Immobili abusivi e indennità di occupazione. A quali condizioni si configura il danno erariale?

Termini Imerese - Foto di Emilia Machì

Il mancato utilizzo, economicamente efficiente degli immobili abusivi entrati a far parte patrimonio comunale, configura il c.d. danno erariale? Con il presente contributo si cercherà di comprendere la posizione della Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Sicilia, su tale questione.

In particolare, verranno richiamati i principi espressi nella sentenza n. 212/2019.

  1. La posizione della Procura. La responsabilità del funzionario.

Nel caso in esame, secondo la Procura, dal combinato disposto dell’art. 1, comma 3, della legge regionale n. 17 del 31 maggio 1994, dell’art. 31 del DPR 6 giugno 2001 n. 380 e dell’art. 7 della legge n. 47 del 1983, discende l’obbligo degli organi comunali di attivarsi per l’utilizzazione economica degli immobili abusivi divenuti di proprietà comunale in conseguenza della loro mancata demolizione.

La responsabilità del Sindaco.

Ed ancora, la condotta dei sindaci potrebbe configurare il c.d. danno erariale se “caratterizzata da una grave ed ingiustificabile negligenza riguardante un settore che vede nel Sindaco un protagonista di rilievo, chiamato a svolgere una fondamentale funzione di vigilanza e di impulso“.

2. La posizione della Corte dei Conti. Il danno da mancata entrata

La prescrizione dell’indennità di occupazione

Nella fattispecie in esame viene a rilievo un’ipotesi di danno da mancata entrata, sotto il profilo di mancata riscossione di indennità di occupazione, sicché la decorrenza della prescrizione di tale danno va individuata non già con il momento in cui si sarebbe dovuta introitare l’entrata, ma con la successiva scadenza del termine ultimo di prescrizione per il possibile recupero della medesima entrata (cfr. Corte Conti, Sez. Sardegna, n. 1040/2002; Corte Conti, III sez. appello, n. 117/2004; vds. pure Corte Conti, sez. Sicilia, n. 2967/2012).

Prescrizione quinquennale

In definitiva, poiché il diritto di credito per indennità di occupazione si prescrive in cinque anni ai sensi dell’art. 2948, comma 4, c.c., il danno erariale conseguente al mancato introito diviene certo e attuale nel momento in cui si verifica la prescrizione del credito.

Quando si configura il danno erariale

La prospettazione di una possibile responsabilità erariale per il mancato
conseguimento di corrispettivi dovuti dai privati occupanti di immobili abusivi richiede la presenza contemporanea dei seguenti presupposti:

1)- il completamento della procedura prevista dall’art. 31, commi 3 e 4 , del d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, contraddistinta dall’emanazione dei provvedimenti di acquisizione dei beni al patrimonio comunale;

2)- il completamento della procedura prevista dettagliatamente dall’art. 4 della legge regionale n. 17 del 1994, che implica una deliberazione consiliare, a seguito della quale -su istanza dei privati aventi diritto- può aversi la concessione del diritto di abitazione con contestuale quantificazione dell’indennità di occupazione;

3)- la puntuale dimostrazione dell’idoneità tecnico-strutturale dell’immobile ad essere destinato a civile abitazione, la prova della sua effettiva occupazione (durata e caratteristiche della stessa) e la precisa quantificazione del
valore dell’indennità.

Avv. Antonino Cannizzo


Antonio Cannizzo

Di Antonio Cannizzo

Nasce a Palermo nel 1987 e dopo la maturità Classica si laurea nel 2014 presso l’università degli studi di Palermo, presentando una tesi dal titolo “Le misure precautelari minorili”. Abilitato all’esercizio della professione di Avvocato è regolarmente iscritto all’Albo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Termini Imerese ed è Titolare di uno Studio Legale in Bagheria. Nel 2020, insieme all'Avv. Fiasconaro, fonda il blog "Urbanistica in Sicilia". Nel 2021 consegue un master di 1° livello in diritto processuale amministrativo discutendo una tesi dal titolo "Danno da affidamento procedimentale e i profili di giurisdizione".