Interventi edilizi realizzati in parziale difformità rispetto al progetto assentito, sanzione applicabile e regolarizzazione

Interventi edilizi realizzati in parziale difformità

Con la sentenza n. 2395/2021, il Tar Palermo ha precisato che la realizzazione di alcune opere in difformità rispetto al progetto assentito costituisce illecito edilizio, cosicché è del tutto ammissibile che questo venga, sia pure a distanza di tempo, sanzionato, dando luogo all’applicazione alle misure repressive previste dalla legge.

La sanzione da applicare consiste, essenzialmente, nella demolizione delle opere già realizzate, ferma restando la possibilità di regolarizzazione.

In particolare, nel caso di specie, le opere contestate consistono nel frazionamento di una unità immobiliare, nella realizzazione di opere interne, tali da alterare la funzione originaria dell’immobile e, infine, nella realizzazione di un ulteriore portone d’ingresso e di due finestre nel prospetto.

Il Tar Palermo, in considerazione della natura delle opere realizzate, ha affermato che nel caso di specie “non può condividersi la scelta della sanzione applicata, ossia l’ingiunzione a demolire prevista dall’art. 31 d.P.R. 380/01 per le opere realizzate in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali, alla cui inottemperanza consegue l’acquisizione del bene e dell’area di sedime al patrimonio comunale, oltre che l’irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al comma 4-bis.

Infatti, “in considerazione della natura delle difformità, nel caso di specie trova applicazione l’art. 34, co. 1 d.P.R. 380/01 (Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire), che consente l’irrogazione della sanzione demolitoria, (correttamente disposta, dunque, dal Comune), ma che non contempla le ulteriori conseguenze (acquisizione al patrimonio e sanzione pecuniaria) previste dall’art. 31 per l’ipotesi di inottemperanza all’ordine di demolire.

Dunque, la sanzione della demolizione può ritenersi correttamente applicata, tuttavia, nel caso in cui le opere abusive risultino parzialmente difformi rispetto al progetto assentito, non avranno luogo le conseguenze previste in caso di inottemperanza di cui all’art. 31 (acquisizione), ma quelle di cui al menzionato art. 34 (demolizione a cura del Comune e a spese dei responsabili dell’abuso).

Antonio Cannizzo

Di Antonio Cannizzo

Nasce a Palermo nel 1987 e dopo la maturità Classica si laurea nel 2014 presso l’università degli studi di Palermo, presentando una tesi dal titolo “Le misure precautelari minorili”. Abilitato all’esercizio della professione di Avvocato è regolarmente iscritto all’Albo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Termini Imerese ed è Titolare di uno Studio Legale in Bagheria. Nel 2020, insieme all'Avv. Fiasconaro, fonda il blog "Urbanistica in Sicilia". Nel 2021 consegue un master di 1° livello in diritto urbanistico discutendo una tesi dal titolo "Danno da affidamento procedimentale e i profili di giurisdizione".