Destinatario dell’ordinanza di demolizione: proprietario o responsabile dell’abuso?

Foto di Emilia Machì

Il destinatario di una ordinanza di demolizione, ai sensi dell’art. 31 commi 2 e 3 del D.P.R. 380/2001, viene individuato nel proprietario e/o nel responsabile dell’abuso.

  • Quadro normativo

Per completezza espositiva si richiamano le norme innanzi indicate.

– Art. 31, comma 2:

“Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l’esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali,  determinate ai sensi dell’articolo 32, ingiunge al proprietario e al responsabile dell’abuso la  rimozione o la demolizione, indicando nel provvedimento l’area che viene acquisita di diritto, ai sensi del comma 3.”

– comma 3.

“Se il responsabile dell’abuso non provvede alla demolizione  e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall’ingiunzione, il bene e l’area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni  urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive  sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune. L’area acquisita non può  comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita.”

  • Proprietario o responsabile dell’abuso. I chiarimenti della giurisprudenza amministrativa.

Di recente, il Tar Catania (sent. 1963 del 19.07.2022) ha precisato che il soggetto passivo dell’ordine di demolizione viene individuato nel soggetto che ha il potere di rimuovere concretamente l’abuso, potere che compete indubbiamente al proprietario, anche se non responsabile in via diretta.

Il perseguimento dell’interesse pubblico urbanistico è, invero, interesse pubblico di carattere preminente e, dunque, l’ordinamento vuole che la legalità violata sia ripristinata anche dal proprietario.

Tanto discende anche dalla natura “reale” dell’illecito e della sanzione urbanistica, riferibili alla res abusiva e, dunque, il ripristino dell’equilibrio urbanistico violato viene a fare carico anche sul proprietario (cfr. Cons. Stato, sez. II, 12 settembre 2019, n. 6147).

  • Soggetto passivo

In tal senso, la giurisprudenza amministrativa ha costantemente affermato che: “l’ordinanza di demolizione di una costruzione abusiva può legittimamente essere emanata nei confronti del proprietario attuale, anche se non responsabile dell’abuso, considerato che l’abuso edilizio costituisce illecito permanente e che l’ordinanza stessa ha carattere ripristinatorio e non prevede l’accertamento del dolo o della colpa del soggetto cui s’imputa la trasgressione.” (Tar Catania sent. 1963 del 19.07.2022 che richiama T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. III, 13 agosto 2013, n. 1619).

  • L’acquirente non responsabile dell’abuso

L’acquirente dell’immobile abusivo o del sedime su cui è stato realizzato succede in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo al precedente proprietario e relativi al bene ceduto, ivi compresa l’abusiva trasformazione, subendo gli effetti sia del diniego di sanatoria, sia dell’ingiunzione di demolizione successivamente impartita, pur essendo l’abuso commesso prima della traslazione della proprietà.

Più in generale, va osservato che nella nozione di “responsabile dell’abuso” (figura evocata dall’art. 7 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 – applicata nella Regione siciliana con le sostituzioni, modifiche ed integrazioni di cui alla legge regionale Sicilia 10 agosto 1985, n. 37 – e dall’art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380) rientra non solo chi ha posto in essere materialmente la violazione contestata, ma anche chi ha la disponibilità dell’immobile e che, pertanto, quale detentore e utilizzatore, deve provvedere alla demolizione restaurando così l’ordine violato (arg. ex Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., sez. giur., 16 luglio 2020, n. 610; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 10 agosto 2020, n. 1559; T.A.R. Toscana, sez. III, 16 marzo 2020, n. 333).

Infine, come chiarito da Cons. Stato, Ad. Plen., 17 ottobre 2017, n. 9, gli ordini di demolizione di costruzioni abusive, avendo carattere reale, prescindono dalla responsabilità del proprietario o dell’occupante l’immobile (l’estraneità agli abusi assumendo comunque rilievo sotto altri profili), applicandosi anche a carico di chi non abbia commesso la violazione, ma si trovi al momento dell’irrogazione in un rapporto con la res tale da assicurare la restaurazione dell’ordine giuridico violato.

Conclusioni

Il presupposto per l’adozione di un’ordinanza di demolizione non è l’accertamento di responsabilità nella commissione dell’illecito, bensì l’esistenza di una situazione dei luoghi contrastante con quella prevista nella strumentazione urbanistico-edilizia, sicché sia il soggetto che abbia la titolarità a eseguire l’ordine ripristinatorio, ossia in virtù del diritto dominicale il proprietario, che il responsabile dell’abuso sono destinatari della sanzione reale del ripristino dei luoghi. (cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 7 dicembre 2020, n. 3323 ed ivi precedenti giurisprudenziali)

Avv. Antonino Cannizzo

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Antonio Cannizzo

Di Antonio Cannizzo

Nasce a Palermo nel 1987 e dopo la maturità Classica si laurea nel 2014 presso l’università degli studi di Palermo, presentando una tesi dal titolo “Le misure precautelari minorili”. Abilitato all’esercizio della professione di Avvocato è regolarmente iscritto all’Albo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Termini Imerese ed è Titolare di uno Studio Legale in Bagheria. Nel 2020, insieme all'Avv. Fiasconaro, fonda il blog "Urbanistica in Sicilia". Nel 2021 consegue un master di 1° livello in diritto processuale amministrativo discutendo una tesi dal titolo "Danno da affidamento procedimentale e i profili di giurisdizione".