In caso di sanatoria ex art. 36 T.U. Edilizia, il raddoppio del contributo riguarda solo il costo di costruzione

Foto di Emilia Machì

Un Comune della Provincia di Messina aveva comunicato che, ai fini del rilascio della concessione edilizia in sanatoria, sarebbe stato necessario procedere al pagamento del contributo regionale, dei diritti di segreteria, dei costi di costruzione in misura doppia e degli oneri di urbanizzazione in misura doppia.

L’interessato ha proposto ricorso ritenendo eccessive le pretese economiche.

Il Tar Catania lo ha accolto (sentenza n. 2766 del 2022).

I Giudici hanno in primo luogo escluso che la normativa applicabile “ratione temporis” sia costituita dalla legge n. 47/1985, in quanto gli oneri concessori vanno determinati secondo le tabelle vigenti al momento del rilascio del titolo in sanatoria e non al momento della presentazione della domanda perché è soltanto con l’adozione del provvedimento di sanatoria che il manufatto diviene legittimo e, quindi, concorre alla formazione del carico urbanistico che costituisce il presupposto sostanziale del pagamento del contributo, nonché per considerazioni di ordine teleologico, in quanto tale interpretazione consente di meglio tutelare l’interesse pubblico all’adeguatezza della contribuzione rispetto ai costi reali da sostenere.

Ciò posto, il Tar ha osservato che l’art. 16 del D.P.R. n. 380/2001, a differenza di quanto ritenuto dall’Amministrazione, si riferisce al “contributo per il rilascio del permesso di costruire” e distingue, successivamente, il contributo dovuto per gli oneri di urbanizzazione da quello dovuto per il costo di costruzione.

Considerazioni di analogo tenore valgono per la disciplina regionale di cui alla legge n. 16/2006. Pertanto, nel caso di accertamento di conformità, è solo il contributo per il costo di costruzione ad essere dovuto in misura doppia, come si desume chiaramente dalle previsioni normative che sono state indicate.

L’espressione “contributo di costruzione”, quindi, deve intendersi nel senso di “contributo per il costo di costruzione” – riferita, perciò, alla sola voce “costo di costruzione” – e non nel senso di “contributo per il rilascio del permesso di costruire”.

Ciò, tra l’altro, appare anche conforme alla diversa “ratio” che giustifica l’applicazione delle due voci di costo:

a) il contributo relativo alle opere di urbanizzazione, infatti, non può che restare identico, sebbene l’edificazione sia originariamente avvenuta senza titolo, in quanto le opere di urbanizzazione restano comunque immutate e il relativo contributo si commisura in relazione all’incidenza delle stesse;

b) il contributo per il costo di costruzione, in ragione della sua natura tributaria, può essere, invece, maggiorato a titolo di sanzione – prescindendosi dall’effettiva capacità contributiva, come avviene in tutte le ipotesi in cui un’obbligazione tributaria sia assolta in ritardo – per l’intervenuta edificazione in difetto del prescritto titolo (sebbene le opere possano essere successivamente assentite in quanto conformi alla disciplina urbanistico-edilizia vigente al momento dell’edificazione e della richiesta di sanatoria).

Avv. Vittorio Fiasconaro

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Vittorio Fiasconaro

Di Vittorio Fiasconaro

Laureato nel 1991, consegue il dottorato di ricerca in Filosofia del Diritto nel 1997. Nel 1994 si iscrive all’Albo. Dal 1996 al 2007 dirige, dopo aver vinto il concorso, l’Ufficio Legale del Comune di Pantelleria (TP) e poi quello del Comune di Bagheria (PA). Dal 2004 al 2011 insegna Diritto Amministrativo e Diritto Processuale Amministrativo alla Scuola Sant’Alfonso di Palermo. Nel 2009 si iscrive all’Albo degli avvocati esercenti innanzi alla Corte di Cassazione. Oggi fa parte del Foro di Termini Imerese. Ha al suo attivo centinaia di giudizi in cui si e’ costituito dinanzi alla Giurisdizione Amministrativa.