Il centro di raccolta differenziata può essere ubicato in sotto-zona della “zona F” destinata ad “attrezzature sportive” ?

Secondo il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana un centro di raccolta differenziata può essere ubicato in sotto-zona della “zona F” destinata ad “attrezzature sportive”.

Un “centro per la racconta differenziata” (altrimenti denominato “isola ecologica”) non è (e non è equiparabile) ad una “discarica”.

Le isole ecologiche – altrimenti denominate e denominabili “ecopiazzole”, “centri di raccolta”, “ecostazioni” o “riciclerie” e disciplinate dal d.m. 8 aprile 2008, come modificato dal d.m. 8.7.2009 n.165 – sono aree cittadine recintate e sorvegliate, dotate di impianti strutturali e di accorgimenti funzionali idonei ad evitare immissioni, inquinamenti e degrado ambientale, attrezzate per la raccolta differenziata dei rifiuti.

Esse rispondono all’esigenza o comunque alla tendenza (che sempre più si va sviluppando, in conformità agli standard europei, nelle Amministrazioni maggiormente sensibili alle tematiche ambientali):

– di eliminare i “cassonetti” stradali, altamente deturpanti e talvolta forieri di pericoli o di inconvenienti per la salute pubblica (specie nei Comuni nei quali, per ragioni logistiche, lo smaltimento avviene con ritardo e l’accumulo di rifiuti “attorno” ai predetti cassonetti costituisce un’abitudine sociale, talvolta atavica, difficile da neutralizzare);

– e di organizzare la raccolta in maniera da far conseguire all’Amministrazione talune economie di scala che spesso si tramutano in vantaggi fiscali per i cittadini (i quali conferendo i loro rifiuti presso il centro di raccolta, cumulati in modo ordinatamente differenziato, ottengono detrazioni sulla TARES).

Trattandosi di un servizio generalizzato e necessario in ogni quartiere – e dunque da organizzare pervasivamente in ogni zona urbana – è fisiologico che la sua ubicazione nel tessuto urbano prescinda, tendenzialmente, dalla destinazione urbanistica delle singole aree. Esattamente come se si trattasse del servizio elettrico, idrico, del gas etc., servizi che devono operare “dovunque” e le cui strutture operative – strumentali al corretto funzionamento del servizio – vengono generalmente ubicate ovunque ciò sia necessario, utile o comunque conveniente.

Nel caso affrontato dai Giudici la Giunta municipale aveva deciso di organizzare la raccolta mediante lo strumento del “centro di raccolta differenziata”; e aveva optato di ubicarlo all’interno di un’area – di sua proprietà – comunque ricadente all’interno di una “zona F”, zona che comprende le parti di territorio destinate ad ospitare attrezzature, servizi ed impianti di interesse generale.

Il fatto che lo strumento urbanistico non avesse suddiviso le “zone F” in sotto-zone, con destinazioni particolari differenziate e che l’area prescelta per ubicarvi il “centro di raccolta differenziata” risultava destinata ad “attrezzature sportive” è stato ritenuto irrilevante.

Il servizio di raccolta dei rifiuti costituisce un servizio pubblico che dev’essere capillarmente erogato sull’intero tessuto del territorio cittadino – nessuna zona esclusa – e che proprio per questa ragione esso necessita di strutture e di impianti che rendano possibile organizzarlo in modo idoneo a realizzare efficientemente l’obiettivo di risposta alla domanda; strutture ed impianti che, pertanto, devono poter essere ubicati ovunque ciò sia richiesto per il miglior funzionamento del servizio.

E il fatto che l’ubicazione di strutture strumentali all’erogazione di pubblici servizi possa prescindere, in caso di motivate ragioni di interesse pubblico, dalla regolamentazione della destinazione urbanistica, costituisce ormai un principio avallato dalla legge.

L’art.6 della l.r. n.12/2011 – recante norme di recepimento del d.lgs. 12 aprile 2006, n.163 – stabilisce, infatti, che per ragioni di pubblico interesse “nei casi in cui lo strumento urbanistico vigente contenga destinazioni specifiche di aree per la realizzazione di servizi pubblici, l’approvazione dei progetti preliminari di lavori pubblici da parte del consiglio comunale e dei conseguenti progetti definitivi ed esecutivi di lavori pubblici da parte della giunta comunale, anche se non conformi alle specifiche destinazioni di piano, non comporta necessità di varianti allo strumento urbanistico medesimo, sempre che ciò non determini modifiche al dimensionamento o alla localizzazione delle aree per specifiche tipologie di servizi alla popolazione, regolamentate con standard urbanistici minimi da norme nazionali o regionali”.

Per le ragioni esposte il C.g.a. ha rigettato l’appello e ha dato ragione al Comune (sentenza n. 377 del 27 aprile 2021).

Vittorio Fiasconaro

Di Vittorio Fiasconaro

Laureato nel 1991, consegue il dottorato di ricerca in Filosofia del Diritto nel 1997. Nel 1994 si iscrive all’Albo. Dal 1996 al 2007 dirige, dopo aver vinto il concorso, l’Ufficio Legale del Comune di Pantelleria (TP) e poi quello del Comune di Bagheria (PA). Dal 2004 al 2011 insegna Diritto Amministrativo e Diritto Processuale Amministrativo alla Scuola Sant’Alfonso di Palermo. Nel 2009 si iscrive all’Albo degli avvocati esercenti innanzi alla Corte di Cassazione. Oggi fa parte del Foro di Termini Imerese. Ha al suo attivo centinaia di giudizi in cui si e’ costituito dinanzi alla Giurisdizione Amministrativa.