Il permesso di costruire in sanatoria “condizionato” alla realizzazione di ulteriori opere

Il permesso di costruire in sanatoria “condizionato”

L’accoglimento di una istanza di sanatoria, formulata ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. 380/2001, consente di regolarizzare le opere abusivamente realizzate, sempre che sussistano i presupposti previsti dalla legge e purché l’accoglimento stesso intervenga entro determinati termini.

L’accoglimento dell’istanza di sanatoria si basa, essenzialmente, sul presupposto che l’intervento edilizio abusivamente realizzato risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell’abuso, sia al momento della presentazione della domanda (c.d. doppia conformità).

Il legislatore, dunque, non ha previsto la possibilità di subordinare il rilascio del permesso in sanatoria alla realizzazione di ulteriori interventi che rendano conforme l’opera alle attuali, o alle precedenti, prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali.

Infatti, il principio della doppia conformità di cui all’articolo 36 del TUE non consente delle sanatorie sottoposte a condizioni di modifica dell’immobile.

In tal senso, il Tar Palermo ha recentemente affermato che “non è ammissibile il rilascio di un permesso di costruire in sanatoria subordinato all’esecuzione di opere edilizie, anche se tali interventi siano finalizzati a ricondurre il manufatto nell’alveo della legalità. Ciò in quanto, in tale ipotesi, la “doppia conformità” delle opere abusive richiesta dall’art. 36 D.P.R. n. 380/2001 non sussiste, evidentemente, al momento della presentazione della domanda ma si configurerebbe come una sorta di conformità ex post, condizionata all’esecuzione di ulteriori prescrizioni ed interventi e, quindi, non esistente né al momento della realizzazione delle opere, né al tempo della presentazione della domanda di sanatoria” (Tar Palermo, sent. 2483/2021).

Tale principio trova riscontro anche nella giurisprudenza del Consiglio di Stato, che ha costantemente precisato che “Il rilascio di un permesso in sanatoria con prescrizioni, con le quali si subordina l’efficacia dell’accertamento alla realizzazione di lavori che consentano di rendere il manufatto conforme alla disciplina urbanistica vigente al momento della domanda o al momento della decisione, contraddice, innanzitutto sul piano logico, la rigida direttiva normativa poiché la previsione di condizioni o prescrizioni smentisce qualsiasi asserzione circa la doppia conformità dell’opera, dimostrando che tale conformità non sussiste se non attraverso l’esecuzione di modifiche ulteriori e postume (rispetto alla stessa presentazione della domanda di accertamento in sanatoria)” (cfr ex multis Cons. Stato sent. 423/2021).

Ci si è, poi, interrogati sulle conseguenze derivanti dal mancato accoglimento di una domanda di sanatoria. Non vi è dubbio, infatti, che la reiezione della domanda in commento determini, inevitabilmente, l’emissione di provvedimenti di natura repressiva.

In quest’ultima ipotesi, l’emissione dell’ordinanza non dovrà essere preceduta né dalla comunicazione di avvio del procedimento né, per quanto attiene al diniego di concessione in sanatoria, dal preavviso di rigetto.

Infatti, come chiarito dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 7687/2020, l’adozione di provvedimenti repressivi degli abusi edilizi non deve essere necessariamente preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento, trattandosi di provvedimenti tipici e vincolati emessi all’esito di un mero accertamento tecnico della consistenza delle opere realizzate e del carattere abusivo delle medesime.

In ogni caso, la violazione dell’obbligo di comunicazione dell’avvio del procedimento non costituisce ragione idonea a determinare l’annullabilità dei provvedimenti sanzionatori in materia di abusi edilizi, in quanto è palese, attesa l’assenza di qualsivoglia titolo abilitativo all’edificazione, che il contenuto dispositivo del provvedimento non “avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”.

In conclusione, va evidenziato che il silenzio del Comune sulla richiesta di sanatoria configura una ipotesi di silenzio diniego. Conseguentemente, decorso il termine previsto per la formazione del suindicato tacito effetto provvedimentale, non è predicabile in capo all’Amministrazione alcun obbligo di provvedere nuovamente, dovendosi ritenere già perfezionato il provvedimento negativo (Cons. Stato sent. 7266/2020).

Avv. Antonino Cannizzo

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Antonio Cannizzo

Di Antonio Cannizzo

Nasce a Palermo nel 1987 e dopo la maturità Classica si laurea nel 2014 presso l’università degli studi di Palermo, presentando una tesi dal titolo “Le misure precautelari minorili”. Abilitato all’esercizio della professione di Avvocato è regolarmente iscritto all’Albo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Termini Imerese ed è Titolare di uno Studio Legale in Bagheria. Nel 2020, insieme all'Avv. Fiasconaro, fonda il blog "Urbanistica in Sicilia". Nel 2021 consegue un master di 1° livello in diritto urbanistico discutendo una tesi dal titolo "Danno da affidamento procedimentale e i profili di giurisdizione".