Il certificato di destinazione urbanistica: il ritiro è a carico della parte istante

Lipari - Foto di Emilia Machì

Il certificato di destinazione urbanistica pur rientrando nella categoria degli atti di certificazione redatti da pubblico ufficiale e non avendo, pertanto, natura provvedimentale ma dichiarativa di situazioni giuridiche già esistenti, costituisce comunque un atto amministrativo di manifestazione del potere certificativo della pubblica autorità, cui sono ricollegabili posizioni di interesse legittimo in capo ai privati richiedenti la certificazione e correlativi obblighi di “provvedere” in capo all’amministrazione, da intendere, questi ultimi, evidentemente in senso lato come obblighi di pronunciamento espresso.

In tale materia peraltro l’obbligo dell’amministrazione di pronunciarsi in maniera espressa sull’istanza del privato assume ancora maggiore consistenza a causa dell’indispensabilità del certificato di destinazione urbanistica ai fini della regolare stipula (o sanatoria) degli atti di compravendita di terreni, come si evince dalla lettura dell’art. 30, commi 2 e ss., del d.P.R. n. 380/2001 il quale dispone che gli atti tra vivi, sia in forma pubblica sia in forma privata,

aventi ad oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali relativi a terreni sono nulli e non possono essere stipulati ne’ trascritti nei pubblici registri

immobiliari ove agli atti stessi non sia allegato il certificato di destinazione urbanistica contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti l’area interessata. Il comma 3 dello stesso articolo poi precisa che il certificato di destinazione urbanistica deve essere rilasciato dal dirigente o responsabile del competente ufficio comunale entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presentazione della relativa domanda. In caso di mancato rilascio del suddetto certificato nel termine previsto, esso puo’ essere sostituito da una dichiarazione dell’alienante o di uno dei condividenti attestante l’avvenuta presentazione della domanda, nonche’ la destinazione urbanistica dei terreni secondo gli strumenti urbanistici vigenti o adottati, ovvero l’inesistenza di questi ovvero la prescrizione, da parte dello strumento urbanistico generale approvato, di strumenti attuativi.

Ora, tale normativa, rimettendo al libero apprezzamento dell’interessato la possibilità di produrre, in alternativa, la dichiarazione sostitutiva del certificato non emesso, non esclude che costui possa insistere nel pretendere il rilascio della più attendibile certificazione urbanistica comunale.

In questa ipotesi, e a fronte del ritardo del Comune a dare riscontro, può essere proposto ricorso contro il silenzio inadempimento.

Il Tar Catania (sentenza n. 2822 del 2022) ha chiarito che, se è vero che sussiste l’obbligo dell’amministrazione comunale di provvedere in merito all’istanza di rilascio del certificato in questione, concludendo il relativo procedimento mediante un atto espresso e motivato, in applicazione degli artt. 2 e 3 della legge n. 241/1990, è altrettanto vero che non sussiste un obbligo di invio dello stesso alla parte istante, la quale ha l’onere nella sua istanza di indicare un recapito presso cui indirizzarlo.

In assenza di tale adempimento, è onere della parte istante recarsi presso gli Uffici per ritirare la certificazione. E dunque il Comune non potrà essere ritenuto responsabile del ritardo.

Avv. Vittorio Fiasconaro


Vittorio Fiasconaro
Pubblicato
Categorie: Edilizia

Di Vittorio Fiasconaro

Laureato nel 1991, consegue il dottorato di ricerca in Filosofia del Diritto nel 1997. Nel 1994 si iscrive all’Albo. Dal 1996 al 2007 dirige, dopo aver vinto il concorso, l’Ufficio Legale del Comune di Pantelleria (TP) e poi quello del Comune di Bagheria (PA). Dal 2004 al 2011 insegna Diritto Amministrativo e Diritto Processuale Amministrativo alla Scuola Sant’Alfonso di Palermo. Nel 2009 si iscrive all’Albo degli avvocati esercenti innanzi alla Corte di Cassazione. Oggi fa parte del Foro di Termini Imerese. Ha al suo attivo centinaia di giudizi in cui si e’ costituito dinanzi alla Giurisdizione Amministrativa.