E’ necessaria la preventiva comunicazione di avvio del procedimento per la emanazione dell’ordine di demolizione ?

Pantelleria - Foto di Emilia Machì

No, secondo il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana (sentenza n 994 del 4 ottobre 2022).

Secondo i Giudici il provvedimento del Comune che ordina la demolizione dell’opera abusiva non patisce vizio invalidante dall’essere stata omessa la comunicazione di avvio del procedimento.

L’assunto appena citato è frutto di una giurisprudenza che mantiene inalterata rilevanza anche dopo l’emanazione del d.l. n. 76/2000, conv. in l. n. n. 120/2000 e d.l. n. 77/2021, conv. in l. n. 108/2021.

L’intervento del legislatore ha interessato, infatti, il solo art. 10-bis della l. n. 241/1990 con la conseguenza che la regola della annullabilità degli atti è limitata alla sola ipotesi in cui il vizio procedimentale consista nella violazione dell’art. 10-bis citato relativamente ai procedimenti iniziati su istanza di parte.

Rimane sostanzialmente inalterata, sul punto, la disciplina dei procedimenti avviati per iniziativa della p.a. e gli effetti che derivano sulla validità del provvedimento assunto in assenza della preventiva comunicazione di cui all’art. 7 della stessa legge.

Deve, pertanto, ribadirsi che l’ordine di demolizione di un’opera abusiva è atto vincolato poiché non richiede:

1) una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico;

2) una comparazione di questo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati,

3) una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione.

La selezione e ponderazione dei sottesi interessi risulta compiuta – per così dire – ‘a monte’ dallo stesso legislatore (il quale ha sancito in via indefettibile l’onere di demolizione al comma 2 dell’articolo 31 del d.P.R. 380 del 2001), in tal modo esentando l’amministrazione dall’onere di svolgere – in modo esplicito o implicito – una siffatta ponderazione di interessi in sede di adozione dei propri provvedimenti.

Dalle caratteristiche intrinseche dell’ordine di demolizione deriva dunque l’irrilevanza invalidante dell’omessa comunicazione.

Pertanto l’ordine di demolizione, per la sua natura di atto vincolato, ancorato esclusivamente alla sussistenza di opere abusive che ne rendono doverosa l’adozione, non richiede la preventiva comunicazione di avvio del procedimento.

L’atto infine (conclude il C.g.a.) non è comunque annullabile ai sensi dell’art. 21-octies della legge n. 241 del 1990 perché è palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.

Avv. Vittorio Fiasconaro


Vittorio Fiasconaro

Di Vittorio Fiasconaro

Laureato nel 1991, consegue il dottorato di ricerca in Filosofia del Diritto nel 1997. Nel 1994 si iscrive all’Albo. Dal 1996 al 2007 dirige, dopo aver vinto il concorso, l’Ufficio Legale del Comune di Pantelleria (TP) e poi quello del Comune di Bagheria (PA). Dal 2004 al 2011 insegna Diritto Amministrativo e Diritto Processuale Amministrativo alla Scuola Sant’Alfonso di Palermo. Nel 2009 si iscrive all’Albo degli avvocati esercenti innanzi alla Corte di Cassazione. Oggi fa parte del Foro di Termini Imerese. Ha al suo attivo centinaia di giudizi in cui si e’ costituito dinanzi alla Giurisdizione Amministrativa.