Impossibile il rilascio della compatibilità paesaggistica per la piscina

Pantelleria - Foto di Emilia Machì

Posizione rigorosa assunta dal C.g.a. con la sentenza n. 34 del 2023: è impossibile sanare paesaggisticamente le piscine. Il riferimento è alla richiesta di compatibilità paesaggistica disciplinata dall’art. 167 del Testo Unico sul Paesaggio.

Richiamando diversi precedenti del Consiglio di Stato, i Giudici hanno chiarito che:

-il rigore della disciplina è strettamente connesso con la particolare rilevanza costituzionale dal legislatore attribuita ai beni ambientali e persino in presenza di incrementi di superficie o cubatura, anche di modesta entità, la norma impedisce tassativamente il rilascio della sanatoria paesaggistica, per cui la reiezione della relativa istanza assume carattere vincolato

-la piscina e le opere ad essa pertinenziali e la connessa pavimentazione circostante, eseguite abusivamente, danno luogo ad incremento volumetrico e di superficie utile, alterando lo stato dei luoghi, sì da violare il vincolo paesaggistico gravante sull’area in cui gli interventi ricadono

– la posa in opera di una piscina non rientra tra gli interventi per i quali vige l’eccezione al divieto di autorizzazione postuma di cui al citato art. 167, in quanto comportante la realizzazione di volumi interrati o seminterrati soggetti al regime di insanabilità

-la piscina è una struttura di tipo edilizio che incide con opere invasive sul sito in cui viene realizzata, tant’è che per la sua realizzazione occorre munirsi di relativo titolo ad aedificandum.

Il presupposto di tale impostazione sta nel fatto che la nozione di volume utilizzata in ambito edilizio non corrisponde a quella operante in ambito paesaggistico, sicché è irrilevante che possano venire in gioco volumi non computabili alla stregua della normativa urbanistico-edilizia.

La questione è stata oggetto di contrastanti valutazioni giurisprudenziali, ma l’orientamento più rigoroso, condiviso dal C.g.a., è divenuto ormai prevalente nella giurisprudenza più recente: riguardo a locali fuori terra e seminterrati è pacifico che, ai sensi dell’art. 167, comma 4, del D.Lgs 22/1/2004, n. 42, il rilascio della compatibilità paesaggistica non è consentito in presenza di lavori che abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati senza che sia possibile distinguere tra volume tecnico ed altro tipo di volume, sia esso interrato o meno; e ciò in quanto a fini paesaggistici hanno rilievo i volumi interrati e seminterrati, con conseguente insanabilità degli stessi ove realizzati senza titolo.

In tal senso riguardo all’art. 167 citato, l’intenzione legislativa è chiara nel senso di precludere qualsiasi forma di legittimazione del “fatto compiuto”, in quanto l’esame di compatibilità paesaggistica deve sempre precedere la realizzazione dell’intervento. Il rigore del precetto è ridimensionato soltanto da poche eccezioni tassative, tutte relative ad interventi privi di impatto sull’assetto del bene vincolato;

Sul piano del metodo, i Giudici hanno ribadito che ciascun costrutto normativo deve essere osservato con la “lente” del suo specifico contesto disciplinare. Le qualificazioni giuridiche rilevanti sotto il profilo urbanistico ed edilizio non sono automaticamente trasferibili quando si tratti di qualificare le opere sotto il profilo paesaggistico. La regola che in materia urbanistica porta ad escludere i “volumi tecnici” dal calcolo della volumetria edificabile, trova fondamento nel bilanciamento rinvenuto tra i vari e confliggenti interessi connessi all’uso del territorio. Non può pertanto essere invocata al fine di ampliare le eccezioni al divieto di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica in sanatoria, il quale tutela l’interesse alla percezione visiva dei volumi, del tutto a prescindere dalla loro destinazione d’uso.

La conclusione è dunque avvalorata dalla stessa lettera della norma che, nel consentire l’accertamento postumo della compatibilità paesaggistica, si riferisce esclusivamente ai “lavori, realizzati in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati”. Non è consentito all’interprete ampliare la portata di tale norma, che costituisce eccezione al principio generale delle necessità del previo assenso, per ammettere fattispecie letteralmente, e senza distinzione alcune, escluse.

Avv. Vittorio Fiasconaro


Vittorio Fiasconaro

Di Vittorio Fiasconaro

Laureato nel 1991, consegue il dottorato di ricerca in Filosofia del Diritto nel 1997. Nel 1994 si iscrive all’Albo. Dal 1996 al 2007 dirige, dopo aver vinto il concorso, l’Ufficio Legale del Comune di Pantelleria (TP) e poi quello del Comune di Bagheria (PA). Dal 2004 al 2011 insegna Diritto Amministrativo e Diritto Processuale Amministrativo alla Scuola Sant’Alfonso di Palermo. Nel 2009 si iscrive all’Albo degli avvocati esercenti innanzi alla Corte di Cassazione. Oggi fa parte del Foro di Termini Imerese. Ha al suo attivo centinaia di giudizi in cui si e’ costituito dinanzi alla Giurisdizione Amministrativa.