E’ necessario quantificare l’area di sedime nell’ingiunzione di demolizione ?

Come è noto, l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale degli immobili abusivi e della relativa area di sedime è un effetto automatico conseguente alla mancata ottemperanza all’ordine di demolire, per espressa previsione dell’art. 31, comma 3, d.P.R. n. 380/2001, recepito in Sicilia con legge regionale n. 16 del 10 agosto 2016.

Si pone la questione se occorra indicare l’esatta quantificazione dell’area di sedime già nell’ingiunzione a demolire; recentemente il C.g.a. (parere n. 128/2002) ha dato risposta negativa chiarendo che tale indicazione è piuttosto necessaria in vista dell’acquisizione, in ampliamento all’area strettamente di sedime del manufatto abusivo, dell’ulteriore (e solo eventuale) area necessaria, fino ad un massimo di dieci volte la superficie occupata dall’opera abusiva, per realizzarne di analoghe, secondo le prescrizioni della restante parte del comma 3 del citato art. 31.

Il destinatario dell’ingiunzione può impedire simile effetto con la demolizione dell’opera contestata e rendere così impossibile l’acquisizione, cosicché la specificazione dell’area è adempimento che caratterizza i provvedimenti successivi all’ordinanza demolitoria, senza pregiudicare l’interessato che non abbia inteso ottemperarvi.

La mancata individuazione dell’area ulteriore non incide, dunque sulla legittimità dell’ingiunzione di demolizione e nemmeno su quella successiva di acquisizione, semmai impedisce che l’effetto acquisitivo si propaghi oltre l’area di sedime, qualora, non risultino nel successivo provvedimento di acquisizione elementi adeguati per determinare l’esatta estensione dell’area ulteriore soggetta ad acquisizione in caso di inottemperanza all’ordine di demolizione.

Per le esposte ragioni i Giudici hanno ritenuto che sia legittimo l’ordine di demolizione privo della indicazione dell’area oggetto di una eventuale acquisizione al patrimonio comunale, in considerazione della natura dichiarativa dell’accertamento dell’inottemperanza all’ingiunzione di demolizione, poiché l’assenza della suddetta indicazione nel provvedimento di demolizione può comunque essere colmata con l’indicazione della stessa nel successivo provvedimento di acquisizione.

Avv. Vittorio Fiasconaro

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Vittorio Fiasconaro

Di Vittorio Fiasconaro

Laureato nel 1991, consegue il dottorato di ricerca in Filosofia del Diritto nel 1997. Nel 1994 si iscrive all’Albo. Dal 1996 al 2007 dirige, dopo aver vinto il concorso, l’Ufficio Legale del Comune di Pantelleria (TP) e poi quello del Comune di Bagheria (PA). Dal 2004 al 2011 insegna Diritto Amministrativo e Diritto Processuale Amministrativo alla Scuola Sant’Alfonso di Palermo. Nel 2009 si iscrive all’Albo degli avvocati esercenti innanzi alla Corte di Cassazione. Oggi fa parte del Foro di Termini Imerese. Ha al suo attivo centinaia di giudizi in cui si e’ costituito dinanzi alla Giurisdizione Amministrativa.