Indennità di occupazione connessa alla mancata demolizione

Palermo - Foto di Emilia Machì

Accertata l’inottemperanza all’ordine di demolizione, e avendo acquisito l’immobile al patrimonio, il Comune potrà chiedere una indennità di occupazione al soggetto che “occupa” l’immobile abusivo.

L’occupazione abusiva di immobili di proprietà del Comune determina la sussistenza di una situazione di fatto che obbliga l’Amministrazione a richiedere, se non un canone di locazione ai prezzi di mercato, quanto meno una indennità per l’illecita occupazione. (Tar Palermo sent. 1324/2023)

Giurisdizione del Giudice Ordinario

Il giudice di legittimità e il giudice amministrativo hanno stabilito che “la domanda di corresponsione di indennizzo ovvero di risarcimento del danno da occupazione abusiva…rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, non coinvolgendo la verifica dell’azione autoritativa della P.A. sul rapporto concessorio sottostante o l’esercizio di poteri discrezionali nella determinazione delle indennità o canoni stessi…Si tratta di controversia contrassegnata da un contenuto meramente patrimoniale, attinente al rapporto interno tra P.A. concedente e preteso concessionario del bene o del servizio pubblico, contenuto in ordine al quale la contrapposizione tra le parti si presta ad essere schematizzata secondo il binomio “obbligo-pretesa”, senza che assuma rilievo un potere d’intervento riservato alla P.A. per la tutela d’interessi generali” (Cass. SS.UU. n. 11988/17; nello stesso senso Cass. SS.UU. n. 20749/08; Cons. Stato n. 2948/12) (recentemente T.A.R. Lazio, sez. II ter, 4.6.2020 n. 5960).

Ciò è confermato, del resto, dall’art. 133 comma 1 lettera b) c.p.a. il quale, nel devolvere al giudice amministrativo la cognizione esclusiva delle controversie relative ai rapporti di concessione di beni pubblici, riserva, però, all’Autorità giudiziaria ordinaria quelle relative alle pretese patrimoniali ad esse connesse (indennità, canoni e altri corrispettivi), senza che rilevi il titolo in base al quale queste sono azionate (così espressamente Cons. St., n. 2948/12; nello stesso senso TAR Lazio n. 12424/19, TAR Lazio n. 12411/19).

Ne consegue che le controversie aventi ad oggetto il pagamento di un’indennità per occupazione abusiva (e quindi una pretesa che non costituisce esplicazione di potere autoritativo) è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, e ciò a prescindere dall’eventuale inserimento all’interno del provvedimento della locuzione “il presente provvedimento è impugnabile dinanzi al Tar“.

Conclusioni

La controversia sulla pretesa del comune di percepire un’indennità per l’occupazione di immobili che l’ente abbia acquisito a seguito e per effetto di mancata ottemperanza a ordini di demolizione ex articolo 31 d.P.R. n. 380 ha ad oggetto diritti soggettivi pur ponendosi per così dire a valle dell’esercizio di una pubblica potestà; né al fine di sostenere la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo potrebbe farsi riferimento alla giurisdizione esclusiva prevista dall’articolo 133 c.p.a. in materia di edilizia e urbanistica dato che la stessa disposizione fa comunque salva la giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie relative a indennità o altri corrispettivi conseguenti a atti di natura ablatoria (T.a.r. per la Campania, sez. VI, n. 7112 del 2022).

Avv. Antonino Cannizzo


Antonio Cannizzo

Di Antonio Cannizzo

Nasce a Palermo nel 1987 e dopo la maturità Classica si laurea nel 2014 presso l’università degli studi di Palermo, presentando una tesi dal titolo “Le misure precautelari minorili”. Abilitato all’esercizio della professione di Avvocato è regolarmente iscritto all’Albo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Termini Imerese ed è Titolare di uno Studio Legale in Bagheria. Nel 2020, insieme all'Avv. Fiasconaro, fonda il blog "Urbanistica in Sicilia". Nel 2021 consegue un master di 1° livello in diritto processuale amministrativo discutendo una tesi dal titolo "Danno da affidamento procedimentale e i profili di giurisdizione".