Tutela paesaggistica di boschi e foreste: la Corte Costituzionale dichiara illegittime le norme siciliane

La sentenza n. 135 del 2022 (pubblicata in G.U. in data 08.06.2022) ha dichiarato l’incostituzionalità delle seguenti disposizioni:

1) comma 5 dell’art. 37 della legge della Regione Siciliana 13 agosto 2020, n. 19 (Norme per il governo del territorio), come sostituito dall’art. 12 della legge della Regione Siciliana 3 febbraio 2021, n. 2 (Intervento correttivo alla legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 recante norme sul governo del territorio), nella parte in cui abroga i commi da 1 a 10 e 12 dell’art. 10 della legge della Regione Siciliana 6 aprile 1996, n. 16 (Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione), con riferimento ai boschi e alle fasce forestali;

2) comma 6 dell’art. 37 della legge reg. Siciliana n. 19 del 2020, come sostituito dall’art. 12 della legge reg. Siciliana n. 2 del 2021.

Il legislatore regionale avrebbe esorbitato dalla sua competenza legislativa primaria in materia «urbanistica» e in materia di «tutela del paesaggio» attribuita alla Regione Siciliana”.

Questi sono, in estrema sintesi, i motivi del ricorso proposto avverso la legge regionale innanzi indicata in tema di tutela paesaggistica di boschi e foreste.

A giudizio della Corte Costituzionale, le scelte della Regione Sicilia “Abolendo ora sia il vincolo paesaggistico ope legis sulle zone di rispetto esistente sin dal 1996, sia la tutela «sostanziale» di boschi, fasce forestali e zone di rispetto, il legislatore regionale avrebbe determinato un generale abbassamento del livello di protezione dei boschi e delle foreste, oltretutto in assenza del piano paesaggistico esteso a tutto il territorio siciliano, ciò che lascerebbe le zone di rispetto prive di disciplina d’uso”.

Ed ancora, “in questo più generale contesto normativo, le norme regionali impugnate – costituite dai nuovi commi 4, 5 e 6 dell’art. 37 della legge reg. Siciliana n. 19 del 2020, come sostituito dall’art. 12 della legge reg. Siciliana n. 2 del 2021 – dispongono rispettivamente: l’applicabilità nella Regione della disciplina organica statale dei boschi e delle foreste contenuta nel testo unico in materia di foreste e di filiere forestali approvato con il d.lgs. n. 34 del 2018 (comma 4), l’abrogazione integrale dell’art. 10 della legge reg. Siciliana n. 16 del 1996 (comma 5) e l’eliminazione di alcune parole dell’art. 15, primo comma, lettera e), della legge reg. Siciliana n. 78 del 1976 (comma 6).

Di queste due ultime previsioni abrogatrici, in particolare, la prima, sopprimendo il citato art. 10, elimina sia il vincolo paesaggistico sulle «zone di rispetto» dal limite esterno di boschi e fasce forestali (comma 11 dell’art. 10), sia il divieto di «nuove costruzioni» all’interno dei boschi, delle fasce forestali e delle zone di rispetto (commi 1, 2 e 3 dell’art. 10); la seconda, sopprimendo le parole «dal limite dei boschi, delle fasce forestali e», nell’art. 15, primo comma, lettera e), della legge reg. Siciliana n. 78 del 1976, fa sì che gli strumenti urbanistici generali non debbano più prevedere l’arretramento delle costruzioni di 200 metri dai confini dei boschi e delle fasce forestali, arretramento che resta ora previsto solo dai confini dei parchi archeologici”.

In conclusione, la sentenza in commento si aggiunge alle precedenti pronunce emesse dalla Corte Costituzionale la quale, ad intervalli regolari, accerta e dichiara l’incostituzionalità delle leggi regionali siciliane (a dire il vero, quasi tutte).

Per leggere la sentenza integrale➡ https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2022&numero=135

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Antonio Cannizzo

Di Antonio Cannizzo

Nasce a Palermo nel 1987 e dopo la maturità Classica si laurea nel 2014 presso l’università degli studi di Palermo, presentando una tesi dal titolo “Le misure precautelari minorili”. Abilitato all’esercizio della professione di Avvocato è regolarmente iscritto all’Albo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Termini Imerese ed è Titolare di uno Studio Legale in Bagheria. Nel 2020, insieme all'Avv. Fiasconaro, fonda il blog "Urbanistica in Sicilia". Nel 2021 consegue un master di 1° livello in diritto processuale amministrativo discutendo una tesi dal titolo "Danno da affidamento procedimentale e i profili di giurisdizione".