Criterio di misurazione e diretta fruizione del mare nella fascia di 150 metri: recente pronuncia del C.g.a.

Criterio di misurazione e diretta fruizione del mare nella fascia di 150 metri: recente pronuncia del C.g.a.

Nell’isola di Pantelleria un noto V.i.p. aveva realizzato negli anni 80’ del secolo scorso la ristrutturazione con ampliamento di tre preesistenti dammusi (tipiche costruzioni in pietra lavica). Presentate tre domande di sanatoria, il Comune le aveva rigettate per la insistenza delle opere sulla fascia di rispetto di 150 metri dalla battigia. Nel caso in questione la particolarità del caso era rappresentata dal fatto che gli immobili sono situati su di un altopiano a strapiombo sul mare.

Giunti in grado di appello (a fronte del rigetto del ricorso in I grado) il C.g.a. ha confermato la decisione del Tar, rigettando il ricorso (sentenza n. 476/2021 depositata il 26 maggio 2021).

Sono stati confermati i seguenti principi:

– il vincolo derivante dalla l.r. n. 78/1976, entro la fascia di rispetto di 150 metri dalla battigia, è di inedificabilità assoluta;

– il comma 10 dell’art. 23 della l.r. n. 37/1985 (di recepimento della l. n. 47/1985) dispone espressamente che “restano…escluse dalla concessione o autorizzazione in sanatoria le costruzioni eseguite in violazione dell’art. 15, lett. a), l.r. n. 78/1976, ad eccezione di quelle iniziate prima dell’entrata in vigore della medesima legge e le cui strutture essenziali siano state portate a compimento entro il 31 dicembre 1976;

– l’art. 2 l.r. 30 aprile 1991 n. 15 ha efficacia retroattiva, avendo operato un’interpretazione autentica delle previsioni dell’art. 15 legge reg. n. 78 cit.

Più precisamente la giurisprudenza del CGA ha avuto modo di chiarire che:

– l’art. 15 citato trova piena applicazione anche con riguardo ai Comuni i quali, alla data del 16 giugno 1976, non erano provvisti di uno strumento urbanistico generale; il legislatore regionale del 1976 ha sostanzialmente inteso “fotografare” il regime delle eccezioni al vincolo di arretramento delle edificazioni posto a tutela delle zone costiere, siccome all’epoca determinatesi, escludendo dal regime di inedificabilità solo quelle zone che, illo tempore, avevano già subito interventi edificatori e dunque potessero già nel 1976 essere qualificate come zone A) o B);

– il vincolo di cui all’art. 15 è destinato a prevalere sulla pianificazione locale, rimanendo indifferente a eventuali, difformi interventi programmatori del territorio;

– la norma regionale mira a tutelare l’interesse pubblico primario alla conservazione dei valori ambientali insiti nel perimetro costiero dell’intera regione siciliana ed è in grado di resistere, sotto il profilo della gerarchia delle fonti, ad eventuali tentativi di incisione realizzati dagli enti locali attraverso varianti della zonizzazione, introdotte nei propri strumenti pianificatori (CGARS n. 1220/2010);

– il vincolo è direttamente operante anche nei confronti dei privati in sede di edificazione, e non solo per i Comuni in sede di pianificazione, sin dalla data di entrata in vigore della l.r. del 1978, non potendosi condividere la diversa tesi secondo cui il vincolo opererebbe per i privati solo da una data successiva e segnatamente dal 1991».

In relazione ala particolare collocazione orografica degli immobili, il Collegio, quanto al metodo di misurazione ha ritenuto che, ai fini della corretta misurazione della distanza intercorrente tra il punto della battigia più vicino all’edificio, oggetto di istanza di rilascio di concessione edilizia in sanatoria, e l’edificio stesso, per linea di battigia debba intendersi la linea di contatto tra mare e terraferma e che la misurazione debba essere eseguita in orizzontale.

La distanza va quindi misurata tenendo conto dell’unica linea retta che congiunge l’immobile (od anche soltanto lo spigolo dello stesso) al punto più vicino in cui la terraferma entra in contatto con il mare. A nulla rilevando l’accennata questione che la distanza dei 150 metri non andasse calcolata in proiezione orizzontale “per i terreni elevati sul mare” come invece era espressamente previsto espressamente dalla cosiddetta legge Galasso, né tantomeno in rapporto all’incidenza delle maree o dalla circostanza che trattasi di coste frastagliate. (Cgars, ord., n. 944 del 6 aprile 2021; ord. n. 416 dell’8 giugno 2020; sent. n. 436 del 23 luglio 2018; sent. n. 459 del 30 giugno 2011).

I Giudici hanno anche escluso che gli interventi edilizi in parola (relativi ad immobili adibito ad uso residenziale) possano qualificarsi come posti a diretta fruizione del mare. E’ stato così precisato il concetto di «diretta fruizione del mare»: mentre è ritenuta legittima «la realizzazione delle opere e dei manufatti che rendono più comodo, agevole, completo o confortevole l’utilizzo del mare per finalità varie (balneazione, pesca, nautica da diporto) ed in tale ottica si inquadrano le decisioni che hanno ritenuto assentibili gli stabilimenti balneari, i pontili, i porti, le darsene, i ricoveri dei natanti; invece è ritenuta contrastante col divieto di edificazione posto dalla legge regionale ogni opera che abbia solo una relazione indiretta con la fruizione del mare, nel senso che l’allocazione in prossimità del mare risulti meramente accidentale e occasionale, e non sia inerente all’attività esercitata; in quest’ottica, si è esclusa la possibilità di realizzare in zona di divieto: complessi alberghieri; gazebi e tettoie a servizio di un ristorante; strutture di ristorazione e bar privi di accesso al mare ed alla balneazione; cavalcavia pedonale in direzione della spiaggia ».

Per le suesposte ragioni non si riscontrano, nella fattispecie, le condizioni per ritenere che si tratti di manufatti realizzati per la diretta fruizione del mare, anche perché «una diversa interpretazione svuoterebbe completamente il contenuto e l’efficacia del principio introdotto nell’ordinamento dalla norma di che trattasi che è costituito dalla tutela delle coste, del paesaggio e della fruizione del mare da parte della collettività».

Avv. Vittorio Fiasconaro

Contattaci…


Vittorio Fiasconaro

Di Vittorio Fiasconaro

Laureato nel 1991, consegue il dottorato di ricerca in Filosofia del Diritto nel 1997. Nel 1994 si iscrive all’Albo. Dal 1996 al 2007 dirige, dopo aver vinto il concorso, l’Ufficio Legale del Comune di Pantelleria (TP) e poi quello del Comune di Bagheria (PA). Dal 2004 al 2011 insegna Diritto Amministrativo e Diritto Processuale Amministrativo alla Scuola Sant’Alfonso di Palermo. Nel 2009 si iscrive all’Albo degli avvocati esercenti innanzi alla Corte di Cassazione. Oggi fa parte del Foro di Termini Imerese. Ha al suo attivo centinaia di giudizi in cui si e’ costituito dinanzi alla Giurisdizione Amministrativa.