Il Prg è illegittimo se gli standards minimi sono sovradimensionati

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, nell’Adunanza a sezioni riunite del 9.11.2021, ha ritenuto fondate le censure proposte dalle proprietarie di un terreno soggetto a “vincolo espropriativo senza determinazione d’indennizzo previsto dall’art. 39 del DPR 327/2001”, rilevando come la scelta di pianificazione discendesse da una carente ed irragionevole valutazione della situazione urbanistica effettivamente esistente nel territorio di Racalmuto.
La questione aveva infatti ad oggetto un appezzamento di terreno (ove sorge un piccolo complesso edilizio) ubicato nel centro del Comune di Racalmuto.
Con D.D.G. n. 102 del 31-07-2018 veniva approvata dall’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana la revisione del Piano Regolatore Generale del Comune di Racalmuto.
Nel previgente PRG del Comune (1980), il terreno in commento risultava già gravato da destinazione a verde attrezzato.
Il nuovo il P.R.G. attribuiva a tale terreno, invece, la destinazione a «spazio pubblico a verde». Ciò comportava l’imposizione all’area di un vincolo corrispondente ad una ancora più marcata funzione soggettivamente pubblica, rispetto a quella già configurata dal precedente strumento urbanistico, che non poteva che realizzarsi mediante l’intervento espropriativo della stessa, ove non già di proprietà comunale.
A tal riguardo, sugli elementi identificativi del vincolo espropriativo, la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo, nel tempo, di esprimersi affermando che “sussiste un vincolo preordinato alla espropriazione le volte in cui la destinazione della area permetta la realizzazione di opere destinate esclusivamente alla fruizione soggettivamente pubblica, nel senso di riferita esclusivamente all’ente esponenziale della collettività territoriale. E pertanto nel caso […] di parcheggi pubblici, strade e spazi pubblici, spazi pubblici attrezzati, parco urbano, attrezzature pubbliche per l’istruzione. In tali casi, evidentemente, l’utilizzatore finale dell’opera non può che essere l’ente pubblico di riferimento ed essa, in nessun caso, può essere posta sul mercato per soddisfare una domanda differenziata che, semplicemente, non esiste” (Cgars, sez. giur., 19 dicembre 2008, n. 1113).
Il nuovo PRG veniva comunque approvato con il decreto innanzi richiamato, nonostante nel corso dell’iter di adozione ed approvazione di tale nuovo PRG, le proprietarie del terreno in questione avevano presentato opportune osservazioni rispetto a tale qualificazione, chiedendo il cambio di destinazione del proprio terreno a verde agricolo di margine urbano oppure a verde privato, destinazioni, entrambe, previste dal nuovo PRG.
Pertanto, le proprietarie del suddetto terreno proponevano ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, chiedendo l’annullamento del Piano Regolatore Generale del Comune di Racalmuto, nella parte relativa alla classificazione assegnata al terreno di loro proprietà.
In particolare, censuravano le motivazioni poste a conferma della destinazione a verde pubblico del terreno, contestando il sovradimensionamento del nuovo P.R.G. rispetto agli standard urbanistici previsti dal DM n.1444/1968, che ha così determinato quantità di aree per i servizi pubblici in ragione di un numero di abitanti maggiore del 50% circa, rispetto al numero degli stessi prevedibile nel futuro, sulla base dell’effettivo andamento demografico.
Inoltre, rilevavano altresì l’evidente irragionevolezza delle previsioni di piano contestate, che non recavano alcuna particolare motivazione in ordine alle ragioni del sovradimensionamento e del considerevole superamento degli standard minimi di cui al citato D.M n. 1444/1968, rendendo peraltro di fatto inattuabile lo stesso piano urbanistico.
Alla luce delle censure innanzi indicate, i giudici hanno dunque ritenuto la decisione della P.A. “ non sorretta da una congrua ponderazione degli interessi coinvolti: non si rendeva apprezzabile una prevalente esigenza pubblica, tale da giustificare il sacrificio dei contrapposti interessi delle ricorrenti, vieppiù necessaria in conseguenza della reiterazione del vincolo apposto sul fondo di loro proprietà”.
Pertanto, la destinazione imposta con il nuovo piano si è tradotta in un immotivato sostanziale svuotamento del diritto di proprietà delle ricorrenti.
Di conseguenza, il CGA ha concluso che la sovrabbondante quantificazione di aree da destinare a verde pubblico, rispetto agli standard minimi consentiti dal d.m. n. 1444/1968, non essendo sostenuta da specifiche motivazioni, risultasse così priva di ragionevolezza e dunque illegittima.
In ossequio al parere reso dal CGA, il Presidente della Regione Siciliana ha accolto il Ricorso straordinario in questione e per l’effetto ha annullato il nuovo PRG del Comune di Racalmuto nella parte relativa alla destinazione urbanistica impressa al terreno di proprietà delle ricorrenti.

Avv. Vittorio Fiasconaro

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Vittorio Fiasconaro

Di Vittorio Fiasconaro

Laureato nel 1991, consegue il dottorato di ricerca in Filosofia del Diritto nel 1997. Nel 1994 si iscrive all’Albo. Dal 1996 al 2007 dirige, dopo aver vinto il concorso, l’Ufficio Legale del Comune di Pantelleria (TP) e poi quello del Comune di Bagheria (PA). Dal 2004 al 2011 insegna Diritto Amministrativo e Diritto Processuale Amministrativo alla Scuola Sant’Alfonso di Palermo. Nel 2009 si iscrive all’Albo degli avvocati esercenti innanzi alla Corte di Cassazione. Oggi fa parte del Foro di Termini Imerese. Ha al suo attivo centinaia di giudizi in cui si e’ costituito dinanzi alla Giurisdizione Amministrativa.