Demolizione e ricostruzione con aumento di volumetria, piano casa e piano paesaggistico

Foto di Emilia Machì

La legge regionale n. 6/2010 (c.d. piano casa) consente di eseguire interventi di demolizione e ricostruzione, con aumento di volumetria, in presenza di determinate condizioni. Il c.d. piano casa non trova incondizionata applicazione ma, al contrario, il legislatore ha previsto numerose deroghe.

Con il presente contributo si cercherà di comprendere, in particolare, quale rapporto si configura tra un piano paesaggistico, comportante l’inedificabilità assoluta su una determinata area, e gli interventi di demolizione e ricostruzione con aumento di volumetria di cui al “piano casa”.

Tale rapporto è stato oggetto di chiarimenti da parte del Tar Palermo (sent. 1863/2021) nei termini che seguono.

Riferimenti normativi

  • piano casa

La l.r. n. 6 del 23 marzo 2010, avente ad oggetto norme per il sostegno dell’attività edilizia e la riqualificazione del territorio, dispone, all’art. 3, comma 1, che:

– sono consentiti interventi di integrale demolizione e ricostruzione, anche su area di sedime diversa, purché non interessino aree “gravate da vincoli di inedificabilità previsti dalla vigente normativa statale e regionale”;

all’art. 11, comma 1, che, “ferme restando le esclusioni e le limitazioni riguardanti le tipologie di aree indicate nei precedenti articoli” le disposizioni che consentono la realizzazione d’interventi di ristrutturazione anche con ampliamento “si applicano anche agli edifici soggetti a specifiche forme di vincolo, a condizione che gli interventi possano essere autorizzati ai sensi della normativa vigente dagli enti preposti alla tutela del vincolo stesso”.

  • e piano paesaggistico

L’art. 143 del codice dei beni culturali e del paesaggio, al comma 9, dispone espressamente che “A far data dall’adozione del piano paesaggistico non sono consentiti, sugli immobili e nelle aree di cui all’articolo 134” (i.e. beni paesaggistici tra cui rientrano anche gli immobili sottoposti a tutela dai piani paesaggistici) “interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela previste nel piano stesso; a far data dalla approvazione del piano le relative previsioni e prescrizioni sono immediatamente cogenti e prevalenti sulle previsioni dei piani territoriali ed urbanistici”.

L’interpretazione del Tar Palermo

La corretta interpretazione delle surriportate disposizioni è quella secondo cui un progetto di ricostruzione con aumento di volumetria può essere autorizzato sempre che non sussista sulla zona un vincolo d’inedificabilità assoluta.

Ne deriva che assume carattere dirimente la verifica della tipologia del vincolo gravante sulla zona (urbanistico e paesaggistico).

La posizione del CGA e della Corte Costituzionale

In ordine all’interpretazione della surriportata disposizione (art. 143, comma 9) del codice dei beni culturali si è pronunciato il CGA che, con la sentenza n. 248 del 2019, citando testuali passaggi della decisione della Corte Costituzionale n. 172/2018, ha affermato che:

– la funzione di tale strumento pianificatorio è quella di introdurre un organico sistema di regole, sottoponendo il territorio regionale a una specifica normativa d’uso in funzione dei valori tutelati, cosicché deve ammettersi che, con riferimento a determinate aree, e a prescindere dalla qualificazione dell’opera, il piano possa prevedere anche divieti assoluti di intervento, che appaiono del tutto conformi al ruolo attribuito a tale strumento dall’art. 143, comma 9 e dall’art. 145, comma 3, cod. beni culturali, secondo cui le previsioni del piano sono cogenti e inderogabili da parte degli strumenti urbanistici degli enti locali e degli atti di pianificazione previsti dalle normative di settore e vincolanti per i piani, i programmi e i progetti nazionale e regionali di sviluppo economico.

Durata del “divieto assolutopaesaggistico

Il divieto assoluto dell’intervento (edilizio), in quanto previsto da un piano paesaggistico, non è sottoposto al vincolo quinquennale previsto per gli strumenti urbanistici, che dovevano conformarsi allo stesso, ed era immediatamente operativo e vincolante per l’eventuale successiva pianificazione da parte degli enti locali.

Conclusioni

Nella fattispecie in esame, conclude il Tar Palermo, la Soprintendenza dei beni culturali e ambientali di Agrigento ha legittimamente espresso parere negativo sul progetto in questione, rilevando che andava rispettato il volume e la sagoma dell’edificio preesistente in ossequio a quanto previsto dal piano paesaggistico che configura il divieto di inedificabilità assoluta su quella determinata area (Comune di Licata, in prossimità del fiume Salso).

Avv. Antonino Cannizzo

Contattaci…


Antonio Cannizzo

Di Antonio Cannizzo

Nasce a Palermo nel 1987 e dopo la maturità Classica si laurea nel 2014 presso l’università degli studi di Palermo, presentando una tesi dal titolo “Le misure precautelari minorili”. Abilitato all’esercizio della professione di Avvocato è regolarmente iscritto all’Albo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Termini Imerese ed è Titolare di uno Studio Legale in Bagheria. Nel 2020, insieme all'Avv. Fiasconaro, fonda il blog "Urbanistica in Sicilia". Nel 2021 consegue un master di 1° livello in diritto urbanistico discutendo una tesi dal titolo "Danno da affidamento procedimentale e i profili di giurisdizione".