Le deroghe al vincolo di inedificabilità assoluta ex art. 15 L.R. 78/1976

Palermo - Foto di Emilia Machì

Il vincolo di inedificabilità entro i 150 metri dalla battigia rende insanabile qualsiasi abuso, ad eccezione delle costruzioni iniziate prima dell’entrata in vigore della L.R. 78/1976 e le cui strutture essenziali siano state portate a compimento entro il 31 dicembre 1976 (art. 23, comma 11 legge reg. n. 37/1985).

Rientrano nell’eccezione innanzi descritte “anche di quelle costruite dopo tale data, se ricomprese in aree che, alla data del 31.12.1976, fossero già classificate come zone A e B, poiché previste in strumenti urbanistici o aventi tutti i requisiti, consacrati in atti ufficiali, delle zone A) e B), come descritte dal d.m. n. 1444/1968” (cfr. Tar Catania 1515/2023).

Perimetrazione e piani particolareggiati

Il Tar Catania, nella sentenza innanzi richiamata, si è soffermato sugli effetti della perimetrazione e dei piani particolareggiati in ordine all’applicazione del vincolo in commento precisando che:

  1. Occorre, in particolare, la prova che le costruzioni fossero già ricomprese in piani particolareggiati di recupero approvati e siano compatibili con i piani stessi e sui piani particolareggiati si siano espressi gli enti preposti alla tutela dei vincoli, come opinato dal C.G.A.R.S., in sede consultiva, secondo cui «il fatto, poi, che il fabbricato abusivo in questione ricada in area che si asserisce “fortemente urbanizzata” e sia servito da una strada che separa le costruzioni abusive dal mare non può certo costituire, di per sé, ragione di illegittimità del provvedimento di diniego della sanatoria impugnato, non rientrando le situazioni riferite dalla ricorrente nell’ambito dei casi di deroga al vincolo di inedificabilità assoluta nella fascia dei 150 metri dalla battigia, tassativamente contemplati dalla legge» (C.G.A.R.S., n. 197/2018 del 17 maggio 2018).”

L’esistenza, infatti, di una edificazione prima dell’imposizione del vincolo di cui all’art. 15 della l.r. n. 76/1978 consente, ai sensi dell’art. 23 della l.r. n. 37/1985 come modificato dall’art. 12 della 1.r. 15 maggio 1986, n. 26, la sanabilità di costruzioni abusive qualora esse risultino «… già ricomprese in piani particolareggiati di recupero approvati e siano compatibili con i piani stessi e sui piani particolareggiati si siano espressi gli enti preposti alla tutela dei vincoli.» T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, 7 aprile 2021, n. 1130).

Zona A e B e Perimetrazione

  • Oppure occorre la prova che l’area possegga de facto i requisiti delle zone A) e B), come descritte dal d.m. n. 1444/1968, attestata da atti ufficiali, quali la perimetrazione delle zone A) e B) operata ai sensi dell’art. 18 l. n. 865/1971 («Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 l.r. n. 78/1976 costituisce zona A) o B) anche una area così delimitata ai sensi dell’art. 18 l. n. 865/1971 in data anteriore all’entrata in vigore della l.r. n. 78/1976. In una cornice normativa che eccettua le zone A) e B) dal vincolo di inedificabilità assoluto, riferendosi al presupposto fattuale di Comuni sprovvisti di strumenti urbanistici, evidentemente le zone A) e B) non sono quelle così qualificate da strumenti urbanistici, ma quelle che hanno in fatto, alla data di entrata in vigore della l.r. n. 78/1976, tutti i requisiti delle zone A) e B), come descritte dal d.m. n. 1444/1968. In questa prospettiva, dovendosi evitare possibili elusioni della rigorosa regola dell’art. 15 l.r. n. 78/1976, occorre una prova certa che certe aree avessero già i connotati della zona A) o B) alla data di entrata in vigore della l.r. del 1976, attraverso atti ufficiali. È in tale contesto che va valorizzata la perimetrazione delle zone A) e B) operata ai sensi dell’art. 18 l. n. 865/1971.

Conclusioni

In sintesi, dunque, a giudizio del Tar Catania, i presupposti perché operi la deroga al divieto di edificabilità assoluta entro la fascia dei centocinquanta metri dalla battigia sono alternativamente:

– la realizzazione dell’edificio in data antecedente al 31.12.1976 (data di entrata in vigore della L.R. 78/1976);

– la realizzazione anche in epoca successiva, purché in zona classificata dallo strumento urbanistico vigente alla medesima data (31.12.1976) come zona A o B, ovvero, in mancanza di strumento urbanistico già approvato, in area che possedesse de facto i requisiti delle zone A) e B), attestata da atti ufficiali.

Avv. Antonino Cannizzo


Antonio Cannizzo

Di Antonio Cannizzo

Nasce a Palermo nel 1987 e dopo la maturità Classica si laurea nel 2014 presso l’università degli studi di Palermo, presentando una tesi dal titolo “Le misure precautelari minorili”. Abilitato all’esercizio della professione di Avvocato è regolarmente iscritto all’Albo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Termini Imerese ed è Titolare di uno Studio Legale in Bagheria. Nel 2020, insieme all'Avv. Fiasconaro, fonda il blog "Urbanistica in Sicilia". Nel 2021 consegue un master di 1° livello in diritto processuale amministrativo discutendo una tesi dal titolo "Danno da affidamento procedimentale e i profili di giurisdizione".