In caso di ritardo nel pagamento degli oneri concessori, sono dovuti gli interessi legali ?

Secondo l’art. 50, lett. c), della l. r. n. 71/1978 il mancato o ritardato versamento del contributo per la concessione comporta:

a) la corresponsione degli interessi legali di mora se il versamento avviene nei successivi trenta giorni;

b) la corresponsione di una penale pari al doppio degli interessi legali qualora il versamento avvenga negli ulteriori trenta giorni;

c) l’ aumento di un terzo del contributo dovuto, quando il ritardo si protragga oltre il termine di cui alla precedente lettera b).

La questione da risolvere attiene alla debenza, o meno, delle somme pretese dal Comune a titolo d’interessi, nel caso in cui il ritardo nel pagamento degli oneri concessori sia stato superiore a 60 giorni.

Con la sentenza n. 283 del 2021 depositata il primo aprile scorso il C.g.a. ha stabilito che la “penale pubblicistica” così come prevista dal citato art. 50/c) ricomprende tutte le conseguenze negative derivanti dal pagamento eseguito con un ritardo superiore ai 60 giorni, e dunque non sono dovuti gli ulteriori interessi legali.

Secondo il Collegio, ci si trova di fronte ad un meccanismo di liquidazione anticipato e forfettario del danno da ritardato pagamento di oneri concessori. Anche se l’art. 50/c) della l.r. n. 71/1978 non definisce in modo esplicito quale “penale” l’aumento del terzo del contributo, se si ha riguardo alla ratio della norma e alla entità, significativa, della somma aggiuntiva da versare, l’aumento del terzo svolge una funzione corrispondente a quella della clausola penale.

Facendo dunque seguito ad un orientamento precedente dello stesso Consiglio (CGA sent. n. 557/2011) è da escludere il diritto dell’Amministrazione di percepire gli interessi legali sulle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa ex lett. c) dell’art. 50 della l. r. n. 71/1978.

In base a tale norma, se il ritardo della corresponsione del contributo concessorio si protrae oltre il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine, è dovuta, in aggiunta al contributo medesimo, una somma pari ad un terzo del suo importo. In altri termini, l’Amministrazione comunale, a partire dal sessantunesimo giorno, diviene titolare di un credito pecuniario complessivo risultante dalla somma degli importi dovuti a titolo di contributo concessorio e a titolo di sanzione amministrativa.

La somma così risultante può essere corrisposta immediatamente al sessantunesimo giorno (e quindi non essere soggetta all’applicazione degli interessi), ovvero successivamente.

Secondo i Giudici, siamo di fronte ad una penale di tipo pubblicistico, i cui contenuti prestazionali, nel rispetto dei principi di matrice costituzionale, sono fissati dalla legge stessa e pertanto, a tutela del soggetto inciso, sono assorbenti e non ammettono deroghe in senso aggiuntivo, anche se relativamente alla mera corresponsione di interessi corrispettivi connessi alla liquidità ed esigibilità del credito. L’art. 3 della legge n. 47 del 1985 delinea, del resto, un sistema autosufficiente di sanzioni amministrative pecuniarie (abrogato e riassorbito, a decorrere dal 30 giugno 2002, dal T.U. di cui al DPR 380/2001) per i casi di ritardo del versamento del contributo di concessione edilizia, che si distinguono a seconda dell’entità del ritardo.

Vittorio Fiasconaro

Di Vittorio Fiasconaro

Laureato nel 1991, consegue il dottorato di ricerca in Filosofia del Diritto nel 1997. Nel 1994 si iscrive all’Albo. Dal 1996 al 2007 dirige, dopo aver vinto il concorso, l’Ufficio Legale del Comune di Pantelleria (TP) e poi quello del Comune di Bagheria (PA). Dal 2004 al 2011 insegna Diritto Amministrativo e Diritto Processuale Amministrativo alla Scuola Sant’Alfonso di Palermo. Nel 2009 si iscrive all’Albo degli avvocati esercenti innanzi alla Corte di Cassazione. Oggi fa parte del Foro di Termini Imerese. Ha al suo attivo centinaia di giudizi in cui si e’ costituito dinanzi alla Giurisdizione Amministrativa.