Opere abusive realizzate in area con vincolo paesaggistico: l’istanza di compatibilità deve essere trasmessa dal Comune

Bagheria - Foto di Emilia Machì

Opere realizzate in area vincolata

La realizzazione di interventi edilizi in area paesaggisticamente vincolata è subordinata al (previo) rilascio del parere da parte della Soprintendenza territorialmente competente, fermo restando il rispetto dei parametri urbanistico-edilizi.

Il mantenimento delle opere già realizzate, in assenza del parere paesaggistico, sarà a sua volta subordinato al rilascio della c.d. compatibilità paesaggistica.

Presentazione di una istanza di accertamento di conformità

Occorre chiedersi se la presentazione di una istanza di accertamento di conformità ex art. 36 del D.P.R. 380/2001 per opere realizzate, appunto, in area vincolata configuri un obbligo in capo al richiedente (cittadino) di procedere alla presentazione della relativa istanza di compatibilità alla Soprintendenza o, al contrario, se tale istanza possa/debba essere avanzata dal Comune.

Prima di entrare nel merito di tale questione si precisa che ai sensi dell’art. 36, comma 3 del D.P.R. 380/2001 “sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con adeguata motivazione, entro sessanta giorni decorsi i quali la richiesta si intende rifiutata.

Interpretazione art. 36, comma 3 – silenzio rigetto

In ordine all’interpretazione di tale articolo, la giurisprudenza amministrativa ha costantemente precisato che “il silenzio serbato dal Comune sulla domanda di accertamento in conformità è qualificabile come silenzio provvedimentale, con contenuto di rigetto, e non come silenzio-inadempimento all’obbligo di provvedere (Cons. Stato, Sez. IV, 6 giugno 2008, n. 2691); in conseguenza, il suddetto silenzio non è inficiato da difetto di motivazione, trattandosi di fattispecie normativamente predeterminata (Cons. Stato, Sez. IV, 14 febbraio 2005, n. 598): “non sussistendo l’obbligo di un provvedimento espresso, non può conseguentemente sussistere quello di motivazione” (da ultimo, T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, 25 luglio 2022, n. 2389).

In altre parole, per impugnare vittoriosamente il silenzio-rigetto formatosi sull’istanza ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. 380/2001, il ricorrente deve comprovare tutti i requisiti e i presupposti necessari (e vincolati) per ottenere la conformità postuma dell’immobile.

La posizione del Tar Palermo

Detto ciò, il Tar Palermo, in una recente pronuncia (sent. 2961 del 20.10.2022), si è soffermato su tale questione problematica analizzando, in particolare, il rapporto tra l’accertamento di conformità, inoltrato dopo la notifica di una ordinanza di demolizione, e il parere di compatibilità paesaggistico; nel caso in commento, le opere realizzate erano totalmente conformi sotto il profilo urbanistico-edilizio ma il richiedente non aveva ancora ottenuto il parere da parte della Soprintendenza.

Secondo il Comune, la mancata produzione e allegazione del parere paesaggistico, alla richiesta di accertamento di conformità, era una condizione sufficiente per non accogliere la richiesta di sanatoria.

La richiesta di compatibilità deve essere inoltrata dal Comune

Il Tar Palermo, nella sentenza in commento, ha ritenuto di non accogliere la tesi del Comune, precisando quanto segue.

  • Se, infatti, l’unica ragione implicante il diniego per silentium dell’istanza di accertamento può rivenirsi nella mancata acquisizione del nulla osta paesaggistico deve rilevarsi che, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 380/2001 (disciplina dello sportello unico), applicabile nella Regione Siciliana in quanto espressione di un principio generale di semplificazione, incombe sul Comune l’onere di acquisire “gli atti di assenso, comunque denominati, previsti per gli interventi edilizi su immobili vincolati ai sensi degli articoli 21, 23, 24, e 151 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, fermo restando che, in caso di dissenso manifestato dall’amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali, si procede ai sensi dell’articolo 25 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490” (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 4 gennaio 2016, n. 11).

Conclusioni

Sul punto, il Tar Palermo ha rilevato l’illegittimità del silenzio-diniego formatosi sull’istanza di accertamento in conformità, stante l’omessa acquisizione da parte del Comune del nulla osta paesaggistico di cui è onerata.

Avv. Antonino Cannizzo


Antonio Cannizzo

Di Antonio Cannizzo

Nasce a Palermo nel 1987 e dopo la maturità Classica si laurea nel 2014 presso l’università degli studi di Palermo, presentando una tesi dal titolo “Le misure precautelari minorili”. Abilitato all’esercizio della professione di Avvocato è regolarmente iscritto all’Albo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Termini Imerese ed è Titolare di uno Studio Legale in Bagheria. Nel 2020, insieme all'Avv. Fiasconaro, fonda il blog "Urbanistica in Sicilia". Nel 2021 consegue un master di 1° livello in diritto processuale amministrativo discutendo una tesi dal titolo "Danno da affidamento procedimentale e i profili di giurisdizione".