Distributore di carburante in zona E

Distributore di carburante in zona E

Le zone E sono parti del territorio destinate esclusivamente a usi agricoli e, in genere, sono escluse dal novero delle aree edificabili.

Partendo da tale definizione, il Tar Palermo, nella sentenza n. 2558/2021, analizza la questione relativa alla realizzabilità di un impianto di distribuzione di carburante in zona agricola. In particolare, il Tar si sofferma circa la qualificazione urbanistica dell’impianto di carburante, sulla necessità di adozione di una variante urbanistica al p.r.g., nonché sulla corretta interpretazione dell’art. 2, comma 1, del D. Lgs. n. 32/1998.

In merito alla prima questione, viene precisato che “la destinazione a verde agricolo di una determinata zona del territorio comunale non osta all’installazione in essa di un impianto di distribuzione di carburante, rientrando tali impianti tra le opere catalogabili lato sensu come opere di urbanizzazione secondaria e infrastrutture complementari al servizio circolazione stradale, mentre la destinazione agricola di una zona di piano ha, di norma, la finalità di evitare l’ulteriore espansione dell’edilizia residenziale, non precludendo, di conseguenza, l’esecuzione di opere che non determinino ulteriori insediamenti abitativi.

Ne consegue, secondo il principio espresso dal Tar Palermo, che “gli impianti di distribuzione di carburanti, quali servizi a rete, possono essere ubicati in ogni zona del P.R.G.”.

A sostegno di quanto affermato, il Tar richiama delle precedenti pronunce, sia di primo che di secondo grado.

In particolare, viene richiamata la sentenza n. 2143 del 18 novembre 2011, con la quale il Tar Palermo ha annullato il provvedimento di diniego di rilascio di una concessione edilizia emesso dal Comune di Trapani, relativo alla costruzione di un impianto di distribuzione di carburante. Nel caso di specie l’impianto era localizzato all’interno di una zona di verde agricolo e l’Amministrazione aveva ritenuto necessaria l’adozione di una variante (cfr. in tal senso anche T.A.R. Sicilia, sez. III, 25 luglio 2013 n.1553 e C.G.A. 22 aprile 2015, n. 351).

Secondo il Tar Palermo (sent. 2558/2021) grava sul Comune, ai sensi dall’art. 2, comma 1, del D. Lgs. n. 32/1998, l’obbligo di individuare aree specifiche, nonché i criteri, i requisiti e le caratteristiche delle zone sulle quali possano essere istallati gli impianti in commento.

Per tale ragione, “la mancata adozione dei provvedimenti pianificatori previsti dalla norma al fine di consentire la razionalizzazione della rete di distribuzione carburanti e la semplificazione del procedimento di autorizzazione di nuovi impianti su aree private (che andavano adottati entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto), non può condurre alla violazione del principio di iniziativa economica come quella in specie, così come qualificata in termini di completamento della rete viaria e di adeguamento del P.R.G..

In conclusione, gli impianti di distribuzione di carburante potranno essere realizzati anche in zona agricola, essendo catalogabili lato sensu come opere di urbanizzazione secondaria e infrastrutture complementari al servizio di circolazione stradale.

Antonio Cannizzo

Di Antonio Cannizzo

Nasce a Palermo nel 1987 e dopo la maturità Classica si laurea nel 2014 presso l’università degli studi di Palermo, presentando una tesi dal titolo “Le misure precautelari minorili”. Abilitato all’esercizio della professione di Avvocato è regolarmente iscritto all’Albo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Termini Imerese ed è Titolare di uno Studio Legale in Bagheria. Nel 2020, insieme all'Avv. Fiasconaro, fonda il blog "Urbanistica in Sicilia". Nel 2021 consegue un master di 1° livello in diritto processuale amministrativo discutendo una tesi dal titolo "Danno da affidamento procedimentale e i profili di giurisdizione".