Il Comune può ingiungere la demolizione di opere realizzate in assenza di parere paesaggistico, pur se conformi allo strumento urbanistico ?

Foto di Emilia Machì

Secondo il Tar Catania sì (sentenza n. 538 del 2022).

Il Comune aveva ingiunto la demolizione di opere realizzate in modo conforme agli strumenti urbanistici ma in totale assenza del preventivo parere paesaggistico, necessario in quanto l’area era sottoposta a vincolo.

Il Tar ha rigettato l’eccezione del ricorrente secondo cui il Comune non era competente a disporre la demolizione in quanto gli interessi urbanistici non erano stati lesi.

I Giudici hanno chiarito però che per gli interventi realizzati in zona vincolata sotto il profilo paesaggistico, indipendentemente dall’eventuale regolarità delle opere sotto il profilo squisitamente urbanistico-edilizio, deve essere previamente ottenuta l’autorizzazione della competente Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali, salvo che l’intervento rientri fra quelli contemplati dall’Allegato A del D.P.R. n. 31/2017 (per i quali l’autorizzazione della Soprintendenza non è, invece, richiesta).

Ciò posto, per gli interventi in zona vincolata il Comune può ben ingiungere la demolizione in difetto della necessaria autorizzazione della Soprintendenza (a prescindere da ogni indagine in ordine alla regolarità urbanistico-edilizia dell’intervento), per le stesse ragioni per cui tale Amministrazione non rilascia il titolo edilizio che sia stato richiesto nel caso in cui l’autorizzazione della Soprintendenza non sia intervenuta.

Sebbene, infatti, il procedimento edilizio e quello paesaggistico siano, in certa misura indipendenti (cfr. l’art. 146, quarto comma, del decreto legislativo n. 42/2004), ciò non toglie che il Comune è tenuto ad adottare l’ordine demolitorio per opere realizzate in zona vincolata e in difetto dell’autorizzazione della Soprintendenza, perché l’art. 27 del D.P.R. n. 380/2001 attribuisce al Comune un generale potere di vigilanza che non si limita alla mera conformità edilizia dell’intervento.

Sul punto il Tar ha richiamato diversi precedenti:

a) Cons. Stato Sez. VI, 8 novembre 2021, n. 7426: In caso di vincolo paesaggistico sull’area, qualsiasi intervento edilizio idoneo ad alterare il pregresso stato dei luoghi deve essere preceduto da autorizzazione paesaggistica e in sua assenza è soggetto a sanzione demolitoria. Inoltre, in tali casi è sufficiente che si tratti di opere realizzabili mediante d.i.a., atteso che l’art. 27 del D.P.R. n. 380/2001, impone di adottare un provvedimento di demolizione per tutte le opere che siano, comunque, costruite senza titolo in aree sottoposte a vincolo paesistico;

b) T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VI, 1 settembre 2021, n. 5680: In caso di manufatti che hanno determinato una trasformazione dello stato dei luoghi, con modifica prospettica del fabbricato, in zona vincolata e pertanto risultano soggette alla previa acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica, con la conseguenza che, quand’anche si ritenessero assentibili con mera D.I.A., l’applicazione della sanzione demolitoria è doverosa nel caso in cui non sia stata ottenuta alcuna autorizzazione paesistica;

c) T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VI, 11 giugno 2021, n. 3940: Gli interventi edilizi, il solo fatto di essere stati effettuati in zona vincolata e di alterare il pregresso stato dei luoghi, sono soggetti alla previa acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica. Inoltre, in tali casi non è possibile realizzare opere mediante semplice d.i.a., atteso che l’art. 27 del D.P.R. n. 380/2001 non distingue tra opere per cui è necessario il permesso di costruire e quelle per cui sarebbe necessaria la semplice D.I.A. in quanto impone di adottare un provvedimento di demolizione per tutte le opere che siano, comunque, costruite senza titolo in aree sottoposte a vincolo paesistico;

d) T.A.R. Campania Napoli, Sez. VI, 26 aprile 2021, n. 2656: Ove gli interventi edilizi ricadano in zona assoggettata a vincolo paesaggistico, stante l’alterazione dell’aspetto esteriore, gli stessi risultano soggetti alla previa acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica, con la conseguenza che, quand’anche si ritenessero le opere pertinenziali o precarie e, quindi, assentibili con mera D.I.A., l’applicazione della sanzione demolitoria è, comunque, doverosa ove non sia stata ottenuta alcuna autorizzazione paesistica;

e) Cons. Stato Sez. II, 24 luglio 2020, n. 4725: L’art. 27, comma 2 del D.P.R. n. 380 del 2001 riconosce all’Amministrazione comunale un generale potere di vigilanza e controllo su tutta l’attività urbanistica ed edilizia, imponendo l’adozione di provvedimenti di demolizione in presenza di opere realizzate in zone vincolate in assenza dei relativi titoli abilitativi, al fine di ripristinare la legalità violata dall’intervento edilizio non autorizzato. E ciò mediante l’esercizio di un potere dovere del tutto privo di margini di discrezionalità in quanto rivolto solo a reprimere gli abusi accertati, da esercitare anche in ipotesi di opere assentibili con DIA, prive di autorizzazione paesaggistica.

La sentenza ha dunque ribadito che, per quanto attiene agli interventi in zona vincolata dal punto di vista paesaggistico, a nulla rileva che si tratti di attività conforme alle previsioni stabilite dal Comune con i propri strumenti urbanistici o addirittura di attività edilizia libera, in quanto occorre pur sempre accertare se l’intervento, pur conforme alla normativa strettamente urbanistica ed edilizia o realizzabile in assenza di titolo edilizio, costituisca o meno pregiudizio per il paesaggio.

L’ordinanza di demolizione è stata così ritenuta (da questo punto di vista) legittima.

Avv. Vittorio Fiasconaro

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Vittorio Fiasconaro

Di Vittorio Fiasconaro

Laureato nel 1991, consegue il dottorato di ricerca in Filosofia del Diritto nel 1997. Nel 1994 si iscrive all’Albo. Dal 1996 al 2007 dirige, dopo aver vinto il concorso, l’Ufficio Legale del Comune di Pantelleria (TP) e poi quello del Comune di Bagheria (PA). Dal 2004 al 2011 insegna Diritto Amministrativo e Diritto Processuale Amministrativo alla Scuola Sant’Alfonso di Palermo. Nel 2009 si iscrive all’Albo degli avvocati esercenti innanzi alla Corte di Cassazione. Oggi fa parte del Foro di Termini Imerese. Ha al suo attivo centinaia di giudizi in cui si e’ costituito dinanzi alla Giurisdizione Amministrativa.