Il Consiglio Comunale non è obbligato ad approvare il piano di lottizzazione solo perché conforme al P.r.g.

Sant'Elia - Palermo

Il principio è stato affermato dal Tar Palermo con la sentenza n. 3155 del 2021.

Il Consiglio comunale di un Comune del Palermitano, nell’esercizio del suo potere discrezionale aveva ritenuto – acquisito e condiviso il parere negativo della competente commissione consiliare – di non approvare la proposta di lottizzazione convenzionata proveniente dal privato, stante la carenza nell’area delle infrastrutture minime atte a sostenere il programmato intervento edilizio sotto l’aspetto abitativo e ambientale. La Commissione aveva infatti riscontrato la carenza di rete fognaria collaudata e funzionante nonché l’assenza nei pozzetti delle caditoie di adeguati sistemi di trattamento a garanzia della falda acquifera.

Il complesso di tali fattori tecnici ostativi aveva dunque indotto il Consiglio comunale a non assentire il programma di lottizzazione. A ciò si sono aggiunte altre considerazioni di carattere generale, tra le quali l’esubero delle abitazioni esistenti – molte delle quali disabitate – rispetto alle caratteristiche demografiche della popolazione, che rendevano inopportuna l’autorizzazione per la realizzazione di ulteriori insediamenti abitativi.

Il Tar ha ritenuto legittimo l’operato dell’organo consiliare. E ciò perché l’approvazione del piano di lottizzazione, anche se conforme al piano regolatore o al programma di fabbricazione, non è un atto dovuto ma costituisce sempre espressione di potere discrezionale dell’autorità, regionale o comunale, chiamata a valutare l’opportunità di dare attuazione in un certo momento e a determinate condizioni alle previsioni dello strumento urbanistico generale; pertanto, la sua attuazione può essere articolata in ragione delle esigenze dinamiche che si manifestano nel periodo di vigenza dello strumento generale.

La verifica di conformità del piano di lottizzazione con lo strumento di pianificazione territoriale generale non esaurisce, in altri termini, i compiti demandati al Consiglio comunale né l’accertata conformità col P.R.G. dell’intervento edilizio proposto è tale da condizionare in senso vincolato l’esito e i contenuti della deliberazione consiliare, dovendo il Consiglio determinarsi – nell’esercizio della sua ampia discrezionalità in materia – in ordine al quomodo dell’attuazione del P.R.G., valutando l’opportunità di dare attuazione in un certo momento e alle condizioni date allo strumento urbanistico generale.

In ultima analisi, la decisione dell’Amministrazione comunale è stata ritenuta basata su concreti elementi istruttori attinenti alla specifica istanza di lottizzazione, oltre che su pertinenti considerazioni di carattere più generale (non soggette a sindacato giudiziale in quanto attinenti al merito amministrativo) relative allo sviluppo urbanistico della Città e all’opportunità di attuare nuovi insediamenti abitativi nella zona considerata in relazione alla consistenza demografica attuale della popolazione.

La piena conformità del Piano alle prescrizioni del Prg è dunque condizione necessaria ma non sufficiente per la sua approvazione.

Avv. Vittorio Fiasconaro

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Vittorio Fiasconaro

Di Vittorio Fiasconaro

Laureato nel 1991, consegue il dottorato di ricerca in Filosofia del Diritto nel 1997. Nel 1994 si iscrive all’Albo. Dal 1996 al 2007 dirige, dopo aver vinto il concorso, l’Ufficio Legale del Comune di Pantelleria (TP) e poi quello del Comune di Bagheria (PA). Dal 2004 al 2011 insegna Diritto Amministrativo e Diritto Processuale Amministrativo alla Scuola Sant’Alfonso di Palermo. Nel 2009 si iscrive all’Albo degli avvocati esercenti innanzi alla Corte di Cassazione. Oggi fa parte del Foro di Termini Imerese. Ha al suo attivo centinaia di giudizi in cui si e’ costituito dinanzi alla Giurisdizione Amministrativa.