E’ viziato l’annullamento della Scia per violazione del principio di proporzionalità? Il caso del cinema di Palermo

Palermo - Foto di Emilia Machì

Il gestore di una sala cinema di Palermo aveva presentato il 19 febbraio 2018 una SCIA in sanatoria ai sensi dell’art. 37 del d.P.R. n. 380 del 2001, al fine di regolarizzare alcune opere realizzate abusivamente. Si trattava di locali esterni alla sala cinematografica – che frattanto erano stati demoliti e ricostruiti – con reimpiego quali servizi igienici.

Il Comune annullava la Scia sul rilievo che i due locali esterni alla sagoma del cinema non erano legittimati da titolo edilizio e, dunque, erano da ritenersi abusivamente realizzati. Da ciò discendeva l’asserita assenza dei presupposti per l’accoglimento della intera richiesta sanante inerente al complessivo intervento realizzato.

Il Tar in prima battuta annullava tale provvedimento e disponeva l’obbligo del Comune di esaminare la richiesta di regolarizzazione dei locali ai sensi dell’art. 20, comma 7, della legge reg. n. 4/2003, e, in conseguenza dell’esito di tale valutazione, adottare gli eventuali provvedimenti del caso in ordine alla predetta SCIA e alla connessa segnalazione certificata di agibilità.

Il Comune

a) rigettava l’istanza di regolarizzazione ex art. 20 l.r. sic. n. 4 del 2003, formulata in seno alla SCIA del 19 febbraio 2018

b) dichiarava priva di efficacia la predetta SCIA

c) dichiarava priva di efficacia, in via derivata, la S.C.A..

Veniva così proposto ricorso.

L’art. 20, comma 7 della L.r. n. 4 del 2003 reca il seguente contenuto: «I proprietari di edifici regolarmente realizzati adibiti esclusivamente ad attività commerciali o produttive possono regolarizzare, previa richiesta di autorizzazione, le opere eseguite per l’adeguamento degli stessi edifici a sopravvenute norme di sicurezza e/o igienico-sanitarie con il limite del 10 per cento della superficie utile inizialmente assentita e per un massimo di sessanta metri quadri».

Il Comune ha ritenuto alle opere in questione (ossia i locali tecnici esterni adibiti a servizi igienici) non sia applicabile detta disciplina (con conseguente non regolarizzabilità delle opere).

La parte ricorrente ha sostenuto che la realizzazione dei servizi igienici esterni sarebbe scaturita da sopravvenute esigenze strutturali e di sicurezza degli utenti per effetto del d.P.C.M. n. 3274 del 2003 e delle Norme tecniche del 2018 al fine di evitare rischi per la sicurezza strutturale dell’immobile, con conseguente spostamento dei servizi igienici nei volumi tecnici pertinenziali;

In tal senso, la destinazione non avrebbe costituito frutto dell’arbitrio del gestore della sala.

Il Tar Palermo ha accolto il ricorso con sentenza n. 574 del 2022.

Secondo i Giudici, la previsione legislativa regionale ha carattere derogatorio ed è volta a determinare un regime semplificato nell’ipotesi di adeguamento dei locali destinati ad attività produttive e commerciali a sopravvenute norme in tema di sicurezza o igienico-sanitarie.

Dette norme sopravvenute possono essere individuate nella nuova disciplina tecnica delle costruzioni del 2018 (al cui adeguamento la destinazione dei volumi esterni era funzionale) sulla base delle quali la ricorrente società aveva ritenuto di traslare i servizi igienici all’esterno dell’immobile: opzione, questa, che non è sindacabile, ai fini della regolarizzazione di cui trattasi, da parte degli uffici comunali, e che non presupponeva il vaglio della possibile esistenza di soluzioni alternative (e la connessa possibilità per il Comune di individuare quella più idonea).

Neppure l’incremento di volumetria evidenziato dal Comune poteva costituire, in se stesso considerato, causa ostativa alla regolarizzazione: da un lato, il citato art. 20 pone come limite soltanto la soglia di superficie e non anche un limite di cubatura; dall’altro detto incremento volumetrico non è stato affatto considerato disfunzionale rispetto alle esigenze di adeguamento alle predette norme di sicurezza cui la stessa disposizione fa riferimento.

La società ricorrente aveva anche eccepito il carattere sproporzionato della declaratoria di inefficacia della SCIA e della SCA, la quale ha prodotto effetti inibitori sull’esercizio dell’attività imprenditoriale di gestione del cinema, in presenza di opere oggetto di regolarizzazione che, obiettivamente, sono del tutto minori.

Il Tar ha ritenuto che il carattere accessorio dei manufatti di cui trattasi (servizi igienici) avrebbe dovuto agevolmente condurre, secondo la regola di proporzionalità, il SUAP a scorporarli dal resto dell’intervento ai fini della declaratoria di inefficacia delle segnalazioni certificate.

E ciò perché la scelta del modulo ex art. 20, comma 7, l.r. sic. n. 4 del 2003 per la destinazione dei volumi tecnici non poteva giustificare la declaratoria di inefficacia delle segnalazioni certificate se non a pena di una patente violazione di detta regola di proporzionalità, di estrazione eurounitaria.

La pronuncia è interessante perché fa applicazione del principio di proporzionalità al fine di valutare la congruità della decisione di annullamento della Scia.

Avv. Vittorio Fiasconaro

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Vittorio Fiasconaro
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Di Vittorio Fiasconaro

Laureato nel 1991, consegue il dottorato di ricerca in Filosofia del Diritto nel 1997. Nel 1994 si iscrive all’Albo. Dal 1996 al 2007 dirige, dopo aver vinto il concorso, l’Ufficio Legale del Comune di Pantelleria (TP) e poi quello del Comune di Bagheria (PA). Dal 2004 al 2011 insegna Diritto Amministrativo e Diritto Processuale Amministrativo alla Scuola Sant’Alfonso di Palermo. Nel 2009 si iscrive all’Albo degli avvocati esercenti innanzi alla Corte di Cassazione. Oggi fa parte del Foro di Termini Imerese. Ha al suo attivo centinaia di giudizi in cui si e’ costituito dinanzi alla Giurisdizione Amministrativa.