In che modo si può formalizzare il passaggio di proprietà conseguente ad una espropriazione non completata ?

In passato si assisteva frequentemente all’avvio di procedure espropriative per finalità di pubblica utilità che non venivano poi completate, lasciando i fondi in una situazione non chiara dal punto di vista della intestazione proprietaria.

Ciò accadeva soprattutto quando si verificava la c.d. accessione invertita (oggi non più consentita dall’ordinamento). Nel caso poi di emissione di una sentenza che accertasse lo stato della procedura, gli effetti e il conseguenziale risarcimento spettante al proprietario residuava (non soddisfatto) l’interesse dell’ex proprietario di far completare la formalizzazione del passaggio di titolarità, in modo da conferire certezza alla situazione.

Una recente sentenza del C.g.a. (n. 131 del 22 febbraio 2021) affronta proprio la questione e indica le vie percorribili.

I Giudici premettono che, in tali situazioni, l’intervenuto giudicato sulla questione dell’assetto della proprietà non è più contestabile e impedisce la riproposizione del petitum mediante una domanda diretta alla restituzione del bene .

Ciò anche alla stregua della giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea la quale ha ripetutamente precisato che il principio dell’intangibilità del giudicato nazionale è stato assunto anche come principio generale dell’ordinamento giuridico comunitario e che, al di fuori di alcuni casi eccezionali, “il diritto comunitario non impone ad un giudice nazionale di disapplicare le norme processuali interne che attribuiscono autorità di cosa giudicata ad una decisione, anche quando ciò permetterebbe di porre rimedio ad una violazione del diritto comunitario da parte di tale decisione.

Residua, quindi, a carico della P.A. espropriante l’obbligo di eseguire le necessarie trascrizioni onde rendere conoscibile ed opponibile a terzi l’intervenuto passaggio di proprietà ed evitare i fastidi derivanti – in termini di pagamento tasse, formulazione dichiarazione redditi, e quant’altro- dalla condizione apparente per cui il bene in oggetto figurerebbe ancora nel compendio di pertinenza del privato espropriato.

A tale risultato si può pervenire mediante tre strade

a) stipula di un accordo ricognitivo dell’avvenuto trasferimento della proprietà in virtù dei giudicati civili

b) emissione di un decreto di esproprio ora per allora

c) emissione di un provvedimento ex art. 42 bis t.u. espr. – c.d. acquisizione sanante – con esclusione di qualsiasi corresponsione di somme o indennità di sorta, ove la questione economica sia stata definita con i giudicati civili che abbiano riconosciuto al privato il diritto al risarcimento del danno per la perdita della proprietà degli immobili.

Antonio Cannizzo

Di Antonio Cannizzo

Nasce a Palermo nel 1987 e dopo la maturità Classica si laurea nel 2014 presso l’università degli studi di Palermo, presentando una tesi dal titolo “Le misure precautelari minorili”. Abilitato all’esercizio della professione di Avvocato è regolarmente iscritto all’Albo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Termini Imerese ed è Titolare di uno Studio Legale in Bagheria. Nel 2020, insieme all'Avv. Fiasconaro, fonda il blog "Urbanistica in Sicilia". Nel 2021 consegue un master di 1° livello in diritto urbanistico discutendo una tesi dal titolo "Danno da affidamento procedimentale e i profili di giurisdizione".