giurisprudenza.

Nella sentenza in commento il Tar Catania “ritiene di aderire all’orientamento (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 26 febbraio 2019, n. 1341: “gli obblighi di cessione recati da una convenzione di lottizzazione ovvero dagli atti a questa assimilabili sono imprescrittibili”) secondo il quale dalla natura “sostitutiva” del potere pianificatorio che si riconosce ex art. 11 della L. n. 241 del 1990 alla convenzione di lottizzazione, deriva la non applicabilità dell’istituto della prescrizione a fronte della pretesa dell’amministrazione all’esecuzione di impegni a carico del privato derivanti dalla convenzione stessa.”

Non essendo infatti tale pretesa riducibile ad una posizione di diritto soggettivo “disponibile” di cui sarebbe titolare il Comune, essendo volta, sia pure mediante l’adozione di una modalità di esercizio concordata del “potere di pianificazione” ad essa attribuito dalla legge, a perseguire l’interesse pubblico al razionale assetto urbanistico del territorio, la stessa è di carattere non rinunciabile né estinguibile per effetto del mero decorso del tempo (o, secondo una diversa ricostruzione della prescrizione dalla quale deriverebbe solo un effetto preclusivo all’esercizio del diritto – suscettibile di essere “indebolita” dall’eccezione sollevata dalla controparte). Ne consegue che “gli obblighi di urbanizzazione primaria e secondaria assunti con le convenzioni urbanistiche mantengono la loro piena validità a tempo indeterminato, e che con riguardo al “vincolo di cessione” delle aree del privato strumentale all’ottemperanza di tali obblighi, non possono configurarsi né decadenze, né prescrizione, né usucapione, trattandosi di area che il privato, in forza della convenzione di lottizzazione, si è obbligato a cedere all’interno del complesso delle previsioni del piano di lottizzazione” (T.A.R. Napoli, Sez. II, 05/12/2019, n. 5705, T.A.R. Cagliari, Sez. II, 10 gennaio 2018, n. 8).

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Avv. Antonino Cannizzo

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Antonio Cannizzo

Di Antonio Cannizzo

Nasce a Palermo nel 1987 e dopo la maturità Classica si laurea nel 2014 presso l’università degli studi di Palermo, presentando una tesi dal titolo “Le misure precautelari minorili”. Abilitato all’esercizio della professione di Avvocato è regolarmente iscritto all’Albo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Termini Imerese ed è Titolare di uno Studio Legale in Bagheria. Nel 2020, insieme all'Avv. Fiasconaro, fonda il blog "Urbanistica in Sicilia". Nel 2021 consegue un master di 1° livello in diritto processuale amministrativo discutendo una tesi dal titolo "Danno da affidamento procedimentale e i profili di giurisdizione".