Il mancato rilascio del nulla osta della Soprintendenza può costituire motivo di diniego di condono ?

Il mancato rilascio del nulla osta della Soprintendenza può costituire motivo di diniego di condono ?

Secondo il C.g.a. no.

Ribaltando una pronuncia del Tar Palermo, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha deciso che il mancato rilascio del parere della Soprintendenza non può costituire ragione di diniego del condono (sentenza n. 466 del 2021).

Il caso era questo: una persona nel 1985 aveva chiesto la sanatoria ex L.n. 47/1985 per un immobile. A distanza di oltre 15 anni, il Comune chiedeva integrazione documentale, invitandola a produrre – nel termine di gg.90 – i pareri e nulla osta dell’ANAS, della Soprintendenza Beni Culturali ed Ambientali di Palermo e della Capitaneria di Porto. L’interessato si attivò ed entro il termine assegnato depositò al Comune le richieste avanzate agli enti competenti. Ma l’Ente locale 8 mesi dopo – in assenza del riscontro da parte degli Enti – emise il diniego di condono.

Il C.g.a. che la mancata richiesta (da parte dell’interessato) del parere all’autorità preposta alla tutela del vincolo e la carenza del certificato di idoneità sismica e in generale di altra documentazione non legittimano ex se il rigetto della domanda di sanatoria, ma onerano il Comune a chiedere l’integrazione; in particolare, nel sistema del condono edilizio di cui alla l. n.47/1985 (e l.r. n.37/1985), la richiesta di parere all’autorità di vincolo costituisce onere in capo al comune procedente, pur essendo consentito all’interessato di attivarsi autonomamente (cfr. Circolare Ministero dei Lavori Pubblici 30 luglio 1985, n.3357/25, ove, testualmente, “ è, di norma, compito del comune chiedere alla competente amministrazione il parere…… Tuttavia, ciò non esclude che l’interessato possa assumersi il compito di chiedere direttamente all’amministrazione competente il parere necessario”; cfr. anche Circolare Min. 16 ottobre 1985, n. 3786; Circolare C.N.N. 21 aprile 1995, n. 1287; si vedano, poi, l’art. 32 legge 47/1985 nel nuovo testo, così come riscritto dall’art. 32 comma 43 D.L. 269/2003, e l’art. 39, co. 4°, della legge n. 724/1994, introdotto dal comma 37, dell’art. 2, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, secondo il quale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima legge, cioè dal 1° gennaio 1997, in applicazione di un principio generale di celerità, economicità ed efficienza, «la mancata presentazione dei documenti previsti per legge entro il termine di tre mesi dalla espressa richiesta di integrazione notificata dal Comune comporta l’improcedibilità della domanda e il conseguente diniego della concessione o autorizzazione in sanatoria per carenza di documentazione»).

Sulla base di questa premessa il C.g.a. ha dato ragione all’interessato e ha dichiarato illegittimo sul punto il diniego di condono, fissando il principio di diritto per cui l’acquisizione del parere dell’autorità preposta alla tutela del vincolo costituisce onere in capo al Comune e quindi il mancato rilascio non può comportare di per sé l’improcedibilità della domanda di sanatoria della ricorrente.

Avv. Vittorio Fiasconaro

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Vittorio Fiasconaro

Di Vittorio Fiasconaro

Laureato nel 1991, consegue il dottorato di ricerca in Filosofia del Diritto nel 1997. Nel 1994 si iscrive all’Albo. Dal 1996 al 2007 dirige, dopo aver vinto il concorso, l’Ufficio Legale del Comune di Pantelleria (TP) e poi quello del Comune di Bagheria (PA). Dal 2004 al 2011 insegna Diritto Amministrativo e Diritto Processuale Amministrativo alla Scuola Sant’Alfonso di Palermo. Nel 2009 si iscrive all’Albo degli avvocati esercenti innanzi alla Corte di Cassazione. Oggi fa parte del Foro di Termini Imerese. Ha al suo attivo centinaia di giudizi in cui si e’ costituito dinanzi alla Giurisdizione Amministrativa.