Sospensione e decadenza del permesso di costruire

La decadenza del permesso di costruire si verifica causa del mancato inizio o della mancata ultimazione delle opere entro i termini indicati nel titolo edilizio. (1 anno per l’inizio e 3 anni per la conclusione)

In genere, per evitare la decadenza, il soggetto interessato trasmette al Comune una richiesta di sospensione la quale, se accolta, “cristallizza” i termini indicati nel titolo edilizio. È intuibile che tale richiesta deve essere inoltrata entro la “scadenza” del titolo stesso, e non certamente dopo.

La posizione del Tar Palermo

La sentenza n. 2477 del 29 luglio 2022, emessa dal Tar Palermo si sofferma su tale questione fornendo rilevanti chiarimenti circa l’applicazione dell’art. 15 del TUE.

Secondo il Tar Palermo l’art. 15, comma 2, del T.U. n. 380 del 2001 esclude qualsiasi sospensione automatica del termine di durata del permesso edilizio, e quindi a maggior ragione una sua automatica proroga.

Più precisamente, anche laddove si sia in presenza del c.d. factum principis o di cause di forza maggiore, l’interessato che voglia impedire la decadenza del titolo è sempre onerato della proposizione di una richiesta di proroga dell’efficacia del titolo stesso.

Opere autorizzate in contrasto con l’attuale normativa urbanistica

La conseguenza di prolungare la durata degli effetti favorevoli dell’originario titolo, ivi compresa la possibilità di realizzare le opere già autorizzate divenute contrastanti con la normativa urbanistica sopravvenuta, è in ultima analisi subordinata al riconoscimento, demandato alla P.A., di una incolpevole impossibilità di ultimazione dei lavori da parte del privato.

Ciò esclude qualunque automaticità di ogni effetto sospensivo, dovendosi adeguatamente ponderare le ragioni poste a fondamento della proroga del termine.

Si precisa che la proroga, infatti, può essere concessa, con provvedimento motivato, solo se l’interessato può dimostrare che tale ritardo è dovuto a eventi non prevedibili.

Mancata trasmissione della proroga

L’assenza dell’istanza di proroga esonera l’amministrazione dalla comunicazione di avvio del procedimento, risolvendosi la determinazione dell’amministrazione nella formalizzazione di un effetto – la decadenza – automaticamente verificatosi già in data anteriore all’atto che si assume essere stato emanato in violazione dell’art. 7 l. n. 241 del 1990.

Proroga e crisi economica

In tempi recenti, il Tar Napoli ha affermato che è “legittima” la proroga accordata da un Comune in considerazione della crisi economica in atto (cfr. sent. 2323/2022).

Avv. Antonino Cannizzo

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Antonio Cannizzo

Di Antonio Cannizzo

Nasce a Palermo nel 1987 e dopo la maturità Classica si laurea nel 2014 presso l’università degli studi di Palermo, presentando una tesi dal titolo “Le misure precautelari minorili”. Abilitato all’esercizio della professione di Avvocato è regolarmente iscritto all’Albo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Termini Imerese ed è Titolare di uno Studio Legale in Bagheria. Nel 2020, insieme all'Avv. Fiasconaro, fonda il blog "Urbanistica in Sicilia". Nel 2021 consegue un master di 1° livello in diritto urbanistico discutendo una tesi dal titolo "Danno da affidamento procedimentale e i profili di giurisdizione".