Esproprio non concluso: restituzione, ripristino dello stato dei luoghi o acquisizione?

Pantelleria - Foto di Emilia Machì

Con una recente pronuncia il Tar Catania si è soffermato sulle conseguenze di una procedura di esproprio non conclusa analizzando, in particolare, gli strumenti di tutela che può porre in essere il cittadino espropriato e gli obblighi che eventualmente si configurano sulla P.A. di concludere l’esproprio. (Tar Catania sent. 883/2023)

Dichiarazione di pubblica utilità e decreto di esproprio

Nel caso in esame, pur essendo intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità, la P.A. non ha adottato il decreto di esproprio.

Secondo il Tar Catania, nell’ipotesi in cui alla dichiarazione di pubblica utilità non abbia fatto seguito l’emanazione di un tempestivo decreto di esproprio, in base all’attuale quadro normativo, l’Amministrazione ha l’obbligo giuridico di far venir meno l’occupazione sine titulo e di adeguare la situazione di fatto a quella di diritto, restituendo l’immobile al legittimo titolare dopo aver demolito quanto ivi realizzato.

Ed ancora, “atteso che la realizzazione dell’opera pubblica sul fondo illegittimamente occupato costituisce un mero fatto, non in grado di assurgere a titolo dell’acquisto e come tale inidoneo a determinare il trasferimento della proprietà, in quanto tale trasferimento può dipendere solo da un formale atto di acquisizione dell’Amministrazione, mentre deve escludersi che il diritto alla restituzione possa essere limitato da altri atti estintivi (rinunziativi o abdicativi, che dir si voglia) della proprietà o da altri comportamenti, fatti o contegni” (sul punto, cfr. Consiglio di Stato, IV, n. 4833/2009 e n. 676/2011, nonché, fra le tante, T.A.R. Catania, II, n. 1220/2013 e n. 1974/2012).

Riferimenti normativi – Art. 42 – bis T.U. Espropriazioni

L’art. 42-bis del Testo unico Espropriazioni (rubricato “Utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico”) stabilisce infatti che, valutati gli interessi in conflitto, l’autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso sia acquisito, non retroattivamente, al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario sia corrisposto un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, quest’ultimo forfetariamente liquidato nella misura del dieci per cento del valore venale del bene.

Segue. L’indennizzo

Tale indennizzo è determinato in misura corrispondente al valore venale del bene utilizzato per scopi di pubblica utilità. Per il periodo di occupazione senza titolo, l’indennizzo, se dagli atti del procedimento non risulta la prova di una diversa entità del danno, va commisurato all’interesse del cinque per cento annuo sul valore determinato in conformità ai criteri che sono stati indicati.

Acquisizione

Viene poi precisato che il provvedimento di acquisizione, recante l’indicazione delle circostanze che hanno condotto alla indebita utilizzazione dell’area e se possibile la data dalla quale essa ha avuto inizio, è specificamente motivato in riferimento alle attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico che ne giustificano l’emanazione, valutate comparativamente con i contrapposti interessi privati ed evidenziando l’assenza di ragionevoli alternative alla sua adozione.

Le soluzioni proposte dal Tar Catania

Nel caso in commento, secondo il Tar Catania si profilano due ipotesi:

  1. l’Amministrazione, che risulta il soggetto utilizzatore dell’opera, può procedere alla restituzione del bene, previa sua riduzione in pristino stato;
  2. ovvero procedere alla sua acquisizione ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 42-bis o ad altro titolo.

1. Restituzione e risarcimento

Nell’ipotesi di restituzione del bene previa riduzione in pristino stato, l’Amministrazione dovrà anche risarcire il danno per l’occupazione illegittima sino alla restituzione effettiva del bene stesso alla società. Il risarcimento del danno da occupazione illegittima, nel caso in cui il Comune proceda alla restituzione del bene previa riduzione in pristino stato, dovrà consistere negli interessi legali calcolati sul valore del bene stesso all’epoca in cui ha avuto inizio l’occupazione illegittima (sul punto, cfr. T.A.R. Campania, Salerno II, n. 1539/2001).

In buona sostanza, il Comune dovrà accertare l’importo corrispondente al valore del bene occupato nel momento in cui l’occupazione illegittima ha avuto inizio.

La somma così determinata dovrà, poi, essere rivalutata anno per anno e sugli importi cosi rivalutati il Comune dovrà corrispondere ai ricorrenti gli interessi legali in base ai principi generali sulla liquidazione dell’obbligazione risarcitoria (sul punto, cfr., per tutte, Cass. Civ., I, n. 19510/2005).

2. Acquisizione

In alternativa alla restituzione e al risarcimento per l’illegittima occupazione nei termini appena illustrati, l’Amministrazione dovrà attivarsi perché il possesso illegittimo si converta in possesso legittimo a seguito di un valido titolo di acquisto, che, in primo luogo, potrà essere quello previsto dall’art. 42-bis del D.P.R. n. n. 327/2001.

Quantificazione delle somme: la giurisdizione è del Giudice Ordinario

Nel caso in cui il Comune ritenga di fare applicazione del citato art. 42-bis, esso dovrà, ovviamente attenersi alla relativa disciplina, ma ogni questione in ordine al quantum in tal caso dovuto resta sottratta alla giurisdizione di questo Tribunale, posto che, come affermato dalla giurisprudenza:

a) la controversia relativa alla determinazione e corresponsione dell’indennizzo previsto per l’acquisizione sanante di cui all’art. 42-bis è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario (e alla competenza funzionale in unico grado della Corte d’Appello) e costituisce la regola generale prevista dall’ordinamento per la determinazione giudiziale delle indennità dovute a fronte della privazione o compressione del diritto dominicale dell’espropriato;

b) del resto, l’acquisizione sanante è ormai da considerare, in modo costituzionalmente e convenzionalmente orientato, quale “procedimento espropriativo semplificato”, sicché oggetto della controversia non è l’operato illegittimo della Pubblica Amministrazione, bensì il legittimo provvedimento di acquisizione sanante, da cui il carattere indennitario del relativo ristoro.

Ne consegue che, qualora l’Amministrazione riterrà all’esito del procedimento di disporre l’acquisizione dell’area ai sensi dell’art. 42-bis del D.P.R. 327/2001, in quella sede verranno assunte le valutazioni sui criteri relativi all’indennizzo calcolato sullo stesso valore venale ed eventuali controversie insorte al riguardo saranno devolute alla giurisdizione del giudice ordinario.

Avv. Antonino Cannizzo


Antonio Cannizzo

Di Antonio Cannizzo

Nasce a Palermo nel 1987 e dopo la maturità Classica si laurea nel 2014 presso l’università degli studi di Palermo, presentando una tesi dal titolo “Le misure precautelari minorili”. Abilitato all’esercizio della professione di Avvocato è regolarmente iscritto all’Albo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Termini Imerese ed è Titolare di uno Studio Legale in Bagheria. Nel 2020, insieme all'Avv. Fiasconaro, fonda il blog "Urbanistica in Sicilia". Nel 2021 consegue un master di 1° livello in diritto processuale amministrativo discutendo una tesi dal titolo "Danno da affidamento procedimentale e i profili di giurisdizione".