Divisione ereditaria e lottizzazione abusiva

Nel caso affrontato il 17 novembre 2022 dal Tar Palermo (sentenza n. 3268) un originario lotto di terreno era stato oggetto, dapprima, di frazionamento catastale in quattro nuove particelle e, quindi, di divisione ereditaria tra i tre eredi dell’originario proprietario. Successivamente veniva effettuata la realizzazione di un manufatto in assenza di permesso di costruire.

Il Comune provedeva allora a qualificare la situazione in termini di lottizzazione abusiva e ad emanare l’ordine di sospensione dei lavori.

A seguito della impugnazione del provvedimento, il Tar ha accolto il ricorso.

I Giudici hanno evidenziato come l’art. 30 del Testo Unico Edilizia prevede – di regola – l’esclusione delle divisioni ereditarie dall’applicazione delle norme in materia di lottizzazione abusiva.

Al Comune è stato rimproverato il fatto che dal provvedimento impugnato non emerge alcuna considerazione in ordine al fatto che l’originaria suddivisione della particell è dipesa da una divisione ereditaria, e non da una compravendita, come erroneamente sostenuto dell’ordine di sospensione dei lavori.

Tale circostanza assume rilievo in quanto l’art. 30, co. 10, D.P.R. n. 380/2001 – come detto – esclude l’applicabilità delle disposizioni in materia di lottizzazione abusiva, tra l’altro, per le divisioni ereditarie. Il che da un lato non significa che “sempre e comunque” la disciplina in materia di lottizzazione abusiva sua inapplicabile alla divisione ereditaria, ma dall’altro non può nemmeno considerarsi un elemento del tutto indifferente nella qualificazione della fattispecie lottizzatoria. E questo perché nel caso in cui la divisione sia consentita dalla legge l’intento lottizzatorio non può desumersi dal semplice frazionamento del terreno, che può essere determinato esclusivamente dalla necessità di sciogliere la comunione ereditaria, ma occorre un quid pluris che evidenzi la volontà di lottizzare.

Il Comune dunque avrebbe dovuto adeguatamente motivare in ordine alle ragioni per le quali non avrebbe potuto trovare applicazione l’art. 30, co. 10, D.P.R. n. 380/2001 rappresentando in modo congruo per quale ragione la divisione in questione, seguita da un’unica alienazione e da un unico abuso edilizio avrebbe dovuto comunque qualificarsi in termini di lottizzazione abusiva (con i correlati effetti ablatori del diritto dominicale nei confronti di tutti i presunti lottizzanti).

Per questa ragione è stato accolto il ricorso.

Avv. Vittorio Fiasconaro


Vittorio Fiasconaro

Di Vittorio Fiasconaro

Laureato nel 1991, consegue il dottorato di ricerca in Filosofia del Diritto nel 1997. Nel 1994 si iscrive all’Albo. Dal 1996 al 2007 dirige, dopo aver vinto il concorso, l’Ufficio Legale del Comune di Pantelleria (TP) e poi quello del Comune di Bagheria (PA). Dal 2004 al 2011 insegna Diritto Amministrativo e Diritto Processuale Amministrativo alla Scuola Sant’Alfonso di Palermo. Nel 2009 si iscrive all’Albo degli avvocati esercenti innanzi alla Corte di Cassazione. Oggi fa parte del Foro di Termini Imerese. Ha al suo attivo centinaia di giudizi in cui si e’ costituito dinanzi alla Giurisdizione Amministrativa.