In caso di contrasto tra professionista tecnico e committente sulla congruità del compenso, a quali condizioni può essere rilasciato il titolo edilizio ?

In caso di contrasto tra professionista tecnico e committente sulla congruità del compenso, a quali condizioni può essere rilasciato il titolo abilitativo o autorizzativo?

Il Tar Catania spiega come applicare l’art. 36 della L.r. 1/2019

Come è noto l’art. 36 della legge regionale n. 1/2019 dispone quanto segue:1. Al fine della tutela delle prestazioni professionali rese sulla base di istanze presentate alla pubblica amministrazione per conto dei privati cittadini o delle imprese, le istanze volte al rilascio di titoli endoprocedimentali sono corredate, oltre che da tutti gli elaborati previsti dalla normativa vigente, dalla lettera di affidamento dell’incarico al professionista sottoscritta dal richiedente il titolo in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.2. L’amministrazione, al momento del rilascio dei titoli abilitativi o autorizzativi, acquisisce la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del professionista o dei professionisti sottoscrittori degli elaborati progettuali, attestante il pagamento delle correlate spettanze da parte del committente.3. La mancata presentazione della dichiarazione di cui al comma 2 costituisce motivo ostativo per il completamento dell’iter amministrativo fino all’avvenuta integrazione. La documentazione è richiesta dagli uffici interessati dall’iter attivato.

Si tratta delle recente normativa che ha vincolato la chiusura dei procedimenti di natura edilizia alla dimostrazione dell’avvenuto pagamento del compenso dei professionisti tecnici. Ma in che modo va applicata la norma in caso di contrasto tra il tecnico e il committente in ordine alla misura del compenso?
Con la sentenza n. 429 del 2021 il Tar Catania indica una possibile linea guida di comportamento per la Pubblica Amministrazione.

A fronte del tenore della norma – che sembra escludere a priori qualunque possibilità di rilascio del titolo in caso di mancata dichiarazione di quietanza da parte del professionista – i Giudici vanno alla ricerca di una interpretazione che sia costituzionalmente conforme.
Il caso è quello in cui sia sorto un contrasto fra il professionista e il committente sul “quantum” dovuto.
Ipotizzando che il committente abbia corrisposto al professionista un importo sostanzialmente congruo e che il professionista richieda, invece, un importo manifestamente incongruo deve ritenersi impensabile che il committente sia tenuto a pagare immediatamente l’importo del tutto incongruo richiesto dal professionista onde non incappare nella “sanzione” di cui al terzo comma del citato art. 36, salvo poi agire in giudizio nei confronti del professionista per ottenere la ripetizione dell’indebito.
Ove così fosse, il legislatore regionale avrebbe introdotto una previsione inderogabile “ex lege” che imporrebbe, a carico del committente, un vero e proprio “solve et repete” nell’ambito del rapporto giuridico in questione.

In tal modo, però, il legislatore regionale avrebbe modificato la disciplina civilistica, esorbitando dalle sue attribuzioni.
Ne consegue che tale interpretazione non è costituzionalmente plausibile.

Ugualmente impensabile (sempre secondo il Tar Catania) è ritenere che, nel caso in cui il professionista abbia ricevuto un importo assolutamente incongruo (al ribasso, ovviamente) , l’Amministrazione sia tenuta a ritenere che il compenso sia stato comunque elargito, salva l’eventuale azione del professionista in sede civile per ottenere il residuo, e ciò sul rilievo che la cognizione della questione relativa al “quantum” dovuto non è di spettanza del Comune, ma dell’autorità giudiziaria.
Tale interpretazione, invero, priverebbe di qualsiasi efficacia il citato art. 36, poiché il committente dovrebbe ritenersi liberato “nummo uno”, cioè previa la semplice corresponsione di una somma del tutto irrisoria.
Anche tale interpretazione è, quindi, inaccettabile, perché le norme, come gli atti, vanno interpretate attribuendo alle stesse un senso, anziché ritenendo che esse non ne abbiano alcuno.
Ne consegue che la norma in questione – secondo il Tar – non può che interpretarsi nel senso che essa richieda la dichiarazione sulla ricezione dei compensi, restando salva, nell’ipotesi di controversia sul “quantum”, la valutazione dell’Amministrazione sulla ragionevole congruità dei compensi corrisposti dal committente (sebbene non interamente satisfattivi, a giudizio del professionista).
E ciò sul presupposto che il Comune disponga delle professionalità indispensabili per verificare, almeno orientativamente, la bontà delle rispettive tesi e per affermare se il pagamento del committente appaia “prima facie” congruo.

Ovviamente la questione sarà, poi, definita nella opportuna sede giurisdizionale, ma l’Amministrazione può e deve effettuare una propria valutazione di natura preliminare al fine di esercitare o non esercitare i poteri inibitori o di autotutela sulla segnalazione certificata.
Dunque i Giudici ritengono che l’Ente pubblico debba entrare nel merito della congruità del compenso corrisposto ed esprimere una propria valutazione, al cui esito positivo ancorare il rilascio del titolo; salva la possibilità per il professionista di ricorrere successivamente alla sede giudiziaria per chiedere l’integrazione di quanto dovuto.

Si possono ipotizzare a questo punto due situazioni, nel caso di contrasto tra professionista e committente:a) l’Ufficio Tecnico ritiene congruo il compenso erogato e rilascia il titolo. Il professionista potrà adire il Giudice competente per ottenere il saldo preteso. In teoria il professionista potrebbe anche valutare la possibilità di impugnare il provvedimento del Comune, al fine di farlo sospendere dal Tar (si tratta però di una ipotesi da approfondire per verificare l’effettiva sussistenza dell’interesse ad agire).b) l’Ufficio Tecnico non ritiene congruo il compenso erogato e blocca il rilascio del titolo. Il committente può impugnare dinanzi al Tar la decisione del Comune se la ritiene errata. Oppure può procedere al pagamento del saldo preteso dal professionista e ottenere il rilascio del titolo.
Un ruolo determinante sarà svolto a questo punto dalla lettera di incarico, che va allegata all’inizio del procedimento: è infatti chiaro che il preventivo ivi indicato costituirà presunzione di congruità del compenso e potrà così orientare le decisioni dell’Ufficio tecnico.

Vittorio Fiasconaro
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Categorie: Edilizia

Di Vittorio Fiasconaro

Laureato nel 1991, consegue il dottorato di ricerca in Filosofia del Diritto nel 1997. Nel 1994 si iscrive all’Albo. Dal 1996 al 2007 dirige, dopo aver vinto il concorso, l’Ufficio Legale del Comune di Pantelleria (TP) e poi quello del Comune di Bagheria (PA). Dal 2004 al 2011 insegna Diritto Amministrativo e Diritto Processuale Amministrativo alla Scuola Sant’Alfonso di Palermo. Nel 2009 si iscrive all’Albo degli avvocati esercenti innanzi alla Corte di Cassazione. Oggi fa parte del Foro di Termini Imerese. Ha al suo attivo centinaia di giudizi in cui si e’ costituito dinanzi alla Giurisdizione Amministrativa.