Indennità pecuniaria paesaggistica emessa ai sensi dell’art. 167 del d. lgs. n. 42/2004. Ipotesi di trasmissione agli “eredi incolpevoli”.

Foto di Emilia Machì

Sulla questione di carattere generale della trasmissibilità della sanzione emessa ai sensi dell’art. 167 del codice dei beni culturali, si riscontrano due diversi orientamenti nella giurisprudenza amministrativa.

Primo orientamento. Non trasmissibilità della sanzione agli eredi.

Secondo un primo orientamento (CGARS sent. 520/2017), trattandosi di una vera e propria sanzione amministrativa, con finalità deterrenti, alla medesima va applicato il disposto di cui all’art. 7 della l. n. 689 del 1981, ai sensi del quale l’obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione non si trasmette agli eredi (e agli aventi causa), che sono “estranei” alla commissione dell’abuso. L’indennità (di cui all’art. 164 T.U. 490/99, oggi sostituito dall’art. 167 D.L.42/04 e quantificata ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.M. 26.9.97), va qualificata come una sanzione amministrativa e non come una forma di risarcimento del danno.
Parimenti in altra pronuncia è stato affermato che la sanzionabilità per l’infrazione commessa, è collegata al comportamento del trasgressore che in ipotesi abbia arrecato un danno al bene paesaggistico ed ambientale (TAR Catania, n. 138/10), per cui essendo la sanzionabilità collegata al comportamento del trasgressore non può essere trasmessa agli eredi, che sono del tutto estranei al comportamento sanzionato.

Secondo orientamento. Trasmissibilità della sanzione.

In base ad un secondo orientamento, l’indennità in questione va, invece, considerata quale sanzione ripristinatoria dei valori giuridici offesi dalla condotta illecita, con la conseguenza che sono tenuti al pagamento della sanzione anche i proprietari aventi causa (cfr. Consiglio di Stato, VI, 4 febbraio 2019, n. 855 con richiamo a precedente conforme n. 2094 del 4 aprile 2018).

Secondo il Tar Palermo (sent. 2065 del 24 giugno 2022) , pur giungendo a conclusioni opposte, entrambi gli orientamenti sono, a ben vedere, concordi nell’affermare che sussiste la legittimazione passiva dell’avente causa il quale sia consapevole dell’abuso, in quanto è stato coinvolto nella sua realizzazione o aveva conoscenza dello stesso.

Nella sentenza innanzi richiamata, il Tar Palermo ha ritenuto che “il mantenimento da parte dell’attuale proprietario delle opere abusive costituisce presupposto per irrogazione della sanzione in quanto responsabile dell’abuso”.

Ed ancora, “l’attuale proprietario non può definirsi “estraneo all’abuso” se non dimostra la propria inconsapevolezza dell’abusività dell’opera e quindi il proprio incolpevole affidamento (cfr. T.A.R. Palermo, Sez. I, sent. n. 2952/2019), tenuto conto altresì della pubblicità degli strumenti urbanistici e delle fonti normative in materia”.

Avv. Antonino Cannizzo

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Antonio Cannizzo

Di Antonio Cannizzo

Nasce a Palermo nel 1987 e dopo la maturità Classica si laurea nel 2014 presso l’università degli studi di Palermo, presentando una tesi dal titolo “Le misure precautelari minorili”. Abilitato all’esercizio della professione di Avvocato è regolarmente iscritto all’Albo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Termini Imerese ed è Titolare di uno Studio Legale in Bagheria. Nel 2020, insieme all'Avv. Fiasconaro, fonda il blog "Urbanistica in Sicilia". Nel 2021 consegue un master di 1° livello in diritto processuale amministrativo discutendo una tesi dal titolo "Danno da affidamento procedimentale e i profili di giurisdizione".